Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1419/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - della Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1503 del 22/09/2025 recante: “Autoannullamento DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024”; - della presupposta Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1363 del 04/08/2025 recante “Avviso di avvio di procedimento di autoannullamento della DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024”; - e di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche non cognito, derivanti dalla loro applicazione (allo stato non conosciuti), ivi inclusi quelli eventuali afferenti alla restituzione degli acconti già erogati nel 2020 agli OPA e ciò in quanto dette somme erano destinate ad essere compensate/conguagliate sia con gli indennizzi che con i ristori su cui le parti s’erano accordate. Nonché per la condanna al risarcimento dei danni tutti subìti e subendi dalla società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL in conseguenza della predetta delibera n. 1503 del 22/09/2025 di autoannullamento del DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202501940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera regionale di annullamento d’ufficio della precedente delibera che aveva riconosciuto indennità e ristori alle strutture sanitarie private accreditate

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la delibera regionale che, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, aveva annullato d’ufficio la precedente delibera di riconoscimento di un’indennità di funzione e di un ristoro per la sospensione dell’attività sanitaria ordinaria durante l’emergenza Covid. La ricorrente ha dedotto il superamento del termine ragionevole, il difetto assoluto di motivazione e l’omessa ponderazione tra interesse pubblico e affidamento maturato; l’insussistenza di vizi originari della delibera annullata, con conseguente uso dell’autotutela per mere ragioni di opportunità; la violazione dei principi di affidamento, buona fede e proporzionalità, nonché sviamento e illogicità; l’erroneità dei presupposti relativi alla mancanza di copertura finanziaria e alla violazione dell’equilibrio del Fondo sanitario regionale; vizi procedimentali, difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative; infine, l’illegittima limitazione del ristoro alle sole attività riferite a pazienti intra-regione, con esclusione dell’attività extra-regione. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni da lesione dell’affidamento e, in subordine, l’indennizzo previsto per la revoca dall’art. 21-quinquies l. 241/1990. La Regione ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura patrimoniale della controversia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito i motivi sull’illegittimità dell’annullamento d’ufficio, sulla copertura finanziaria, sull’affidamento, sulla partecipazione procedimentale e sul calcolo dei ristori. Il Collegio ha qualificato la controversia come concernente la spettanza di contributi a fondo perduto e ristori previsti dalla normativa emergenziale a favore delle strutture private accreditate che avevano sospeso l’attività ordinaria. La disciplina statale e regionale aveva predeterminato i presupposti, i destinatari, la finalità e il limite massimo del beneficio, mentre all’amministrazione residuava soltanto la verifica dei presupposti e della documentazione, senza discrezionalità sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione. Ne deriva la natura di diritto soggettivo della posizione azionata e la giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la controversia investe l’annullamento in autotutela della delibera attributiva del beneficio. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Disciplina il potere di annullamento d’ufficio esercitato dalla Regione sulla precedente delibera di riconoscimento dei benefici; il TAR non ne ha esaminato i presupposti per difetto di giurisdizione.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in via subordinata per ottenere l’indennizzo qualora il ritiro fosse qualificato come revoca anziché annullamento; la relativa domanda non è stata esaminata.

  • art. 4, commi 1-3, d.l. 34/2020

    Base normativa dell’indennità di funzione riconosciuta alle strutture sanitarie private accreditate, parametrata ai costi del personale non coperti dai ricavi.

  • art. 4, comma 5-bis, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato [...].

    Prevede un contributo una tantum, entro il limite massimo del 90% del budget, a ristoro dei costi fissi sostenuti e rendicontati dalle strutture private accreditate che abbiano sospeso le attività ordinarie sulla base di uno specifico provvedimento regionale. La spettanza del beneficio è normativamente predeterminata, senza discrezionalità amministrativa sull’an, sul quid e sul quomodo.

  • art. 4, comma 5-ter, d.l. 34/2020

    si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020

    Estende l’applicazione del comma 5-bis agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la parte a rilevanza sanitaria.

  • d.l. 149/2020

    Ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter dell’art. 4 del d.l. 34/2020, disciplinando il ristoro emergenziale a favore delle strutture private accreditate.

  • art. 5-sexies d.l. 18/2020, introdotto dalla l. 27/2020

    Ha previsto la possibilità per le Regioni di rimodulare o sospendere le attività sanitarie differibili e non urgenti, presupposto della misura di ristoro.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La Regione ne aveva invocato l’applicazione in relazione alla giurisdizione esclusiva sulle concessioni di pubblici servizi; il TAR ha ritenuto invece che la controversia concernesse contributi e sovvenzioni pubbliche e non una materia di giurisdizione esclusiva.

  • art. 49, comma 4, l. 833/1978

    Richiamato dalla Regione a sostegno della dedotta nullità dell’accordo per contrasto con la disciplina della contabilità pubblica; la questione non è stata esaminata per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge e all’amministrazione residua soltanto la verifica dell’effettiva sussistenza dei presupposti, senza discrezionalità sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione.
  • La controversia sulla spettanza di contributi e ristori emergenziali previsti dalla legge a favore di strutture sanitarie private accreditate, con presupposti, destinatari e limite massimo predeterminati, ha ad oggetto una posizione di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La circostanza che il beneficio sia stato recepito o attuato mediante una deliberazione regionale non attribuisce di per sé natura autoritativa alla posizione del beneficiario, quando la delibera si limita a dare attuazione a una disciplina legislativa vincolante mediante criteri oggettivi di quantificazione.
  • Il riparto di giurisdizione in materia di contributi pubblici deve essere determinato in base alla natura della situazione soggettiva: spetta al giudice amministrativo se la controversia riguarda la fase procedimentale anteriore a una concessione discrezionale o un ritiro per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse; spetta al giudice ordinario quando il beneficio è direttamente previsto dalla legge e l’amministrazione svolge funzioni meramente ricognitive e di controllo.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.