Sentenza n. 358/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità previa sospensione cautelare a) della Determinazione Dirigenziale del Comune di Grado n. 475 del 24/04/2026, recante ad oggetto “Procedura comparativa per il rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione - “AMBITO COSTA AZZURRA” - approvazione dello schema di lettera di invito e dei relativi allegati”, pubblicata in pari data mediante affissione all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal 29/04/2026 fino al 14/05/2026; b) della Lettera di invito prot. n. 0016685 - P del 29/04/2026 Comune Grado, recante ad oggetto “Procedura comparativa per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, sulla UMI A1 all'interno dell'ambito “COSTA AZZURRA” - lettera di invito”, comunicata in pari data a mezzo PEC; c) nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di approvazione dello schema di lettera di invito e lettera di invito per l’assegnazione della concessione demaniale marittima sulla UMI A1 dell’ambito Costa Azzurra
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale e la lettera di invito relative alla procedura comparativa per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima, chiedendone l’annullamento o la declaratoria di nullità, previa sospensione cautelare. Ha inoltre chiesto l’esibizione di ulteriore documentazione. In fatto, la società aveva presentato un’istanza per l’assegnazione delle UMI A1, A2, A3, A4 e A5, prospettando un progetto unitario con accorpamento delle UMI. Il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE, dell’art. 4 della l. n. 118/2022 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che il Comune avesse delineato una procedura concessoria ibrida e priva di adeguata pubblicità, non idonea ad assicurare la più ampia concorrenza. Il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 3, delle NTA della Variante Spiagge, degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 4 della l. n. 118/2022, dell’art. 1, comma 2-bis, e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché violazione dell’affidamento ed eccesso di potere, contestando l’interpretazione comunale del requisito delle UMI “limitrofe” o “adiacenti” e il mancato riconoscimento della possibilità di presentare un progetto unitario per tutte le UMI, o almeno per i gruppi A1-A2 e A4-A5, mantenendo autonoma A3. Il terzo motivo ha dedotto la violazione della disciplina europea e nazionale sulle concessioni, dei principi di uguaglianza, imparzialità, par condicio e affidamento, nonché eccesso di potere, sostenendo che l’ostensione integrale della propria istanza, disposta in altro giudizio, avesse alterato la parità competitiva tra gli operatori. Il Comune e le intervenienti ad opponendum hanno eccepito l’irricevibilità o inammissibilità del ricorso per mancata e tardiva impugnazione degli atti presupposti, carenza di interesse, acquiescenza, genericità e violazione dell’art. 40 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La ricorrente, infatti, aveva partecipato alla procedura contestata e non poteva dolersi, anche tardivamente e a proprio discapito, del fatto che la partecipazione avrebbe dovuto essere ampliata mediante l’indizione di una nuova gara. Il Collegio ha richiamato le eccezioni e argomentazioni delle parti resistenti in applicazione dei principi di sinteticità ed economia dei mezzi giuridici. Ha inoltre rilevato la non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali invocati. Pur dichiarando l’inammissibilità, il TAR ha esaminato in via ulteriore le censure. Il secondo motivo è stato ritenuto comunque infondato: “adiacente” e “limitrofo” sono sinonimi; nell’ambito Costa Azzurra soltanto le UMI A1-A2 e A4-A5 sono adiacenti, mentre A3 è separata su entrambi i lati da porzioni di spiaggia libera. L’art. 5, comma 3, delle NTA consente l’intervento su più UMI adiacenti solo quando riferite a concessioni del medesimo soggetto e consente l’accorpamento ai fini urbanistici e dimensionali; ai fini demaniali, invece, ciascuna UMI resta oggetto di una singola concessione. Ne consegue che la procedura di assegnazione deve riguardare la singola UMI, salva la possibilità di un successivo accorpamento di UMI adiacenti per gli aspetti urbanistici e dimensionali. Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato: l’ostensione dell’istanza della ricorrente, disposta in altro giudizio, serviva a verificare la tempestività delle offerte concorrenti e non a confrontare preventivamente la qualità delle offerte; essa aveva inoltre confermato l’intempestività dell’istanza e l’inaccoglibilità del progetto unitario. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente di dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di interesse; il TAR ha applicato tale disposizione poiché la ricorrente partecipava alla procedura contestata e non aveva un interesse attuale a ottenerne l’annullamento per ampliarne la partecipazione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei principi di sinteticità degli atti ed economia dei mezzi giuridici, in base ai quali il Collegio ha richiamato le argomentazioni delle parti sulle questioni preliminari.
art. 5, comma 3, NTA della Variante Spiagge al PRG
L’attuazione diretta degli interventi può interessare anche più UMI adiacenti, qualora le stesse riguardino concessioni di un medesimo soggetto. In tale caso i parametri dimensionali possono essere applicati anche per accorpamento.
La disposizione consente interventi su più UMI soltanto se adiacenti e riferite a concessioni del medesimo soggetto; l’accorpamento opera ai fini urbanistici e dimensionali, non elimina la distinta rilevanza demaniale delle singole UMI.
art. 12, paragrafo 1, direttiva 2006/123/CE
Invocato dalla ricorrente quale parametro di adeguata pubblicità e apertura concorrenziale delle procedure di assegnazione delle concessioni; il TAR non ha accolto la censura, dichiarando il ricorso inammissibile e ritenendo comunque infondato il terzo motivo.
art. 4 l. 5 agosto 2022, n. 118
Invocato quale disciplina nazionale delle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali; le relative censure non hanno condotto all’annullamento degli atti.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato nella ricostruzione procedimentale per la comunicazione di avvio del procedimento concessorio.
art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato dalla ricorrente in relazione ai doveri di buona fede e leale collaborazione nei rapporti tra amministrazione e privati; la censura non è stata accolta.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato quale parametro dell’obbligo di motivazione; la censura non è stata accolta.
art. 36 Codice della navigazione
Costituisce la base normativa indicata per il rilascio della concessione demaniale marittima oggetto della procedura comparativa.
art. 37 Codice della navigazione
Richiamato dalle parti con riferimento alla procedura di assegnazione e alle istanze concorrenti; la ricorrente aveva presentato un’istanza nelle forme previste da tale disciplina.
Massime di principio
- È privo di interesse attuale a impugnare una procedura comparativa il soggetto che vi abbia partecipato e chieda l’annullamento per ottenere l’indizione di una nuova gara con ampliamento della partecipazione, soprattutto quando tale contestazione sia tardiva e potenzialmente pregiudizievole per la stessa posizione del ricorrente.
- Quando gli atti presupposti hanno già individuato la procedura di affidamento e hanno prodotto un arresto procedimentale specifico per l’operatore interessato, la mancata tempestiva impugnazione di tali atti può impedire la contestazione successiva della medesima scelta attraverso l’impugnazione di atti meramente consequenziali.
- Una previsione urbanistica che consente l’intervento su più UMI “adiacenti” non autorizza automaticamente la presentazione o l’assegnazione di un’unica concessione demaniale per più UMI: l’accorpamento può operare ai fini urbanistici e dimensionali, mentre ciascuna UMI resta oggetto di autonoma concessione, salvo il successivo accorpamento di UMI adiacenti appartenenti al medesimo concessionario.
- Ai fini dell’applicazione di una disposizione urbanistica, i termini “adiacente” e “limitrofo” possono essere considerati sinonimi quando il dato normativo e il contesto territoriale attribuiscano loro il medesimo significato; UMI separate da porzioni di spiaggia libera non sono adiacenti o limitrofe.
- L’ostensione di un’offerta o di un’istanza disposta dal giudice in altro procedimento, quando finalizzata a verificare la tempestività delle domande concorrenti e non a comparare anticipatamente il merito delle proposte, non determina di per sé una violazione della par condicio o della concorrenza.
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