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Sentenza

Sentenza n. 357/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione del Comune di Lignano Sabbiadoro n. 446 del 27.5.2025, resa nota tramite il portale e-Appalti e pubblicata sul sito comunale in pari data; del bando di gara, siccome innovato/modificato/ integrato attraverso i chiarimenti forniti successivamente al 28 maggio 2025, per illegittimità derivata; nonché di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguente, anche non noto.

Giustizia amministrativa202500404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale che prorogava il termine per la presentazione delle offerte e per le richieste di chiarimenti nell’ambito della selezione per l’affidamento di concessioni demaniali marittime, nonché il bando modificato dai successivi chiarimenti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, gestore dello stabilimento balneare oggetto della procedura, impugnava la determinazione con cui il Comune aveva prorogato il termine per la presentazione delle offerte dal 28 maggio al 20 giugno 2025, oltre al bando e agli eventuali chiarimenti successivi, deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, d.lgs. 36/2023; difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto dei presupposti, sviamento e violazione del giusto procedimento; lesione della par condicio, disparità di trattamento e violazione dei principi del risultato, della fiducia, della buona fede e della tutela dell’affidamento; violazione del principio del contrarius actus e del favor partecipationis, poiché la proroga non sarebbe stata pubblicata sul BUR come il bando originario e la successiva riapertura dei termini; illegittimità derivata delle clausole del bando eventualmente innovate o integrate dai chiarimenti forniti dopo la scadenza originaria. La ricorrente chiedeva inoltre l’acquisizione delle richieste di chiarimenti pervenute tra il 21 e il 28 maggio 2025. Il Comune eccepiva il difetto di interesse, evidenziando che la ricorrente aveva partecipato alla gara e si era aggiudicata la concessione, e chiedeva comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte alla proroga. La determinazione impugnata modificava la lex specialis quanto al termine di presentazione delle offerte, ma tale previsione non era immediatamente lesiva per la ricorrente: essa non impediva la partecipazione né la formulazione di un’offerta, consentiva anche il ritiro e la sostituzione dell’offerta già presentata e non aveva prodotto un esito sfavorevole. La ricorrente aveva infatti presentato l’offerta entro il termine originario ed era risultata aggiudicataria della concessione. Secondo il Collegio, l’interesse a impugnare una clausola della lex specialis sorge normalmente con l’esito negativo della gara; l’immediata impugnazione è ammessa solo per clausole immediatamente escludenti, cioè preclusive della partecipazione o tali da impedire con certezza la formulazione dell’offerta. Non ricorrendo tale eccezione, la contestazione avrebbe dovuto essere proposta, se del caso, unitamente all’atto concretamente lesivo, quale l’esclusione o l’aggiudicazione ad altro concorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne invocava la violazione con riferimento alla proroga dei termini della procedura, ma il TAR non ha esaminato la censura nel merito per difetto di interesse.

  • art. 4 l. 118/2022

    La proroga era stata ritenuta, nei precedenti decreti cautelari richiamati, funzionale ad allineare la durata della pubblicazione dell’avviso al termine di trenta giorni previsto dalla normativa statale.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Fondava la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato con riguardo ai precedenti decreti presidenziali cautelari relativi alla medesima proroga, nei quali era stata esclusa l’attualità e l’irreparabilità del pregiudizio.

Massime di principio

  • Le clausole della lex specialis di gara sono immediatamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata, diretta e attuale, perché impediscono la partecipazione alla procedura o rendono impossibile, con certezza, la formulazione dell’offerta.
  • La clausola che proroga il termine per la presentazione delle offerte non è, di regola, immediatamente lesiva per il concorrente che possa partecipare, presentare l’offerta e, se previsto, ritirarla o sostituirla; la relativa impugnazione non può quindi essere proposta utilmente prima di un esito concretamente sfavorevole della gara.
  • L’interesse a impugnare ordinariamente una clausola della lex specialis sorge con l’adozione dell’atto applicativo concretamente lesivo, quale l’esclusione o l’aggiudicazione a un altro concorrente, quando la clausola abbia inciso sull’esito della procedura.
  • Non sussiste un interesse attuale a contestare una modifica dei termini di gara quando il ricorrente abbia partecipato alla procedura e sia risultato aggiudicatario, poiché manca un esito negativo idoneo a concretizzare la lesione prospettata.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeProcedura di garaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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