Sentenza n. 360/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità previa sospensione cautelare a) della Determinazione Dirigenziale del Comune di Grado n. 475 del 24/04/2026, recante ad oggetto “Procedura comparativa per il rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione - “AMBITO COSTA AZZURRA” - approvazione dello schema di lettera di invito e dei relativi allegati”, pubblicata in pari data mediante affissione all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal 29/04/2026 fino al 14/05/2026; b) della Lettera di invito prot. n. 0016692 - P del 29/04/2026 Comune Grado, recante ad oggetto “Procedura comparativa per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, sulla UMI A2 all'interno dell'ambito “COSTA AZZURRA” - lettera di invito”, comunicata in pari data a mezzo PEC; c) nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di approvazione dello schema di lettera di invito e lettera di invito per l'affidamento della concessione demaniale marittima relativa alla UMI A2 dell'ambito Costa Azzurra
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale e la lettera di invito relative alla procedura comparativa per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito Costa Azzurra, chiedendone l'annullamento o la declaratoria di nullità, previa sospensione cautelare. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 12, par. 1, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 4 l. n. 118/2022 e dei principi di buon andamento e imparzialità, sostenendo che il Comune avesse predisposto una procedura ibrida e inidonea ad assicurare adeguata pubblicità e ampia concorrenza. In secondo luogo, ha contestato l'interpretazione comunale del requisito di adiacenza o limitrofità delle UMI previsto dall'art. 5, comma 3, delle NTA della Variante Spiagge, sostenendo che avrebbe dovuto essere ammessa una proposta unitaria per tutte le UMI oppure per i raggruppamenti A1-A2 e A4-A5, con A3 separata. Ha inoltre invocato la violazione dei principi di libertà dell'iniziativa economica, uguaglianza, imparzialità, par condicio, buona fede, leale collaborazione, motivazione e legittimo affidamento, nonché diverse figure di eccesso di potere. Con il terzo motivo ha dedotto che l'ostensione integrale della propria istanza, disposta in altro giudizio, avrebbe compromesso la par condicio e la concorrenza tra gli operatori invitati. Il Comune e la società interveniente ad opponendum hanno eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione tempestiva degli atti presupposti, carenza di interesse, acquiescenza e genericità del ricorso. In particolare, hanno rilevato che la ricorrente aveva partecipato alla procedura che contestava e che le scelte comunali sulla modalità di affidamento erano state conosciute e non tempestivamente impugnate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La ricorrente, avendo partecipato alla procedura comparativa, non aveva interesse a contestare la procedura stessa chiedendone l'ampliamento mediante una nuova gara, peraltro tardivamente e anche a proprio discapito. Il Collegio ha richiamato le eccezioni e le argomentazioni delle parti sulla mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti e sulla posizione contraddittoria della ricorrente. Ha inoltre ritenuto non pertinenti i precedenti giurisprudenziali invocati. Pur definendo il giudizio in rito, il TAR ha esaminato sinteticamente le censure sostanziali. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che i termini 'adiacente' e 'limitrofo' sono sinonimi e che, nell'ambito Costa Azzurra, solo le UMI A1-A2 e A4-A5 sono adiacenti, mentre A3 è separata da porzioni di spiaggia libera. L'art. 5, comma 3, delle NTA consente l'accorpamento di UMI adiacenti ai fini urbanistici e dimensionali, ma non trasforma le singole UMI in un'unica concessione: la procedura concessoria deve riguardare la singola UMI, salva la possibilità di successivo accorpamento di UMI adiacenti appartenenti al medesimo concessionario. Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché l'ostensione dell'istanza della ricorrente nel diverso giudizio non era finalizzata a confrontare la qualità delle offerte, ma a verificare la tempestività delle istanze concorrenti e la fondatezza delle valutazioni comunali sull'inammissibilità del progetto unitario. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il Collegio ha richiamato il principio di sinteticità degli atti e di economia dei mezzi giuridici, rinviando alle argomentazioni delle parti sulle questioni preliminari.
art. 36 Codice della navigazione
Costituisce la base normativa della concessione demaniale marittima oggetto della procedura comparativa.
art. 37 Codice della navigazione
È richiamato dalle parti quale disciplina della procedura utilizzata per l'assegnazione delle concessioni demaniali.
art. 18 Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione
È richiamato dalle parti quale fonte della procedura di affidamento contestata.
art. 12, par. 1, direttiva 2006/123/CE
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla pubblicità, all'apertura concorrenziale e alle modalità di affidamento della concessione, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 4 l. 5 agosto 2022, n. 118
La ricorrente lo ha invocato a sostegno dei principi di concorrenza e delle regole sulle concessioni demaniali; il motivo è rimasto assorbito dall'inammissibilità.
art. 5, comma 3, NTA della Variante Spiagge al PRG
L’attuazione diretta degli interventi può interessare anche più UMI adiacenti, qualora le stesse riguardino concessioni di un medesimo soggetto. In tale caso i parametri dimensionali possono essere applicati anche per accorpamento.
La disposizione consente di considerare congiuntamente più UMI adiacenti ai fini urbanistici e dimensionali, ma presuppone che esse riguardino concessioni del medesimo soggetto; non consente di sostituire la singola procedura concessoria per ciascuna UMI con una procedura necessariamente unitaria.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato per la comunicazione di avvio del procedimento concessorio.
art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
La ricorrente lo ha invocato in relazione ai doveri di buona fede e leale collaborazione della pubblica amministrazione, senza che il giudice accogliesse la relativa censura.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La ricorrente lo ha invocato per il difetto di motivazione; la censura non ha condotto all'annullamento degli atti.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Chi partecipa a una procedura amministrativa non può, in linea generale, impugnare la procedura stessa lamentando che essa avrebbe dovuto essere sostituita da una nuova gara o ampliata, quando tale contestazione è tardiva e contraria alla posizione assunta con la partecipazione; in tal caso difetta un interesse concreto e attuale all'impugnazione.
- La previsione urbanistica che consente l'accorpamento di più unità minime di intervento adiacenti opera ai fini urbanistici e dimensionali e presuppone che le unità riguardino concessioni del medesimo soggetto; essa non impone che l'affidamento concessorio avvenga mediante un'unica procedura per più unità.
- Ai fini dell'applicazione di una norma urbanistica che consente l'accorpamento di unità territoriali, i termini 'adiacenti' e 'limitrofe' possono essere considerati sinonimi quando il contesto normativo e territoriale evidenzia una contiguità immediata; unità separate da porzioni di spiaggia libera non sono adiacenti o limitrofe.
- L'ostensione di un'offerta o di un'istanza in un diverso giudizio non viola di per sé la par condicio quando sia disposta per verificare la tempestività delle offerte concorrenti e la correttezza dell'istruttoria amministrativa, anziché per effettuare una comparazione anticipata della qualità delle proposte.
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