Sentenza del 08/06/2018 n. 14917 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva riformato la decisione favorevole di primo grado e confermato gli avvisi di accertamento relativi al 2003. Gli accertamenti, fondati su indagini finanziarie e sulle presunzioni previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, contestavano alla società un maggior reddito d'impresa di 578.083 euro, rispetto ai 52.187 euro dichiarati, e a D.V. un maggior reddito ai fini IRPEF. I quattordici motivi riguardavano, tra l'altro, la validità delle notifiche, la durata della verifica fiscale, la retroattività della disciplina sulle indagini bancarie, la mancata risposta al questionario, l'utilizzabilità della documentazione bancaria, l'accertamento induttivo, l'adesione a un precedente accertamento, la motivazione degli avvisi, le sanzioni e le spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valide le notifiche, anche se la firma del messo comunale era illeggibile, poiché risultavano la qualifica, il timbro dell'ente e la competenza dell'ufficio, senza prova contraria dei contribuenti. Ha confermato che il superamento del termine di permanenza della verifica non comporta automaticamente l'invalidità dell'accertamento; che le norme procedimentali sulle indagini finanziarie possono applicarsi anche a periodi d'imposta precedenti; che la mancata risposta al questionario può determinare preclusioni probatorie quando l'invito contiene l'avvertimento previsto dalla legge; e che l'accertamento induttivo è possibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se le movimentazioni bancarie e gli altri elementi raccolti rendono inattendibile la dichiarazione. Sono stati inoltre dichiarati inammissibili alcuni motivi perché non riproposti correttamente in appello o non sufficientemente specifici. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 20.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Le movimentazioni bancarie possono fondare presunzioni di maggiori ricavi o redditi, salva la prova contraria del contribuente. La mancata risposta a un questionario, accompagnato dall'avvertimento sulle conseguenze, può comportare l'inutilizzabilità della documentazione non esibita tempestivamente.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 55
Le indagini finanziarie possono essere utilizzate anche ai fini IVA e possono legittimare un accertamento induttivo quando gli elementi acquisiti evidenziano operazioni non contabilizzate o una dichiarazione inattendibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
La notifica dell'avviso è valida quando consente al destinatario di conoscere l'atto e di difendersi; l'illeggibilità della firma del notificatore non determina automaticamente la nullità se la sua qualifica e l'ufficio di appartenenza risultano dall'atto.
Codice di procedura civile, art. 160
La notifica è nulla nei casi di inosservanza delle regole sulla consegna o di assoluta incertezza sul destinatario o sulla data; l'identificazione del notificatore è rilevante soprattutto se è contestata la competenza dell'ufficio notificante.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 5
Il superamento del termine ordinario di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non comporta, in assenza di una specifica sanzione legislativa, l'invalidità dell'accertamento o l'inutilizzabilità delle prove raccolte.
Il principio di irretroattività non impedisce l'applicazione a verifiche successive di norme tributarie aventi natura meramente procedimentale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56
Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello; in mancanza, possono considerarsi rinunciate e non essere esaminate in cassazione.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 4
Un precedente accertamento con adesione non impedisce un ulteriore accertamento quando emergono nuovi elementi e il maggior reddito supera il 50% di quello definito e comunque la soglia minima prevista dalla legge.
D.L. n. 241 del 1990, art. 21-octies
La mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso, salvo che l'autorizzazione manchi effettivamente e che ciò abbia arrecato un concreto pregiudizio al contribuente.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6
Le difficoltà interpretative della normativa possono escludere la responsabilità sanzionatoria solo quando siano obiettive e concretamente dimostrate; nel caso esaminato non sono state riconosciute.
Massime di principio
- In presenza di indagini bancarie, il contribuente deve fornire una giustificazione analitica delle singole movimentazioni: non è sufficiente contestare genericamente l'accertamento o produrre documentazione non collegata alle operazioni.
- L'accertamento induttivo può essere legittimo anche con contabilità formalmente regolare, quando le risultanze bancarie e gli altri elementi istruttori siano gravi, precisi e concordanti e rendano inattendibili i dati dichiarati.
- La mancata risposta a un questionario dell'amministrazione finanziaria, se l'invito indica chiaramente le conseguenze, può limitare la possibilità di utilizzare successivamente documenti e giustificazioni non presentati.
- Vizi formali della notifica, come una firma illeggibile, non determinano necessariamente la nullità quando l'atto è riconducibile all'ufficio competente, la qualifica del notificatore è indicata e il destinatario ha potuto esercitare pienamente la difesa.
- Le eccezioni assorbite o non esaminate in primo grado devono essere riproposte espressamente in appello; altrimenti il contribuente rischia di non poterle far valere successivamente in cassazione.
- La violazione della durata massima della verifica fiscale non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento, se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
- Le autorizzazioni interne necessarie per acquisire dati bancari incidono principalmente sui rapporti organizzativi tra uffici; la loro mancata allegazione all'avviso non comporta automaticamente l'illegittimità della pretesa, salvo assenza dell'autorizzazione e concreto pregiudizio difensivo.
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