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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 317 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Operazioni oggettivamente inesistenti - Cartiera - Numerose sedi operative - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2009, costi e IVA relativi a due fatture emesse dalla ditta XXXXX di XXXX e dalla XXXXX sas, ritenendo che riguardassero operazioni oggettivamente inesistenti e che le emittenti fossero società cartiere. Secondo l'Ufficio, la Commissione Tributaria Provinciale aveva erroneamente posto a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare l'inesistenza delle operazioni, invece di richiedere alla contribuente la prova della loro effettiva esecuzione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che una fattura formalmente regolare costituisca, in via generale, titolo per la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA, salvo prova contraria dell'Ufficio. Nel caso concreto, l'Amministrazione aveva fondato la contestazione principalmente sulle irregolarità della società emittente, senza fornire elementi sufficienti a dimostrare che le specifiche operazioni non fossero mai state eseguite. La contribuente aveva inoltre prodotto elementi favorevoli, tra cui l'esistenza di quattro sedi operative della fornitrice e il riconoscimento di un'altra fattura emessa dalla stessa società. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 600 euro di spese, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Principi generali in materia di prova delle operazioni oggettivamente inesistenti

    Nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti [...] ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata.

    L'Amministrazione deve prima dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, l'inesistenza oggettiva dell'operazione. Solo dopo tale dimostrazione l'onere passa al contribuente, che deve provare l'effettiva esecuzione della fornitura o prestazione.

  • Disciplina della fattura quale documento rappresentativo del costo e dell'operazione ai fini fiscali

    Una regolare fattura, lasciando presumere la verità di quanto in essa rappresentato, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA o alla deduzione del costo indicato.

    La fattura formalmente regolare crea una presunzione iniziale favorevole al contribuente, ma non è di per sé sufficiente quando l'Ufficio abbia provato concretamente l'inesistenza dell'operazione.

  • Principi sulla prova presuntiva

    La prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa.

    L'Ufficio può dimostrare l'inesistenza dell'operazione anche mediante un insieme di presunzioni semplici, purché siano concrete, coerenti e idonee a fondare il convincimento del giudice.

Massime di principio

  • Quando il Fisco contesta fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, non è sufficiente richiamare genericamente le irregolarità o la presunta natura di cartiera del fornitore: occorrono elementi specifici collegati alle operazioni contestate.
  • La regolarità della fattura e della contabilità non garantisce automaticamente la deduzione del costo o la detrazione dell'IVA, ma costituisce una posizione iniziale favorevole al contribuente.
  • Se l'Amministrazione dimostra con presunzioni gravi e coerenti che l'operazione non è mai stata effettuata, il contribuente deve fornire prove ulteriori rispetto alla fattura, alle registrazioni contabili e ai pagamenti, come documentazione della consegna, disponibilità di strutture e beni, corrispondenza commerciale o altri riscontri concreti.
  • L'esistenza di sedi operative, strutture aziendali e altre operazioni effettivamente riconosciute può costituire un elemento utile per escludere che il fornitore sia una mera cartiera, ma non è da sola decisiva in ogni caso.
  • In presenza di una contestazione basata soltanto sulle anomalie del fornitore, senza prova dell'inesistenza delle specifiche operazioni, il recupero a tassazione di costi e IVA può essere annullato.

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