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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 724 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento - Art. 32 D.P.R. 600/73 - Lavoratori autonomi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva accertato un maggior reddito per l'anno 2010 sulla base delle scritture contabili e delle movimentazioni bancarie, rilevando versamenti non documentati né riconducibili alle operazioni registrate. Il contribuente contestava l'applicabilità dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973 ai lavoratori autonomi, il mancato contraddittorio preventivo e la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 212/2000. Nel corso del giudizio l'Agenzia aveva inoltre eliminato dalla base imponibile i prelievi bancari, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. In appello, invece, il Collegio ha ritenuto legittimo l'utilizzo delle presunzioni bancarie dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973 anche nei confronti dei lavoratori autonomi. I versamenti sui conti correnti sono stati considerati presuntivamente ricavi dell'attività professionale, salvo prova analitica contraria del contribuente. Poiché il contribuente non aveva giustificato singolarmente le movimentazioni né dimostrato la loro estraneità all'attività professionale, l'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto e la sentenza di primo grado è stata annullata. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973

    I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti [...] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti [...] se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

    La norma consente di presumere che i versamenti bancari non giustificati costituiscano ricavi imponibili anche per i lavoratori autonomi. La presunzione è superabile soltanto mediante una prova specifica e analitica riferita alle singole movimentazioni.

  • Art. 12, comma 7, Legge 212/2000

    Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

    Nel caso esaminato il Collegio ha escluso la necessità di un preventivo contraddittorio generalizzato, trattandosi di un controllo fondato su conti correnti e documentazione contabile.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 228/2014

    Ha escluso l'applicazione ai lavoratori autonomi della presunzione relativa ai prelievi bancari come compensi o ricavi, mentre la decisione ha ritenuto ancora utilizzabile la presunzione relativa ai versamenti.

  • Sentenza Corte di cassazione n. 6969/2015

    Ha affermato che il contribuente deve dimostrare analiticamente, per ogni movimentazione, che essa è già stata considerata nella dichiarazione oppure che è estranea ad operazioni imponibili.

  • Sentenza Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015

    È stata richiamata per escludere, nella fattispecie, l'obbligo di instaurare un preventivo contraddittorio endoprocedimentale.

Massime di principio

  • Nei controlli bancari sui lavoratori autonomi, i versamenti non adeguatamente documentati possono essere presunti ricavi dell'attività professionale.
  • La presunzione bancaria non si supera con spiegazioni generiche: occorre collegare ogni singolo versamento a una fonte non imponibile, a un'operazione già dichiarata o a un soggetto diverso dall'attività professionale.
  • La provenienza materiale del versamento, anche se effettuato dal coniuge o da un familiare, non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza fiscale; è necessario dimostrarne analiticamente l'estraneità all'attività.
  • Per i lavoratori autonomi la presunzione relativa ai prelievi bancari non può essere applicata automaticamente come ricavi, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.
  • L'assenza di un contraddittorio preventivo non determina necessariamente l'invalidità dell'accertamento quando il controllo è basato su dati bancari e documentazione contabile, secondo l'orientamento richiamato nella decisione.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe predisporre una riconciliazione analitica di tutti i movimenti bancari, con documenti idonei a dimostrare natura, provenienza e destinazione delle somme.

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