Sentenza del 08/06/2018 n. 342 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IMU - Risoluzione contratto leasing.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che la risoluzione anticipata del contratto di leasing determina il ritorno della soggettività passiva IMU in capo al proprietario dell'immobile. Tale effetto si produce indipendentemente dal momento della riconsegna materiale del bene: per l'IMU rileva la cessazione del contratto, non la concreta disponibilità fisica dell'immobile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo IMU in caso di leasing immobiliare. Durante il contratto, l'utilizzatore è soggetto passivo per tutta la durata del rapporto, a partire dalla stipula e senza che rilevi la data di effettiva consegna dell'immobile. In caso di risoluzione anticipata, la soggettività passiva dell'utilizzatore viene meno e torna al proprietario, anche se l'immobile non è stato ancora materialmente riconsegnato.
Norme richiamate
Articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
La norma attribuisce la soggettività passiva IMU all'utilizzatore del leasing dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata, senza subordinare tale effetto alla consegna materiale dell'immobile.
Disciplina IMU sulla locazione finanziaria
In caso di risoluzione anticipata del leasing, cessando il contratto, cessa anche la soggettività passiva dell'utilizzatore; essa ritorna al proprietario, anche se la riconsegna dell'immobile avviene successivamente.
Massime di principio
- Ai fini IMU, nel leasing immobiliare l'utilizzatore è soggetto passivo dalla stipula del contratto e non dalla consegna dell'immobile.
- La soggettività passiva IMU segue la durata giuridica del contratto, non la disponibilità materiale del bene.
- In caso di risoluzione anticipata, l'obbligo IMU dell'utilizzatore termina con la cessazione del contratto; dal medesimo momento l'obbligo torna al proprietario.
- La mancata o tardiva riconsegna dell'immobile non proroga, di per sé, la soggettività passiva IMU dell'utilizzatore dopo la risoluzione.
- Per determinare correttamente il debitore d'imposta occorre verificare la data giuridicamente efficace della stipula, della cessazione o della risoluzione del contratto.
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