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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14949 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disconoscimento di un credito d'imposta - Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato - Ammissibilità - Esclusione - Previa notifica di atto impositivo o avviso bonario - Necessità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa ha impugnato la cartella di pagamento n. (XXXXX), per complessivi 357.878,74 euro oltre ai compensi di riscossione, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione e relativa al recupero di un ulteriore credito d’imposta per incremento occupazionale portato in deduzione nel 2006. Ha dedotto: 1) l’invalidità della notificazione, perché effettuata direttamente dal concessionario e senza relata; 2) l’illegittimità del recupero del credito mediante iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, anziché con la procedura di accertamento; 3) l’insufficienza della motivazione sulla presunta consapevolezza della contribuente circa l’inesistenza del credito; 4) la violazione del diritto al contraddittorio e dell’obbligo di instaurarlo prima del disconoscimento; 5) la contraddittorietà della motivazione sul mancato invio della richiesta di chiarimenti. La CTP di Catania aveva respinto il ricorso e la CTR della Sicilia aveva rigettato l’appello, ritenendo legittimi sia la notificazione postale diretta sia il ricorso al controllo automatizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento e, in tale ipotesi, non occorre una separata relata. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo: il disconoscimento di un credito d’imposta che richiede valutazioni giuridiche non può essere effettuato mediante il mero controllo cartolare e la conseguente iscrizione a ruolo; occorreva un previo avviso di recupero del credito o, quantomeno, l’avviso bonario. Ha accolto anche il quarto e il quinto motivo, rilevando la violazione del contraddittorio procedimentale e dell’obbligo di comunicazione, in assenza di condizioni per misure cautelari. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha accolto il ricorso originario della contribuente. Il ricorso incidentale di Serit Sicilia sulle spese è rimasto assorbito. Spese dei gradi di merito compensate; le parti soccombenti sono state condannate alle spese di legittimità, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

    La notificazione diretta della cartella da parte del concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento è una modalità legittima e alternativa a quella affidata ai soggetti indicati nella prima parte della disposizione. In questo caso la ricezione documentata dall’avviso di ricevimento perfeziona la notifica senza necessità di una distinta relata.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Con riferimento a tale procedura di controllo, la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi dell'art. 36 bis cit. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis è ammissibile, e può evitare l'attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (Cass. n. 14070 del 2011, n. 12762 del 2006).

    Il controllo automatizzato consente l’iscrizione diretta a ruolo soltanto per verifiche cartolari basate sui dati dichiarati o per correggere errori materiali o di calcolo. Non può essere utilizzato per risolvere questioni giuridiche o disconoscere un credito d’imposta che richieda valutazioni ulteriori; in tal caso è necessario un previo atto di recupero o, quantomeno, l’avviso bonario.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    Con riferimento a tale procedura di controllo, la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi dell'art. 36 bis cit. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis è ammissibile, e può evitare l'attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (Cass. n. 14070 del 2011, n. 12762 del 2006).

    Anche il controllo automatizzato in materia IVA è limitato a verifiche cartolari e alla correzione di errori materiali o di calcolo; non legittima il recupero diretto di un credito quando la sua spettanza richiede una valutazione giuridica.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26, penultimo comma

    In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dqal cit. art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

    La documentazione della notifica varia in base alla modalità scelta: per l’invio diretto è sufficiente l’avviso di ricevimento, che il concessionario deve conservare insieme alla cartella per cinque anni e presentare su richiesta.

  • D.M. n. 311/1998, art. 8

    In materia di agevolazioni tributarie, l'omissione della comunicazione al contribuente, prevista dal D.M. n. 311 del 1998, art. 8 dell'avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito di imposta L. n. 449 del 1997, ex art. 4 determina, ove non ricorrano le condizioni per l'adozione di misure cautelari, l'invalidità del provvedimento adottato, alla luce della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2, integrando una violazione del contraddittorio procedimentale, che costituisce primaria espressione dei principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

    Nel procedimento di revoca del credito agevolativo considerato, la comunicazione preventiva al contribuente è necessaria, salvo che ricorrano i presupposti per misure cautelari; la sua omissione comporta l’invalidità del provvedimento per violazione del contraddittorio.

  • Legge n. 212/2000, art. 6, comma 2

    In materia di agevolazioni tributarie, l'omissione della comunicazione al contribuente, prevista dal D.M. n. 311 del 1998, art. 8 dell'avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito di imposta L. n. 449 del 1997, ex art. 4 determina, ove non ricorrano le condizioni per l'adozione di misure cautelari, l'invalidità del provvedimento adottato, alla luce della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2, integrando una violazione del contraddittorio procedimentale, che costituisce primaria espressione dei principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

    La disposizione è letta come fondamento del contraddittorio procedimentale e della comunicazione al contribuente prima della revoca del credito agevolativo; la mancata comunicazione invalida il provvedimento quando non ricorrono esigenze cautelari.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    La disposizione disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla contribuente e dal ricorrente incidentale; la Corte ha esaminato le censure nei limiti dei vizi denunciati, accogliendo i motivi dal secondo al quinto e rigettando il primo.

  • Codice di procedura civile, artt. 91 e 92

    Le norme sulle spese processuali sono state invocate nel ricorso incidentale di Serit Sicilia; la relativa censura è rimasta assorbita e la Corte ha compensato le spese dei gradi di merito, condannando le parti soccombenti alle spese di legittimità.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato è adatto a verifiche puramente cartolari, correzioni di errori materiali o di calcolo e riscontri dei dati dichiarati; non può essere impiegato per risolvere questioni giuridiche sulla spettanza di un credito d’imposta.
  • Se l’Amministrazione intende disconoscere un credito d’imposta la cui spettanza richiede valutazioni giuridiche, non basta iscrivere direttamente a ruolo il relativo importo: occorre un atto di recupero motivato o, secondo la decisione, quantomeno l’avviso bonario preventivo.
  • Quando la legge o la disciplina applicabile impone la comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento, la sua omissione può invalidare il provvedimento per violazione del contraddittorio, salvo che ricorrano le condizioni per misure cautelari.
  • La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario con raccomandata e avviso di ricevimento; in tale modalità l’avviso di ricevimento prova la consegna e non è necessaria una separata relata.

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