Cassazione Civile, Ordinanza n. 08806/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2014 con cui l'amministrazione finanziaria ha ricostruito induttivamente ricavi, reddito d'impresa, valore della produzione e operazioni imponibili IVA in relazione a una società che aveva presentato dichiarazioni fiscali prive dell'indicazione del reddito d'impresa e con documentazione contabile carente o sottratta. La CTR aveva ritenuto corretto l'accertamento induttivo e aveva escluso la necessità di una diversa ricostruzione dei costi. In cassazione la società ha dedotto la violazione degli artt. 39, comma 2, e 32, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 83 e 109 TUIR, sostenendo che l'Ufficio avrebbe determinato ricavi e redditi al lordo dei costi, senza detrarre la imprescindibile quota di costi di produzione, e che l'accertamento induttivo avrebbe comunque dovuto considerare una percentuale forfettaria di costi; ha inoltre lamentato che l'Ufficio avesse trattato i prelevamenti come acquisti nella parte IVA ma non nella parte IRES e IRAP.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha osservato che il richiamo all'art. 32, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 era inconferente, non risultando un accertamento fondato su indagini finanziarie. Ha però affermato il principio secondo cui, nell'accertamento induttivo del reddito d'impresa, l'amministrazione deve tener conto anche dei costi, eventualmente ricostruendoli in via presuntiva, per evitare di tassare il profitto lordo anziché quello netto. Nel caso concreto, tuttavia, dagli stessi contenuti del ricorso emergeva che l'Ufficio aveva comunque considerato i costi, ricostruendo i ricavi sulla base di un ricarico applicato a costi individuati; pertanto, una volta che l'amministrazione abbia tenuto conto anche dei costi, spetta al contribuente provare un importo maggiore dei costi deducibili, non essendo sufficiente invocare in modo generico ulteriori deduzioni forfettarie. La società è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
disciplinando l'accertamento induttivo puro, consente la ricostruzione presuntiva del reddito quando manchino o siano inattendibili i dati contabili
art. 32, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il richiamo è ritenuto inconferente perché nel caso non risultano indagini finanziarie alla base dell'accertamento
art. 83 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
è richiamato dalla ricorrente per sostenere che la base imponibile deve riguardare il reddito netto e non lordo
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
è richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di considerare i costi nella determinazione del reddito
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nella qualificazione dell'accertamento induttivo in materia IVA
art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per la mancata esibizione delle scritture e registri obbligatori
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma di inserimento del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nell'accertamento induttivo del reddito d'impresa l'amministrazione deve ricostruire non solo i ricavi ma anche le componenti negative, potendole determinare anch'esse in via presuntiva, così da evitare l'imposizione del profitto lordo anziché di quello netto.
- Quando l'Ufficio ha già tenuto conto dei costi nella ricostruzione induttiva, incombe sul contribuente l'onere di provare che i costi effettivi siano di importo maggiore rispetto a quelli considerati dall'amministrazione.
- Il richiamo alle norme sulle indagini finanziarie è irrilevante se l'accertamento non è stato effettivamente eseguito sulla base di movimentazioni bancarie o di altra attività finanziaria.
- La deduzione di ulteriori costi forfettari o di una diversa percentuale di abbattimento non è sufficiente, da sola, a superare l'accertamento induttivo: occorre una prova contraria concreta sui dati utilizzati dall'Ufficio.
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