Cassazione Civile, Ordinanza n. 18172/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una creditrice aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. dopo che il Tribunale aveva rigettato l’insinuazione al passivo di un credito privilegiato ex art. 2751-bis n. 1 c.c. per complessivi euro 78.442,04, comprensivi di TFR e retribuzioni del mese di novembre 2016. Il Tribunale aveva ritenuto non provata l’effettiva instaurazione e il concreto svolgimento del rapporto di lavoro, giudicando inidonea la documentazione prodotta, tra cui busta paga, prospetto TFR, estratto conto previdenziale, comunicazione Unificato Lav e modulo di recesso, anche per difetto di data certa opponibile alla curatela. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e della l. n. 4/1953, sostenendo che la busta paga fosse prova idonea e da considerarsi a efficacia legale; (2) violazione della disciplina dell’Unificato Lav e del D.I. 30 ottobre 2007, assumendo che la comunicazione obbligatoria attestasse l’esistenza e le condizioni del rapporto di lavoro; (3) violazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, contestando la condanna al raddoppio del contributo unificato sul rilievo che l’opposizione allo stato passivo non sarebbe un’impugnazione in senso proprio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, perché le censure non trascrivevano i documenti richiamati e comunque miravano a una diversa lettura delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito; ha ribadito che la busta paga, se munita dei requisiti dell’art. 1, comma 2, l. n. 4/1953, ha piena efficacia probatoria del credito, ma nel caso concreto mancava la certa provenienza datoriale della sottoscrizione e le doglianze non integravano una vera violazione di legge. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il giudizio di opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non è un’impugnazione in senso proprio e quindi non comporta il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. La Corte ha cassato il decreto limitatamente a tale punto e, decidendo nel merito, ha escluso l’obbligo di pagamento dell’ulteriore contributo unificato; ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di opposizione davanti al Tribunale e compensato le spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
regola il giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore escluso.
fondamento del privilegio invocato per i crediti di lavoro e TFR.
la violazione è configurabile solo se l’onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.
la violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando si critica il peso dato alle prove acquisite.
è denunciabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone un diverso criterio.
art. 1, secondo comma, l. n. 4/1953
le buste paga munite di firma, sigla o timbro del datore di lavoro hanno piena efficacia probatoria del credito retributivo.
art. 1, commi 1180-1185, legge n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente per il valore probatorio della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto.
D.I. 30 ottobre 2007
richiamato per il contenuto e la trasmissione della comunicazione obbligatoria Unificato Lav.
art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c.
i motivi di ricorso devono essere specifici e contenere la trascrizione o l’indicazione puntuale dei documenti su cui si fondano, pena inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
la violazione di legge non copre la mera diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali è ammesso solo nei limiti rigorosi oggi vigenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non si applica, per il raddoppio del contributo unificato, al giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, le buste paga rilasciate al lavoratore hanno piena efficacia probatoria del credito solo se recano i requisiti formali previsti dalla legge, tra cui la firma, sigla o timbro del datore di lavoro; in mancanza della certa provenienza datoriale, il documento non è di per sé decisivo.
- La comunicazione obbligatoria di instaurazione/cessazione del rapporto di lavoro può costituire elemento probatorio dell’esistenza del rapporto, ma la sua efficacia concreta dipende dalla specificità delle allegazioni e dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio.
- In cassazione, la censura che mira a ottenere una nuova valutazione delle risultanze documentali o a contestare l’apprezzamento del giudice di merito non integra violazione di legge; è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale e nei rigorosi confini del ricorso per cassazione.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l’onere della prova sia stato addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove offerte.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta in cassazione solo in ipotesi tipiche: uso di prove non introdotte dalle parti, oppure attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non quando si critica il prudente apprezzamento delle prove.
- Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ma non è un’impugnazione in senso proprio; perciò, il rigetto dell’opposizione non comporta il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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