Cassazione Civile, Ordinanza n. 18169/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione affinché si uniformi al principio di diritto sulla operatività del massimale pensionabile nella quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo. Il rinvio comprende anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione del trattamento e dei supplementi di pensione spettanti a un lavoratore dello spettacolo a carico della gestione ex ENPALS. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che escludeva, nel calcolo della c.d. quota B della pensione, l'applicazione del massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che anche per la quota B dovesse operare il limite massimo della retribuzione pensionabile. Il resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per asserito giudicato interno, deducendo che una parte della statuizione di merito non era stata specificamente impugnata. La Corte ha respinto l'eccezione e ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31.12.1995, nella determinazione della quota B non deve essere considerata la parte di retribuzione giornaliera eccedente il limite fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997. Sono state inoltre disattese le censure di incostituzionalità e il richiamo all'art. 2, comma 22, l. n. 335/1995, ritenendo che tale disposizione non abbia eliminato il massimale pensionabile né imposto l'equiparazione con il massimale contributivo.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 1420/1971
prevede un limite massimo della retribuzione pensionabile che, per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, continua a operare e impedisce di considerare l'eccedenza retributiva nel calcolo della pensione.
art. 4 d.lgs. n. 182/1997
non è incompatibile con il permanere del massimale pensionabile e non ne determina l'abrogazione.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
ha modificato l'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 senza eliminare espressamente il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile.
art. 12 d.lgs. n. 503/1992
richiamato come criterio per la parte eccedente il limite massimo della retribuzione annua pensionabile nell'assicurazione generale obbligatoria, ma non idoneo a escludere il massimale della disciplina speciale esaminata.
art. 2, comma 22, l. n. 335/1995
non ha imposto l'equiparazione tra massimale contributivo e massimale pensionabile, limitandosi a dettare criteri di delega sulla ridefinizione delle aliquote contributive e sulla salvaguardia delle discipline speciali.
art. 38 Cost.
richiamato per escludere che il divario tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione pensionabile sia di per sé incostituzionale, purché resti una adeguata proporzionalità della tutela previdenziale.
art. 76 Cost.
la doglianza di eccesso di delega è stata esclusa, poiché la legge delega non imponeva l'equiparazione del massimale pensionabile a quello contributivo.
art. 378 c.p.c.
richiamato solo per respingere le censure svolte nella memoria del controricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione di una statuizione che colleghi a un fatto giuridicamente qualificato un determinato effetto basta a riaprire la cognizione sull'intera statuizione, anche se il gravame investe espressamente solo uno degli elementi della sequenza logico-giuridica.
- Nella disciplina pensionistica speciale dei lavoratori dello spettacolo, per la determinazione della quota B della pensione si applica il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale, salvo espressa abrogazione o incompatibilità normativa, che nel caso non ricorrono.
- La presenza di un tetto tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione pensionabile non è di per sé contraria ai principi di eguaglianza e adeguatezza della tutela previdenziale, se il sistema conserva una ragionevole proporzionalità complessiva e non compromette le finalità dell'art. 38 Cost.
- La legge delega che richiami l'equilibrio delle gestioni e la commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non comporta automaticamente l'eliminazione di discipline speciali più favorevoli, quando la stessa delega preveda la salvaguardia delle peculiarità professionali e lavorative dei settori interessati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18149/2023 del 26/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18156/2023 del 26/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18170/2023 del 26/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18171/2023 del 26/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18172/2023 del 26/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18173/2023 del 26/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →