Cassazione Civile, Ordinanza n. 18173/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una lavoratrice dipendente di una società operante nel settore call center ha agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del proprio distacco presso un’altra società del medesimo gruppo, ove aveva continuato a svolgere attività di call center e help desk per una specifica commessa ferroviaria. In primo grado il tribunale aveva ritenuto insussistente un interesse giuridicamente rilevante della società distaccante e aveva dichiarato illegittimo il distacco, con costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società distaccataria. La corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo dimostrato l’interesse della distaccante all’accrescimento professionale delle lavoratrici e dei lavoratori distaccati. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.lgs. 276/2003, sostenendo che il collegamento societario non bastasse a provare l’interesse del distaccante; che le mansioni svolte durante il distacco erano sostanzialmente identiche a quelle precedenti; e che l’operazione fosse in realtà finalizzata a mantenere i livelli occupazionali della società in difficoltà e, soprattutto, a ridurre i costi di gestione rispetto a soluzioni come subappalto o somministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha richiamato la disciplina dell’art. 30 d.lgs. 276/2003, chiarendo che il distacco è legittimo quando il datore di lavoro soddisfa un proprio interesse temporaneamente ponendo il dipendente a disposizione di altro soggetto, con mantenimento della causa del rapporto e con un interesse imprenditoriale specifico che qualifichi il distacco come atto organizzativo dell’impresa. Ha poi osservato che la corte territoriale si era attenuta a tali principi, avendo accertato in fatto un interesse della distaccante all’acquisizione di una specifica competenza e all’accrescimento della professionalità degli addetti, idoneo a giustificare il distacco. Le ulteriori censure miravano in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e alla rivalutazione delle prove documentali, attività non consentita in cassazione sotto il profilo del vizio di violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il distacco è legittimo quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente il lavoratore a disposizione di altro soggetto; fuori dall’ipotesi speciale collegata agli accordi sindacali ex art. 8, comma 3, d.l. 148/1993, occorre uno specifico interesse imprenditoriale del distaccante che mantenga la causa del rapporto e renda il distacco una mera modifica delle modalità esecutive della prestazione.
art. 8, comma 3, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. con modif. dalla L. 19 luglio 1993, n. 236
La disposizione disciplina l’ipotesi speciale di comando o distacco fondata su accordi sindacali e finalizzata a evitare riduzioni di personale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione o la falsa applicazione della norma, non la richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti.
L’accertamento in fatto è censurabile in cassazione solo nei limiti del difetto di motivazione previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il distacco del lavoratore è legittimo solo se il datore di lavoro distaccante conserva un proprio interesse specifico, concreto e temporaneo, non riducibile al mero vantaggio del soggetto distaccatario.
- L’interesse del distaccante può consistere anche nell’accrescimento professionale del personale, purché sia accertato in fatto come effettivo interesse imprenditoriale e non come semplice schermatura di un’utilizzazione più economica della manodopera.
- Fuori dalle ipotesi speciali regolate da accordi sindacali per finalità di salvaguardia occupazionale, il distacco non può risolversi in una mera interposizione funzionale volta a soddisfare esigenze organizzative del terzo beneficiario.
- In cassazione il motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici, essendo sindacabile solo l’errore di sussunzione o di interpretazione della norma applicata.
- L’accertamento dell’esistenza dell’interesse al distacco è questione di fatto rimessa al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nei limiti dell’anomalia motivazionale.
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