Cassazione Civile, Ordinanza n. 18149/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto tra una società committente e un'appaltatrice, nell'ambito del quale quest'ultima aveva stipulato una polizza fideiussoria a favore della committente. Un lavoratore dell'appaltatrice aveva ottenuto nei gradi di merito la condanna solidale dell'appaltatrice e della committente al pagamento di differenze retributive e TFR. La committente, ritenendo che la garanzia dovesse coprire anche le conseguenze economiche della propria condanna per responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, aveva chiesto di essere manlevata dalla compagnia assicurativa emittente la polizza. La Corte d'appello ha negato che la clausola di garanzia coprisse tale responsabilità, ritenendo che il testo si riferisse solo a inadempimenti dell'appaltatrice relativi a norme e prescrizioni contrattuali e legislative sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori in cantiere, non alla responsabilità solidale verso i dipendenti prevista dalla normativa sul lavoro. Ha inoltre dichiarato inammissibile, perché nuova in appello, la deduzione relativa a una seconda polizza che avrebbe riguardato la responsabilità civile verso terzi e lavoratori. In cassazione la committente ha dedotto, da un lato, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale, sostenendo che la polizza andasse letta insieme al contratto di appalto e che la volontà delle parti imponesse la copertura anche degli obblighi retributivi e contributivi; dall'altro, violazione dell'art. 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso la produzione e la considerazione della seconda polizza, che sarebbe stata indispensabile per chiarire la distinzione dei rischi assicurati.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la preclusione derivante dalla doppia conforme, poiché la ricorrente non aveva indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha poi escluso la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, osservando che il motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva valorizzato il dato letterale della polizza e aveva correttamente escluso che il contratto di appalto, stipulato tra soggetti diversi, potesse vincolare l'assicuratrice terza rispetto a quel rapporto. Infine, ha giudicato inammissibile la censura sulla prova nuova in appello, perché formulata come violazione di legge ma sostanzialmente diretta a contestare l'apprezzamento di indispensabilità della prova; comunque la deduzione riguardante la seconda polizza introduceva fatti non previamente allegati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003
La norma è richiamata come fonte della responsabilità solidale della stazione appaltante, ma la Corte afferma che tale responsabilità non rientra automaticamente nell'oggetto di una garanzia fideiussoria se la clausola non la menziona espressamente.
Nell'interpretare il contratto occorre attenersi al testo e alla comune intenzione delle parti; il comportamento di soggetti estranei al contratto non può essere utilizzato per ricostruirne il significato.
Le regole di interpretazione contrattuale non consentono di sovrapporre alla clausola un significato che non emerge dal suo tenore letterale e dal suo complessivo assetto sistematico.
In presenza di doppia conforme il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo sul vizio di motivazione è precluso nel caso di doppia conforme nei termini previsti dalla norma processuale applicabile ratione temporis.
La valutazione di indispensabilità della prova nuova in appello attiene al rito e, se si deduce una violazione di legge, occorre denunciare un error in procedendo; non è sufficiente contestare il merito dell'apprezzamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La garanzia fideiussoria va interpretata secondo il suo testo e non può essere estesa, per via interpretativa, a obbligazioni diverse e non espressamente contemplate, specie quando si pretenda di desumere il contenuto della garanzia da un contratto stipulato tra soggetti diversi dal garante.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile in caso di doppia conforme se il ricorrente non individua specificamente le divergenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura per violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una lettura alternativa della clausola.
- Il comportamento di soggetti estranei al contratto non può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 1362 c.c., per ricostruire la comune intenzione dei contraenti.
- La valutazione di indispensabilità della prova nuova in appello, ai fini dell'art. 437 c.p.c., riguarda un profilo processuale; la relativa doglianza va dedotta come error in procedendo e non come mera contestazione del merito.
- In appello non possono essere introdotti, attraverso la produzione documentale, fatti nuovi non precedentemente allegati, neppure se la parte li prospetta come chiarimento di una diversa interpretazione del rapporto.
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