Cassazione Civile, Ordinanza n. 18156/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto in cui il lavoratore dell'appaltatrice aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna solidale dell'appaltatrice e della committente al pagamento di differenze retributive e TFR. La committente, rimasta soccombente nel capo relativo alla chiamata in garanzia, agiva contro l'assicuratrice che aveva rilasciato una polizza fideiussoria nell'interesse dell'appaltatrice. Secondo la ricorrente, la garanzia doveva coprire anche gli inadempimenti retributivi e contributivi verso i dipendenti dell'appaltatrice, in quanto il contratto di appalto richiamava obblighi di regolarità retributiva e contributiva e l'art. 12 menzionava l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003; inoltre sosteneva che la diversa polizza RCA verso prestatori di lavoro fosse stata prodotta in appello per chiarire il diverso rischio coperto. I motivi di ricorso denunciavano, da un lato, omesso esame di fatti decisivi e violazione dei criteri di interpretazione contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.), lamentando che la Corte d'appello avesse interpretato la clausola di garanzia in modo restrittivo e senza valorizzare il collegamento funzionale con il contratto di appalto e i principi di buona fede e ragionevolezza; dall'altro, violazione dell'art. 437 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile in appello la nuova produzione documentale relativa alla polizza assicurativa, nonché omesso esame del fatto decisivo che i rischi delle due polizze erano diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la presenza di "doppia conforme" e perché non erano state indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Quanto alla pretesa violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, ha osservato che il motivo non agganciava il percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che il contratto di appalto potesse vincolare l'interpretazione della fideiussione stipulata da un terzo e aveva interpretato la clausola secondo il suo tenore letterale e sistematico, senza poter integrare il testo con espressioni non contenute nella polizza. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la deduzione della indispensabilità della prova nuova in appello attiene al rito e richiede una specifica denuncia di error in procedendo; inoltre ha condiviso la Corte territoriale nel ritenere nuova, e quindi preclusa, la tesi relativa alla diversità dei rischi assicurati dalle due polizze. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
richiamato come obbligo solidale dell'appaltante, ma ritenuto non incluso nella garanzia fideiussoria per il suo tenore letterale
artt. 1362 ss. c.c.
le regole ermeneutiche non consentono di attribuire alla polizza un significato che il testo non contiene, né di valorizzare clausole di un contratto stipulato da soggetti diversi come vincolanti per l'assicuratrice
art. 437 c.p.c.
la prova nuova in appello è ammissibile solo se indispensabile e la relativa questione attiene al rito; non basta prospettare una generica violazione di legge senza dedurre un error in procedendo
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
la censura ex n. 5 è preclusa in caso di doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto; la censura ex n. 3 non può risolversi in mera prospettazione di una lettura alternativa del contratto
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, commi 2 e 3
le regole sulla doppia conforme e la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. si applicano temporalmente ai giudizi e alle sentenze indicati dalla norma
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità, l'interpretazione del contratto riservata al giudice di merito può essere censurata solo se il ricorrente indichi elementi concreti che rendano erronea la ricostruzione ermeneutica compiuta, non essendo sufficiente contrapporre una lettura alternativa, ancorché plausibile.
- Quando una garanzia fideiussoria è prestata da un soggetto terzo rispetto al contratto cui accede, le clausole di quel diverso contratto non possono essere automaticamente utilizzate per ampliare il contenuto della garanzia, se il testo della fideiussione non lo consente.
- Il comportamento negoziale richiamato dall'art. 1362, comma 2, c.c. rileva solo se riferibile ai contraenti del contratto interpretato; non è utilizzabile il comportamento di soggetti estranei al contratto stesso.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non vengono specificate e messe a confronto le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La deduzione dell'indispensabilità di una prova nuova in appello attiene al profilo processuale dell'ammissibilità della prova e deve essere veicolata come error in procedendo, non come mera violazione di legge o come rivalutazione del merito.
- Non è ammissibile introdurre in appello documenti o allegazioni per sostenere fatti nuovi mai prima dedotti, quando la produzione sia diretta a mutare il thema decidendum oltre i limiti delle preclusioni processuali.
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