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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18170/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento promossa da un ex dirigente per ottenere il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso conseguente a licenziamento intimato prima della dichiarazione di fallimento della società. Dopo un precedente annullamento della Cassazione con rinvio, il tribunale aveva ammesso il credito solo in parte, liquidandolo assumendo come base di computo il trattamento minimo di garanzia previsto dal CCNL e detraendo dall'importo l'aliunde perceptum risultante da redditi da attività autonoma. Il ricorrente ha denunciato: 1) omesso esame del fatto decisivo costituito dall'avvenuta ammissione allo stato passivo delle retribuzioni maturate fino al licenziamento, rilevante ai fini della base di calcolo; 2) violazione delle norme sulla prova e sull'efficacia dei documenti per aver escluso i cedolini paga e la lettera di assunzione come prova della retribuzione, nonostante la loro provenienza datoriale; 3) errata individuazione della retribuzione media invece dell'ultima retribuzione percepita prima del licenziamento; 4) mancato riconoscimento della natura obbligatoria del preavviso e dell'indennità sostitutiva anche dopo il fallimento; 5) illegittima detrazione dell'aliunde perceptum. È stato inoltre dedotto il vizio sulle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi sulla prova e sulla quantificazione del credito, affermando che l'ammissione al passivo delle retribuzioni maturate fino al licenziamento integra un giudicato endofallimentare non più contestabile dalla curatela e che, conseguentemente, non poteva essere rimessa in discussione l'efficacia dei cedolini e della lettera di assunzione ai fini del credito già ammesso. Ha inoltre ribadito che il preavviso nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha efficacia obbligatoria e non reale: il recesso produce effetto immediato, con nascita del solo diritto all'indennità sostitutiva, e gli eventi successivi, compreso il fallimento, non incidono sul diritto già sorto. In applicazione di tali principi, ha escluso la detrazione dell'aliunde perceptum, trattandosi di indennità a natura non risarcitoria, e ha liquidato direttamente il credito sulla base dell'ultima retribuzione di € 6.446,15 moltiplicata per otto mensilità, per un totale di € 51.569,20, ammettendo il credito in via privilegiata allo stato passivo. Il motivo sulle spese è stato assorbito. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e deciso nel merito, ponendo le spese a carico integrale del fallimento.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il ricorrente ha correttamente dedotto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo il paradigma del fatto esistente, discusso e decisivo richiesto dalla norma

  • art. 96, sesto comma l. fall.

    l'ammissione al passivo è vincolante come giudicato endofallimentare

  • art. 2704 c.c.

    i documenti privi di certa data anteriore al fallimento sono inopponibili alla curatela in sede di verifica del passivo, salvo il limite del giudicato endofallimentare

  • art. 2118 c.c.

    equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso

    il preavviso ha efficacia obbligatoria; il rapporto si risolve immediatamente con il recesso e sorge l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, senza incidenza di eventi successivi

  • art. 2119, ultimo comma c.c.

    richiamato nel precedente giudizio rescindente a sostegno del diritto del dirigente all'indennità di preavviso

  • art. 23 CCNL per i Dirigenti di Aziende Industriali del 1995

    una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso

    l'indennità va commisurata alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito nel periodo di preavviso

  • art. 72, secondo comma l. fall.

    nel fallimento, in assenza di esercizio provvisorio, il curatore può sciogliersi dal contratto e il rapporto entra in sospensione fino a tale dichiarazione

  • art. 2751bis n. 1 c.c.

    il credito del lavoratore è ammesso in via privilegiata

  • art. 54, terzo comma l. fall.

    riconosce rivalutazione e interessi sul credito ammesso al passivo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato solo per la censura sulle spese, poi assorbita

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato solo per la censura sulle spese, poi assorbita

  • artt. 115, 116 c.p.c.

    invocati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove documentali

  • art. 1988 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'efficacia ricognitiva dei cedolini paga

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio

  • art. 2702 c.c.

    invocato dal ricorrente per la valenza probatoria dei documenti sottoscritti

  • art. 2118, secondo comma c.c.

    il credito per preavviso corrisponde alla retribuzione dovuta per il periodo di preavviso

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'ammissione definitiva di un credito rende non più controvertibili, per la curatela e per gli organi della procedura, i presupposti logico-giuridici necessari su cui quell'ammissione si fonda, secondo il principio del giudicato endofallimentare.
  • Il credito per indennità sostitutiva del preavviso nel rapporto di lavoro subordinato ha natura obbligatoria e non reale: il recesso con effetto immediato estingue subito il rapporto e fa sorgere il solo obbligo di pagamento dell'indennità, senza che eventi successivi possano incidere sul diritto già sorto.
  • L'indennità sostitutiva del preavviso va commisurata alla retribuzione che il lavoratore avrebbe effettivamente percepito nel periodo di preavviso, secondo la disciplina legale e collettiva applicabile, e non a una media retributiva se il titolo applicabile prevede il riferimento all'ultima retribuzione.
  • La natura indennitaria dell'emolumento esclude, di regola, la detrazione dell'aliunde perceptum, perché il credito sorge per il solo fatto dell'interruzione del rapporto e non presuppone la prova di un danno risarcibile in senso tecnico.
  • Nel fallimento del datore di lavoro, se il licenziamento è stato intimato prima della dichiarazione di fallimento, la successiva procedura concorsuale non elimina il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso, che può essere insinuata al passivo con il privilegio spettante ai crediti di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiLiquidazione giudizialeOpposizioni esecutiveSpese di liteProve
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

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