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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18171/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di un iscritto alla gestione previdenziale ex ENPALS. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto del pensionato a ottenere il ricalcolo della quota di pensione maturata dopo il 31.12.1992 senza applicare il massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di tale disposizione e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che anche per la cosiddetta quota B, relativa alle anzianità successive al 31.12.1992, doveva operare il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserito giudicato interno, ma la Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo che l'impugnazione di uno degli elementi della statuizione fosse sufficiente a riaprire la cognizione sull'intera questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31.12.1995, non deve essere computata, ai fini della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente il limite fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile continua ad applicarsi anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; il limite non è stato abrogato espressamente né reso incompatibile dalla normativa successiva

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    non elimina il massimale pensionabile richiamato dalla disciplina previgente

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997

    costituisce la modifica più recente del limite, ma non ne determina la soppressione

  • art. 2, comma 22, l. n. 335/1995

    non impone l'equiparazione tra massimale contributivo e massimale pensionabile; lascia spazio alla salvaguardia delle normative speciali di settore

  • art. 38 Cost.

    la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per affermare che la differenza tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione pensionabile non è di per sé illegittima, purché sia salvaguardata la proporzionalità della tutela previdenziale

  • art. 76 Cost.

    i dubbi di eccesso di delega sono esclusi perché la legge delega non aveva imposto l'allineamento tra massimale contributivo e pensionabile

  • art. 378 c.p.c.

    la memoria ex art. 378 c.p.c. è stata utilizzata dalla parte resistente per sollevare critiche e dubbi di legittimità costituzionale

  • art. 12, d.lgs. n. 503/1992

    richiamato solo per il profilo del sistema di calcolo della quota eccedente il massimale, senza incidere sulla soluzione finale

  • art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971

    stabilisce un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, considerato coessenziale alla disciplina speciale del settore

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione anche di uno solo degli elementi della sequenza logico-giuridica che sorregge una statuizione è sufficiente a rimettere in discussione l'intera statuizione, non formandosi giudicato interno sull'intero capo quando sia contestata la regola applicata al fatto decisivo.
  • Nella disciplina previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa di settore continua a operare anche nella liquidazione della quota di pensione riferita alle anzianità successive al 31.12.1992, salvo una espressa abrogazione o una incompatibilità normativa non ravvisata dalla Corte.
  • La legge delega in materia previdenziale non può essere interpretata come imposizione generalizzata dell'equiparazione tra massimale contributivo e massimale pensionabile, ove la disciplina speciale di settore sia espressamente salvaguardata.
  • La differenza tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione rilevante ai fini pensionistici non è di per sé contraria agli artt. 3 e 38 Cost., purché il sistema mantenga una ragionevole proporzione e non comprometta le finalità di adeguatezza della tutela previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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