Cassazione Civile, Ordinanza n. 29915/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia origina da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob a un componente del collegio sindacale di una banca per plurime violazioni della disciplina TUF e dei regolamenti attuativi, relative: alla mancata identificazione e gestione dei conflitti di interesse nel collocamento e nella successiva negoziazione di titoli di propria emissione; a irregolarità nella profilatura della clientela e nella valutazione di adeguatezza delle operazioni; a irregolarità nelle modalità di pricing dei prodotti emessi; e, in generale, all’omessa vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della banca. Il destinatario della sanzione ha proposto opposizione davanti alla Corte d’appello, che l’ha rigettata. In cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 3 e 117 Cost. e dell’art. 7 CEDU, sostenendo che, dopo il d.lgs. n. 72/2015 e l’introduzione dell’art. 190-bis TUF, la disciplina più favorevole avrebbe dovuto applicarsi anche ai fatti pregressi, con conseguente operatività della lex mitior; 2) nullità della sentenza e violazione delle norme sul termine di decadenza, contestando che il dies a quo per il termine di 180 giorni dall’accertamento dovesse decorrere dalla fine dell’ispezione del 2012 e non da accertamenti precedenti; 3) violazione delle norme sulla responsabilità dei sindaci, sostenendo che mancassero i presupposti della responsabilità personale per fatto proprio e che la motivazione fosse insufficiente; 4) violazione dell’art. 23 l. n. 87/1953 per la definizione del giudizio nonostante questioni di costituzionalità pendenti sulla pubblicità del rito camerale ex art. 195 TUF. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato l’irretroattività del regime più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 72/2015 per le violazioni commesse prima dell’8 marzo 2016; ha condiviso la decorrenza del termine di 180 giorni dall’ispezione del 2012, necessaria per completare l’accertamento; ha ribadito la doverosità della vigilanza del collegio sindacale anche nelle banche dotate di struttura complessa; e ha escluso invalidità del giudizio perché le udienze successive erano state celebrate in forma pubblica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando il decreto della Corte d’appello di Firenze che aveva già respinto l’opposizione alla sanzione Consob. Ha ritenuto infondati i quattro motivi: nessuna applicazione retroattiva del nuovo regime più favorevole, nessuna decadenza dell’azione sanzionatoria, corretta affermazione della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza, e nessuna nullità del procedimento per il profilo della pubblicità dell’udienza. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 21, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. 58/1998
impone agli intermediari obblighi di corretta gestione dei conflitti di interesse nel servizio di investimento
art. 23 Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob del 29 ottobre 2007
richiamato quale base degli obblighi organizzativi e di gestione dei conflitti di interesse
art. 25 Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob del 29 ottobre 2007
richiamato in relazione alle regole di condotta nell’attività di investimento
art. 21, comma 1, lett. d), d.lgs. 58/1998
imporrebbe agli intermediari di agire con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti
art. 15 Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob del 29 ottobre 2007
pone obblighi di organizzazione e controllo interno idonei a garantire lo svolgimento efficiente dei servizi di investimento
artt. 39 e 40 Regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007
disciplinano profilatura della clientela e valutazione di adeguatezza delle operazioni
introdotto dal d.lgs. n. 72/2015, ha ridisegnato l’imputazione della responsabilità sanzionatoria, ma solo per le violazioni successive all’entrata in vigore del nuovo regime
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72/2015
"le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore..."
esclude l’applicazione del nuovo regime alle violazioni anteriori all’entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative
il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal completamento dell’accertamento, valutato in concreto in relazione alla complessità del caso
invocato per asserita nullità della motivazione, ma ritenuto rispettato
richiamato in tema di doveri di vigilanza e controllo del collegio sindacale
il dovere di vigilanza del collegio sindacale tutela non solo i soci ma anche creditori e mercato, e permane anche nelle società complesse
invocato per la pendenza di questioni di legittimità costituzionale, ma non ostativo alla decisione del giudizio
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente sul tema della pubblicità del giudizio e della natura sostanzialmente penale della sanzione, ma escluso dalla Corte per questa tipologia di sanzioni
art. 7 CEDU
invocato per sostenere la necessità di applicare la lex mitior, ma ritenuto non conducente in materia di sanzioni amministrative non penali
art. 3 Cost.
invocato per censurare la disciplina transitoria, ma la Corte ha applicato il principio di irretroattività proprio delle sanzioni amministrative
art. 117 Cost.
invocato in relazione alla CEDU, ma il motivo è stato respinto
richiamato per affermare legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica in materia di sanzioni amministrative
ritenuto non applicabile analogicamente fuori dalla materia penale, salvo espressa previsione legislativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, la disciplina applicabile è quella vigente al momento della commissione dell’illecito; il sopravvenuto regime più favorevole non si applica retroattivamente salvo espresso richiamo legislativo.
- La natura sostanzialmente penale di una sanzione non può essere affermata in astratto, ma va valutata nel contesto normativo di riferimento; le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla disciplina bancaria e finanziaria non sono automaticamente equiparabili alle sanzioni penali.
- Il termine per la contestazione degli illeciti in materia finanziaria decorre dal completamento dell’accertamento, e la sua congruità va apprezzata dal giudice di merito in rapporto alla complessità dell’indagine; non coincide necessariamente con la prima ispezione o con la data di chiusura formale degli atti interni dell’autorità.
- Il collegio sindacale di una banca è tenuto a vigilare in modo effettivo sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul rispetto della normativa di settore; la complessità della struttura non esclude ma rafforza il dovere di controllo.
- Le questioni di legittimità costituzionale pendenti non impediscono la decisione del giudizio se il procedimento è stato adeguato alle sopravvenienze normative che garantiscono la forma pubblica dell’udienza, quando richiesta.
- La responsabilità dei sindaci per violazione dei doveri di vigilanza è responsabilità personale per omessa vigilanza su fatti propri, non responsabilità oggettiva per fatto altrui.
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