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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27890/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI 2006 emesso da un Comune con riferimento a terreni qualificati come aree edificabili. La contribuente ha impugnato l'atto e, dopo una decisione di primo grado parzialmente favorevole e un appello accolto solo in parte, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con i primi tre motivi ha denunciato, sotto vari profili, omessa pronuncia, motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avesse esaminato adeguatamente le sue censure sulla insufficienza e illogicità della decisione di primo grado, sulla mancanza di specificazione dei vincoli urbanistici e delle ragioni della riduzione del 25% del valore, nonché sulla pretesa adesione acritica alla tesi del Comune e alla tabella da questo prodotta. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione del divieto di reformatio in peius, perché la Commissione tributaria regionale avrebbe rideterminato per alcuni beni un valore superiore a quello stabilito in primo grado, in assenza di appello incidentale del Comune. Con il quinto motivo ha lamentato la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 504/1992, assumendo che l'avviso fosse immotivato o comunque motivato in modo solo astratto, con mero elenco di aree edificabili e richiamo al PRG, senza considerazione delle caratteristiche specifiche dei singoli terreni e dei criteri concreti di stima.

La decisione

La Corte ha respinto i primi tre motivi e il quinto motivo, ritenendo infondate le doglianze sulla motivazione dell'avviso e sulla pretesa motivazione apparente della sentenza, perché l'atto impositivo conteneva gli elementi essenziali della pretesa e la decisione di merito esponeva una ratio decidendi comprensibile e logicamente coerente. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che il Comune, parte parzialmente soccombente in primo grado, non aveva proposto appello incidentale per ottenere una riforma in peius della sentenza, sicché la CTR non poteva rideterminare il valore dei cespiti oltre i limiti fissati dalla pronuncia impugnata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura è stata proposta come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte l'ha ritenuta infondata per i primi due motivi, mentre ha valorizzato il corretto perimetro devolutivo dell'appello per accogliere il quarto motivo

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione apparente integra nullità solo quando manchi radicalmente o sia assolutamente incomprensibile; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per valutare il vizio di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel contesto della motivazione della sentenza

  • art. 5 d.lgs. n. 504/1992

    richiamato per i criteri di determinazione del valore imponibile delle aree edificabili ai fini ICI

  • art. 7 dello Statuto del contribuente

    invocato dal ricorrente per contestare l'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento

  • art. 11 d.lgs. n. 504/1992

    richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della contestazione dei criteri di calcolo dell'imposta

  • artt. 52 e 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997

    richiamati dalla ricorrente per contestare il metodo di determinazione della base imponibile

  • artt. 329 e 342 c.p.c.

    richiamati come base del divieto di reformatio in peius e dell'effetto devolutivo dell'impugnazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nella parte della giurisprudenza sulla valutazione delle prove, senza assumere rilievo decisivo autonomo

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento ICI relativo ad aree edificabili è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne efficacemente l'an e il quantum, mediante l'indicazione dei dati soggettivi e oggettivi rilevanti e dei parametri di stima adottati.
  • La motivazione apparente sussiste solo in caso di radicale mancanza di motivazione, oppure quando le argomentazioni siano incoerenti, perplesse o obiettivamente incomprensibili; non ricorre se la sentenza espone una ratio decidendi logicamente comprensibile e coerente.
  • Nel processo tributario d'appello, la parte vittoriosa in primo grado che voglia ottenere una riforma in senso a sé più favorevole su capi a lei sfavorevoli deve proporre appello incidentale; in difetto, il giudice di appello non può peggiorare la posizione della parte vittoriosa in primo grado oltre i limiti del devolutum.
  • Il divieto di reformatio in peius opera anche nel processo tributario e discende dall'assetto dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e dall'acquiescenza alla sentenza di primo grado.
  • Quando la parte appellata si limiti a chiedere la conferma della sentenza e solo in via subordinata la rideterminazione della decisione in proprio favore, senza un vero appello incidentale, la richiesta di una modifica peggiorativa per l'appellante principale è inammissibile.
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