Cassazione Civile, Ordinanza n. 31987/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La vicenda nasce da un concorso pubblico bandito nel 1989 per un posto di "coadiutore sanitario internista". La ricorrente, collocatasi terza in graduatoria, ha sostenuto che il controinteressato, poi assegnatario del posto per rinuncia del primo classificato, avesse prodotto una certificazione di servizio falsa, attestante un pregresso servizio nell'area di medicina invece che in chirurgia. Secondo l'attrice, tale condotta gli avrebbe consentito di partecipare al concorso e comunque di ottenere un punteggio superiore a quello spettante, determinando la sua mancata vittoria e, in seguito, anche il mancato conferimento di ulteriori incarichi professionali più favorevoli, tra cui un incarico di struttura semplice e la direzione di una UVG. Il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di prova del nesso causale tra il documento falso e il danno. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo non dimostrato né che il documento falso fosse condizione di ammissione al concorso, né che, senza quel documento, il controinteressato avrebbe avuto un punteggio inferiore tale da far prevalere la ricorrente, né che l'esito del concorso avesse inciso sui successivi incarichi. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo che, senza il documento falso, il controinteressato non sarebbe stato ammesso al concorso; 2) in subordine, omesso esame del fatto decisivo che il punteggio avrebbe comunque dovuto essere ridotto, con conseguente diversa graduatoria; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per mancata valutazione della sentenza penale n. 63/2004; 4) omesso esame delle risultanze della CTU contabile che quantificava le differenze retributive; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per il capo sulle spese. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: i primi, il secondo e il quarto perché, in sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e, inoltre, erano preclusi dalla "doppia conforme"; il terzo perché la sentenza penale era correttamente apprezzabile come prova atipica ma non aveva efficacia vincolante; il quinto perché meramente conseguenziale al preteso accoglimento degli altri motivi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili tutti e cinque i motivi di ricorso. Ha osservato che le doglianze sul nesso causale tra la falsa certificazione, l'esito del concorso e i successivi incarichi erano, nella sostanza, tentativi di rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto del giudice di merito; inoltre, per i motivi formulati ex art. 360, n. 5 c.p.c., operava la preclusione della "doppia conforme" e non era stato assolto l'onere di indicare divergenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado. Quanto alla sentenza penale, la Corte ha ribadito che la pronuncia di non doversi procedere per amnistia non ha efficacia di giudicato nel civile, ma può essere liberamente valutata dal giudice del merito. La CTU contabile è stata ritenuta irrilevante perché attinente alla sola quantificazione del danno, presupponendo un an debeatur mai riconosciuto. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di omesso esame va realmente ricondotto al n. 5 solo se riguarda un fatto storico decisivo; non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito o della prova.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un regime legale diverso da quello previsto o abbia disatteso una prova soggetta a valutazione vincolata; non consente di contestare il prudente apprezzamento delle prove.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
d.l. n. 83 del 2012
La disciplina della preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, si applica ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato come fonte della nuova formulazione dell'art. 360, quarto comma, c.p.c., che mantiene la logica della preclusione in caso di doppia conforme.
art. 651 c.p.p.
Le sentenze penali di assoluzione possono avere efficacia nel civile entro limiti specifici; tale efficacia non si estende alle sentenze di non doversi procedere.
art. 652 c.p.p.
Anche per l'efficacia della sentenza penale nel civile valgono limiti che escludono il giudicato esterno per le pronunce di non doversi procedere.
art. 91 c.p.c.
La doglianza sulle spese è meramente consequenziale all'eventuale accoglimento dei motivi principali e non può reggere autonomamente se questi sono inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; esso è ammissibile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti.
- Quando vi è "doppia conforme" tra primo e secondo grado, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale non previsto o viceversa; non consente di sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio.
- Le sentenze penali di non doversi procedere non producono giudicato nel processo civile, ma possono essere liberamente apprezzate come prove atipiche e precostituite ai fini dell'accertamento del fatto illecito.
- La consulenza tecnica disposta solo per quantificare il danno non può essere invocata per superare il difetto di prova dell'an debeatur, che resta logicamente e giuridicamente pregiudiziale.
- La domanda sulle spese di lite, quando dipende integralmente dall'accoglimento delle censure principali, è inammissibile se tali censure vengono respinte o dichiarate inammissibili.
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