Cassazione Civile, Ordinanza n. 08629/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società di costruzioni, ritenendo che la contribuente avesse utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da una società fornitrice per noleggio e vendita di macchinari edili negli anni d'imposta 2014 e 2015. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società, ritenendo non dimostrata la fittizietà delle operazioni; in appello la decisione veniva confermata. In cassazione l'Agenzia articolava due motivi: con il primo denunciava motivazione apparente della sentenza d'appello, sostenendo che la Corte tributaria si fosse limitata a richiamare l'asserito difetto di prova dell'Ufficio senza confrontarsi con gli elementi indiziari dedotti; con il secondo denunciava violazione delle norme in tema di onere della prova e prova presuntiva, lamentando che il giudice di merito non avesse valutato complessivamente i molteplici indizi relativi sia alla società emittente sia alla società utilizzatrice delle fatture (assenza di struttura organizzativa adeguata, incongruenze contabili e finanziarie, mancanza di documentazione di cantiere, ecc.).
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse comprensibile e non meramente apparente, poiché consentiva di cogliere il percorso logico seguito dal giudice di merito e raggiungeva il "minimo costituzionale" richiesto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte tributaria aveva errato nel valutare solo alcuni indizi in modo atomistico e nel non esaminare gli ulteriori elementi allegati dall'Amministrazione, né singolarmente né complessivamente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della prova presuntiva e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 1, n. 4; comma 1, n. 3
Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la motivazione manchi graficamente, sia meramente apparente, presenti contrasto irriducibile o affermazioni incomprensibili; la violazione di legge può essere denunciata anche quando il giudice di merito applichi in modo scorretto i criteri legali della prova presuntiva.
artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamati come parametri del vizio di motivazione della sentenza tributaria di merito.
La sentenza è nulla solo se la motivazione è mancante o meramente apparente nel senso elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
La motivazione deve raggiungere il livello minimo costituzionale di intelligibilità e percepibilità del fondamento decisionale.
Richiamato quale norma sui criteri di deducibilità dei componenti negativi e, nel caso di specie, sul trattamento delle operazioni fittizie.
Richiamato in relazione al diritto alla detrazione dell'IVA, escluso in caso di operazioni oggettivamente inesistenti non provate dal contribuente.
art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972
Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina IVA delle operazioni fatturate.
L'onere della prova della fittizietà delle operazioni grava sull'Amministrazione finanziaria, mentre il contribuente deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni per conservare detrazione e deduzione.
La prova presuntiva è ammissibile e gli indizi devono essere valutati secondo un apprezzamento complessivo, non atomistico.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice di merito non può escludere la rilevanza probatoria degli indizi senza considerarne la valutazione unitaria.
Richiamato per il principio secondo cui spetta al contribuente provare la natura fittizia dei componenti positivi del reddito direttamente afferenti a costi per beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione.
art. 35, commi 2 e 3, d.P.R. 633/1972
Richiamato nelle deduzioni dell'Amministrazione per evidenziare la mancata comunicazione di apertura dei cantieri, elemento indiziario valorizzato ai fini della contestazione.
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare la fittizietà delle operazioni anche mediante presunzioni semplici; il contribuente, per conservare il diritto alla detrazione IVA e alla deduzione dei costi, deve dimostrarne l'effettiva esistenza.
- La prova per presunzioni richiede una valutazione complessiva degli indizi: il giudice di merito non può limitarsi a confutare singoli elementi in modo atomistico, ma deve verificare se il loro insieme presenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La mancata valutazione di alcuni indizi non integra di per sé vizio di motivazione apparente, se la sentenza contiene comunque una ratio decidendi intelligibile e idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consenta di ricostruire il ragionamento decisorio o non superi la soglia del minimo costituzionale richiesta dall'art. 111 Cost.
- In presenza di contestazioni fiscali basate su una pluralità di elementi presuntivi relativi sia all'emittente sia all'utilizzatore delle fatture, il giudice deve esaminarli unitariamente per verificare se siano idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni.
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