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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22338/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione euro 39.638,00 indicati come credito per imposte pagate all'estero e successivamente rimborsati al contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'ufficio ritenendo, da un lato, che il credito d'imposta estero fosse stato correttamente utilizzato ai sensi dell'art. 165 TUIR e, dall'altro, che la cartella fosse nulla perché non preceduta dalla comunicazione preventiva dell'esito del controllo e dei motivi della rettifica, in violazione dell'art. 36 ter e dello Statuto del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 165, commi 1, 2 e 7, d.P.R. n. 917/1986, 2729 e 2697 c.c., nonché dell'art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'art. 165 consentirebbe solo l'utilizzo del credito d'imposta estero fino a concorrenza dell'imposta italiana e non il rimborso in Italia delle imposte estere, e che pertanto la cartella era legittima. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche un giudicato esterno relativo a un'annualità successiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha escluso l'efficacia vincolante del giudicato esterno invocato dal controricorrente, perché riferito a un diverso anno d'imposta e quindi non automaticamente sovrapponibile ai fatti del 2006/2007, trattandosi di elementi variabili da periodo a periodo. Nel merito, però, ha rilevato che il ricorso dell'ufficio non aggrediva in modo specifico una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti fondato la decisione anche sulla nullità della cartella per mancato previo invio della comunicazione ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973. Poiché tale autonoma ratio non era stata specificamente censurata, la doglianza sull'art. 165 TUIR è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse. La Corte ha anche richiamato, solo per completezza, la giurisprudenza secondo cui la cartella emessa senza previa comunicazione dell'esito del controllo formale è nulla.

Norme richiamate

  • art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973

    La comunicazione preventiva dell'esito del controllo formale e dei motivi della rettifica è un adempimento necessario; la sua omissione determina la nullità della cartella e tutela il diritto di difesa del contribuente.

  • art. 165 d.P.R. n. 917/1986

    Regola il credito per imposte pagate all'estero; la Corte richiama la questione solo in via processuale, senza accogliere la censura dell'ufficio, perché non investe una ratio decisiva autonoma della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sul riparto dell'onere della prova, ma senza che la censura fosse esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non esaminato nel merito per la stessa ragione processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato quale vizio dedotto nel ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle entrate, quale amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione occorre censurare specificamente tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; se anche solo una di esse resta non attinta da specifiche doglianze, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria può avere efficacia vincolante solo per gli elementi di fatto e di diritto tendenzialmente permanenti; non si estende automaticamente a periodi d'imposta diversi quando la decisione dipende da circostanze variabili da anno a anno.
  • In tema di controllo formale ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, la cartella di pagamento deve essere preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo e dei motivi della rettifica, pena la nullità dell'atto per violazione delle garanzie partecipative del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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