Cassazione Civile, Ordinanza n. 04665/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da una contribuente per ottenere l'esecuzione di un precedente giudicato della CTR che aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle imposte versate nel triennio 1990-1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dagli eventi sismici in Sicilia. Il giudice dell'ottemperanza aveva rilevato che l'amministrazione non aveva pagato l'intera somma dovuta e aveva nominato un commissario ad acta per eseguire il giudicato disponendo il pagamento integrale. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, dell'art. 16-octies D.L. 91/2017 conv. in L. 123/2017, poi dell'art. 29, comma 1, D.L. 162/2019 conv. in L. 8/2020, in relazione agli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, d.lgs. 546/1992. Secondo la ricorrente, la CTR, in sede di ottemperanza, avrebbe erroneamente negato l'applicabilità dei limiti quantitativi al rimborso, trascurando che la norma sopravvenuta impone la verifica della capienza del fondo e, in caso di incapienza, la riduzione del rimborso del 50% o la sua esclusione, da applicarsi nella fase esecutiva e non solo in sede amministrativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha ribadito che, nel giudizio di ottemperanza tributario relativo ai rimborsi per eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità delle risorse stanziate dalla normativa sopravvenuta e applicare i relativi limiti quantitativi nella fase esecutiva del giudicato, senza distinguere tra rimborso riconosciuto in via amministrativa e rimborso accertato in via giurisdizionale. Poiché la sentenza impugnata aveva ordinato l'integrale pagamento senza considerare tali limiti e senza verificare la capienza del fondo, la Cassazione ha cassato la decisione e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di error in procedendo avverso la decisione resa in ottemperanza.
art. 1, comma 665, L. 190/2014
Costituisce la base normativa dei rimborsi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici; la verifica della disponibilità dei fondi va effettuata in sede di ottemperanza.
art. 16-octies D.L. 91/2017 conv. in L. 123/2017
Ha introdotto limiti quantitativi ai rimborsi, prevedendo la capienza dello stanziamento e, in caso di eccedenza, la riduzione del 50% o l'esclusione del rimborso; opera nella fase esecutiva/di ottemperanza e non incide sul titolo.
art. 29, comma 1, D.L. 162/2019 conv. in L. 8/2020
È richiamato quale ulteriore intervento normativo sul regime dei rimborsi, da coordinare con la disciplina dei limiti di spesa.
art. 69, comma 5, d.lgs. 546/1992
È evocato nel quadro delle norme sull'esecuzione del giudicato tributario.
art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. 546/1992
Il giudizio di ottemperanza è la sede per dare attuazione al giudicato e per far valere anche errori procedimentali del giudice dell'ottemperanza; le censure ammissibili sono quelle inerenti al procedimento e agli errori in procedendo connessi all'esecuzione del giudicato.
art. 70, comma 10, d.lgs. 546/1992
Va interpretato in senso ampio: consente di denunciare non solo la violazione delle norme sul giudizio di ottemperanza, ma anche ogni error in procedendo del giudice dell'ottemperanza, incluso il mancato esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributario, il giudice non si limita a un controllo formale dell'inadempimento, ma deve interpretare il giudicato e verificare se sopravvenienze normative incidano sulla concreta modalità di esecuzione della pretesa accertata.
- I limiti quantitativi ai rimborsi previsti da una norma sopravvenuta operano nella fase esecutiva/di ottemperanza e possono ridurre o escludere l'erogazione concreta, pur senza incidere sul titolo sostanziale del diritto al rimborso già accertato.
- Quando la normativa impone la previa verifica della capienza di uno stanziamento, il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, adottare le conseguenti determinazioni esecutive anche tramite commissario ad acta.
- Nel processo tributario di ottemperanza le censure in cassazione possono investire anche errori in procedendo del giudice dell'esecuzione del giudicato, compreso il difettoso esercizio del potere-dovere di adattare il comando giudiziale alla disciplina sopravvenuta.
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