Cassazione Civile, Ordinanza n. 28826/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno 2011, con recupero di imposte e accessori. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo nullo l'accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, poiché l'atto era stato notificato prima del decorso di 60 giorni dalla chiusura della verifica. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello concernente l'inapplicabilità del contraddittorio preventivo ai tributi non armonizzati in caso di accertamenti a tavolino; 2) violazione degli artt. 33 del D.P.R. 600/1973 e 12, commi 1 e 7, L. 212/2000, per avere la CTR affermato la nullità dell'atto per IRPEF e IRAP nonostante si trattasse di controllo a tavolino; 3) omesso esame di fatti decisivi con riguardo all'IVA e, sostanzialmente, carenza di motivazione sulla valutazione della non pretestuosità delle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere in sede endoprocedimentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha chiarito che per IRPEF e IRAP, tributi non armonizzati, negli accertamenti a tavolino non opera il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000; per l'IVA, tributo armonizzato, il contribuente che invochi la violazione del contraddittorio deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto far valere e il giudice deve verificare se tali ragioni non siano meramente pretestuose, motivando adeguatamente. Poiché la CTR non si è attenuta a tali principi e ha confermato la nullità dell'accertamento senza la necessaria verifica, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato per censurare l'omessa pronuncia del giudice d'appello su uno specifico motivo di gravame.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale evocata per la nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia o da carenza di motivazione rilevante come error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del ricorso per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale e processuale in tema di contraddittorio endoprocedimentale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne precisa il contenuto secondo il nuovo testo riformulato.
art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
È evocato come norma procedimentale applicabile agli accertamenti fiscali oggetto di causa.
art. 12, commi 1 e 7, L. 27 luglio 2000 n. 212
La Corte ribadisce che il termine dilatorio di 60 giorni opera per i tributi armonizzati, mentre non si applica ai tributi non armonizzati negli accertamenti a tavolino.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui mancanza integra vizio di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È indicato come norma sulla motivazione della sentenza, rilevante per la carenza motivazionale denunciata.
art. 41, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
«il diritto di ogni persona ad essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio»
È richiamato come fondamento del diritto al contraddittorio procedimentale nei tributi armonizzati.
È richiamato per distinguere fatti principali e secondari e per l'onere probatorio gravante sulla parte che deduce il vizio di omesso esame.
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali relativi a tributi non armonizzati, il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale non comporta, di regola, la nullità dell'atto quando si tratti di controllo c.d. a tavolino, con conseguente inapplicabilità del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente.
- Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio preventivo può determinare la nullità dell'avviso solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e tali difese non risultano meramente pretestuose o strumentali; non basta una deduzione solo formalistica della violazione.
- Il giudice tributario che accerti la violazione del contraddittorio in materia di tributi armonizzati deve compiere una verifica effettiva sulla decisività delle difese omesse e motivare in modo specifico sulla loro non pretestuosità; in mancanza, la motivazione è insufficiente.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mera omissione di singoli elementi istruttori; se la censura investe in realtà la motivazione, il motivo va riqualificato secondo il vizio corretto.
- Il contribuente che deduce la lesione del contraddittorio endoprocedimentale ha l'onere di allegare e dimostrare quale concreto utile apporto difensivo avrebbe potuto offrire se previamente sentito, secondo una logica di prova di resistenza.
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