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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01166/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo chirografario stipulato per esigenze familiari, al quale erano abbinate polizze assicurative vita e danni. La mutuataria, già coobbligata del marito poi deceduto, ha sostenuto che il costo complessivo del finanziamento fosse usurario perché, sommando interessi corrispettivi, commissioni, spese di istruttoria e premi assicurativi, il TEG avrebbe superato la soglia antiusura vigente alla data della stipula. In via subordinata ha dedotto che il TAEG indicato nel contratto non includesse i costi assicurativi, pur finanziati, con conseguente nullità della relativa clausola e sostituzione del tasso pattuito con quello legale/di riferimento. In cassazione ha censurato la sentenza d’appello per violazione della normativa antiusura, contestando in fatto e in diritto l’esclusione dei premi assicurativi dal calcolo e sostenendo che, ai fini della verifica del tasso, tali costi dovessero essere considerati indipendentemente dalla volontà di includerli nel capitale erogato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la censura sostanzialmente diretta a ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze documentali, non consentito in sede di legittimità. Inoltre ha rilevato che il motivo colpiva solo una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, senza censurare specificamente l’altra, fondata sull’accertamento che il capitale mutuato fosse pari a euro 28.360,00 perché comprensivo anche dei premi assicurativi. Poiché tale ratio non era stata efficacemente attaccata, la doglianza è risultata inammissibile per difetto di interesse e per mancata specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede una critica all'erronea ricognizione della norma astratta, non un mero dissenso sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere specifiche argomentazioni intelligibili e il confronto tra norme invocate e statuizioni impugnate; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.

  • L. n. 108 del 1996, art. 2

    Norma richiamata dalla ricorrente quale base della disciplina antiusura e del calcolo del tasso soglia.

  • art. 644 c.p., commi 3 e 4

    Richiamato come parametro della disciplina penale-civile dell'usura e della determinazione degli interessi usurari.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui, in presenza di interessi usurari, la clausola sarebbe nulla e non sarebbero dovuti interessi.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indicata come rito introduttivo del giudizio di primo grado.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Richiamata con riferimento all'ordinanza decisoria del tribunale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge non può risolversi nella contestazione della ricostruzione del fatto o nella richiesta di una nuova valutazione delle prove: tale censura appartiene al merito ed è inammissibile in sede di legittimità.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente deve indicare le norme violate, esplicarne il contenuto precettivo e confrontarlo specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificarla, il ricorso che non attacchi tutte le rationes è inammissibile per difetto di interesse.
  • La verifica dell'usurarietà del finanziamento, se devoluta al giudice di merito sulla base di documenti e consulenza tecnica, non può essere rivalutata in cassazione se la critica mira solo a sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • In presenza di più costi collegati al finanziamento, la censura sulla corretta inclusione nel TEG deve colpire specificamente tutti i passaggi logici posti a fondamento della decisione di merito, altrimenti la statuizione resta ferma.

Come è indicizzato

MaterieMutuoUsura bancariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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