Cassazione Civile, Ordinanza n. 01569/2026 del 23/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato il valore catastale di un immobile, attribuendo una rendita diversa da quella proposta dalla società in sede di DOCFA. La società ha contestato l'atto sostenendo: la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; l'insufficienza della motivazione, ritenuta basata su formule generiche e su riferimenti non specificati ad altre unità immobiliari; l'illegittima integrazione della motivazione in giudizio da parte dell'Ufficio; la formazione di un giudicato interno sulla correttezza dei criteri DOCFA; l'omessa pronuncia e la mancanza di motivazione sulla doglianza relativa all'eccessiva valorizzazione dell'immobile; nonché la violazione delle norme tecniche sul classamento e sulla stima catastale.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi e il settimo motivo, ritenendo infondate le censure sulla motivazione dell'avviso, sul preteso giudicato interno e sulla asserita omessa pronuncia quanto al contraddittorio preventivo. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, ritenendo che la CGT d'appello, una volta escluso il vizio formale dell'avviso, avrebbe dovuto pronunciarsi sulle questioni di merito già riproposte dalla parte vittoriosa in primo grado e rimaste assorbite, in particolare sulla correttezza della stima e sulla sproporzione della rendita. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato quale parametro dei motivi di violazione di legge dedotti contro la sentenza d'appello.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato quale parametro dei motivi di nullità per omessa pronuncia e vizio di motivazione nei casi dedotti.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento.
artt. 7, 10, 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di motivazione e delle garanzie del contribuente.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente a fondamento delle censure processuali sulla motivazione e difesa nel processo tributario.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa per motivazione ritenuta insufficiente.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno su questioni non riproposte in appello; la Corte esclude che nel caso vi fosse giudicato sul merito della rettifica.
Usato per denunciare omessa pronuncia; la Corte lo applica distinguendo tra omissione di esame e rigetto implicito, e lo ravvisa violato solo sulle questioni di merito assorbite e riproposte.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per censurare la pretesa mancanza di motivazione della sentenza d'appello.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie.
art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato per contestare i criteri di stima e la rettifica della rendita catastale.
art. 28 d.p.r. 1° dicembre 1949, n. 1142
Richiamato per i criteri tecnici di determinazione del classamento e della rendita.
art. 23-quater D.L. 6 luglio 2012, n. 9 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135
Richiamato per indicare il passaggio di competenze in materia catastale all'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando l'Ufficio, senza contestare i dati di fatto indicati dal contribuente, attribuisce una diversa rendita per una differente valutazione tecnica del valore economico del bene, essendo in tal caso bastanti l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
- Se invece l'Ufficio disattende gli elementi di fatto rappresentati dal contribuente, la motivazione dell'atto deve essere più analitica, perché deve consentire al destinatario di comprendere le ragioni della rettifica e di delimitare l'eventuale contenzioso.
- La parte totalmente vittoriosa in primo grado, quando le domande o eccezioni da essa prospettate siano rimaste assorbite e non decise, non ha l'onere di proporre appello incidentale, ma deve riproporre espressamente le questioni nel grado successivo; solo le domande respinte richiedono appello incidentale.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre quando il giudice non esamina affatto una domanda o eccezione ritualmente riproposta; non ricorre, invece, se la decisione contiene una statuizione incompatibile con la tesi della parte, dalla quale si desume un rigetto implicito.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di giudicato interno presuppone che la questione sia stata effettivamente decisa o comunque respinta in primo grado; se il capo della decisione è assorbito, non si forma giudicato sul merito della domanda non esaminata.
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