Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25445/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di un avviso di accertamento per IRPEF 2006, fondato sugli accrediti e sulle movimentazioni rinvenute sui conti correnti del contribuente, la Commissione tributaria regionale aveva rideterminato in parte il reddito accertato, ma il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, per avere l’Ufficio emesso l’avviso prima del decorso dei 60 giorni dal termine delle verifiche; 2) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che, trattandosi di incrementi patrimoniali, il maggior reddito dovesse essere ripartito sull’anno della spesa e sui quattro successivi; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su un profilo dell’appello concernente l’asserita insufficienza degli indizi posti a base dell’accertamento; 4) violazione degli artt. 32 e 38 d.P.R. n. 600/1973, riproponendo censure sulla prova delle movimentazioni bancarie; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2712 c.c., perché la CTR avrebbe attribuito rilievo a documenti ritenuti meri fotocopie e formalmente carenti; 6) violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per difetto di adeguata motivazione dell’atto e della sentenza di primo grado; 7) violazione del ne bis in idem convenzionale, sostenendo che le sanzioni tributarie non potessero coesistere con un procedimento penale relativo alla stessa violazione, poi archiviato. La Corte ha esaminato tutti i motivi e li ha ritenuti, a seconda dei casi, infondati o inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 perché si trattava di accertamento a tavolino e non di accesso/ispezione/verifica presso i locali del contribuente; ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, poiché l’accertamento era basato sui movimenti bancari dell’anno in contestazione e non su incrementi patrimoniali da spalmare su più annualità; ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva comunque esaminato la documentazione e accolto in parte l’appello; ha ribadito che, in tema di indagini bancarie, l’Ufficio può limitarsi a contestare gli accrediti, mentre grava sul contribuente l’onere di provare analiticamente la riferibilità o l’estraneità delle singole movimentazioni; ha dichiarato inammissibile la doglianza sulle prove documentali perché diretta a contestare una valutazione di fatto e priva di specificità; ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso e della sentenza di primo grado; ha dichiarato inammissibile la censura sul ne bis in idem perché nuova e comunque infondata, non ricorrendo identità di annualità e di soggetti/fattispecie rispetto al procedimento penale richiamato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    termine dilatorio di 60 gg.

    si applica agli accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente; non opera nell’accertamento a tavolino

  • art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l’accertamento del maggior reddito sulla base di elementi reddituali dell’anno d’imposta; nel caso concreto non ricorreva una ipotesi di spalmatura su più annualità

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    le movimentazioni bancarie possono fondare la presunzione di maggior reddito; il contribuente deve fornire prova analitica contraria

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione nel suo complesso

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la valutazione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti

  • art. 2712 c.c.

    la censura relativa al valore probatorio delle fotocopie non può tradursi in una rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    l’avviso è sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere la pretesa fiscale e la sua base fattuale

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sentenza di merito è motivata se espone i fatti e le ragioni della decisione in modo da rendere comprensibile il percorso argomentativo

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    il divieto di bis in idem richiede identità del fatto e dei presupposti sanzionatori; nel caso concreto non vi era duplicazione rilevante per diversità di annualità e soggetti

  • art. 50 CDFUE

    il principio del ne bis in idem opera in presenza di una seconda sanzione per il medesimo fatto, ma non preclude sistemi sanzionatori coordinati e non sovrapponibili

  • art. 52, par. 1, CDFUE

    il limite dei diritti fondamentali può discendere dalla proporzionalità e dalla previsione di un sistema coordinato di sanzioni

  • art. 49 CDFUE

    richiamato per il principio di proporzionalità delle pene nel contesto del ne bis in idem

Massime di principio

  • Negli accertamenti tributari fondati su controlli svolti dall’Ufficio sulla base di dati già acquisiti o forniti dal contribuente, non opera il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente per gli accessi, le ispezioni e le verifiche presso i locali del contribuente.
  • In tema di indagini bancarie, l’Amministrazione può porre a base dell’accertamento l’insieme degli accrediti risultanti dai conti correnti; spetta al contribuente l’onere di fornire prova analitica della natura non reddituale di ciascuna movimentazione o della sua estraneità all’attività.
  • L’articolazione della presunzione basata sui movimenti bancari non richiede che l’Ufficio analizzi preventivamente ogni singola operazione, essendo sufficiente la contestazione del complesso delle movimentazioni rilevate.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza soffermarsi analiticamente su ogni argomento, abbia comunque esaminato e deciso la questione dedotta nel suo complesso.
  • La doglianza che contesti la valutazione delle prove e la credibilità della documentazione prodotta non è, di regola, scrutinabile in cassazione se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • L’avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di comprendere chiaramente petitum e causa petendi della pretesa fiscale e gli elementi fattuali posti a base dell’atto.
  • Il principio del ne bis in idem convenzionale richiede una verifica concreta dell’identità del fatto e dell’effettiva sovrapposizione sanzionatoria; non opera automaticamente in presenza di un procedimento penale e di un accertamento tributario riferiti ad annualità o soggetti diversi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.