Cassazione Civile, Ordinanza n. 25447/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di revocatoria ordinaria proposta da una banca nei confronti di due coniugi, in relazione all’atto costitutivo di un fondo patrimoniale con cui uno dei coniugi aveva conferito vari immobili, alcuni di sua esclusiva proprietà e altri in comunione con la moglie. La banca deduceva di essere creditrice del coniuge conferente quale fideiussore di una società debitrice; nel giudizio intervenivano anche un’altra banca e poi le società cessionarie dei rispettivi crediti, che coltivavano la domanda revocatoria. I convenuti chiedevano la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., eccepivano il difetto di interesse ad agire e contestavano la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria. La Corte d’appello rigettava l’appello dei coniugi. In cassazione i ricorrenti proponevano quattro motivi: 1) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. per asserito difetto di legittimazione attiva e passiva e di interesse ad agire delle cessionarie, perché avrebbero prodotto solo l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale senza provare i contratti di cessione; 2) violazione degli artt. 2901 c.c. e 2697 c.c. per mancanza di prova della titolarità del credito; 3) violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio revocatorio in attesa della definizione di un separato giudizio sul credito, nel quale si contestavano gli addebiti e si deducevano anatocismo e usura; 4) violazione degli artt. 2901, 1283, 1284 c.c., 644 c.p. e 2697 c.c., oltre a vizio di motivazione apparente, per avere la sentenza ritenuto provato il credito nonostante le contestazioni sulla legittimità di interessi e condizioni economiche applicate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato improcedibile il controricorso di una delle cessionarie per tardivo deposito. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la questione della titolarità dei crediti non era stata esaminata dalla sentenza impugnata ed era proposta per la prima volta in cassazione, con necessità di accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla mancata sospensione ex art. 295 c.p.c., perché il credito litigioso è idoneo a fondare la legittimazione all’azione revocatoria e non determina sospensione necessaria né rischio di conflitto di giudicati. Ha ritenuto infondato il motivo relativo a usura, anatocismo e addebiti illegittimi, osservando che, anche se fondate, tali contestazioni avrebbero potuto al più ridurre l’esposizione debitoria, non eliminarla integralmente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore della sola controricorrente ritualmente costituita, oltre all’obbligo del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
non si applica quando il credito litigioso è solo contestato in altro giudizio, perché l’accertamento del credito non è antecedente logico-giuridico indispensabile della revocatoria e non vi è rischio di giudicati contrastanti
richiamato come norma sulla legittimazione ad agire, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché la questione non era stata trattata in sentenza e implicava accertamenti di fatto
richiamato in tema di interesse ad agire, ma la relativa questione è stata dichiarata inammissibile in cassazione per le stesse ragioni relative alla novità e al fatto
il credito litigioso, anche se contestato, può sorreggere l’azione revocatoria ordinaria contro l’atto dispositivo del debitore
invocato in tema di prova della titolarità del credito; la censura è stata però dichiarata inammissibile o infondata per novità della questione e per l’insussistenza di una totale eliminazione del debito
richiamato per contestare anatocismo e illegittimità degli interessi, ma la Corte ha rilevato che tali contestazioni, anche se fondate, inciderebbero semmai sull’ammontare del debito
richiamato insieme alle norme sugli interessi, senza incidere sull’esito perché non idoneo a escludere integralmente la qualità di creditore
richiamato in relazione alla dedotta usura, ma la Corte ha escluso che la contestazione di usurarietà valesse a negare in toto la sussistenza del credito
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
Massime di principio
- Il credito litigioso, anche se fondato su un rapporto contrattuale contestato o su un atto ritenuto illecito in separato giudizio, è sufficiente a integrare la qualità di creditore ai fini dell’azione revocatoria ordinaria.
- La pendenza di un giudizio di accertamento del credito non impone la sospensione necessaria del giudizio revocatorio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., perché l’accertamento del credito non è antecedente logico-giuridico indispensabile della revocatoria e non determina conflitto di giudicati.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di titolarità del credito o di prova della cessione che richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
- La contestazione di addebiti illegittimi, anatocismo o usura può incidere sulla misura del credito, ma non vale di per sé a escludere integralmente la sussistenza della ragione di credito rilevante per la revocatoria.
- Quando una censura prospetta un difetto di legittimazione o interesse non esaminato nella sentenza impugnata, la doglianza è inammissibile in cassazione se richiede una nuova indagine fattuale.
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