Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25447/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di revocatoria ordinaria proposta da una banca nei confronti di due coniugi, in relazione all’atto costitutivo di un fondo patrimoniale con cui uno dei coniugi aveva conferito vari immobili, alcuni di sua esclusiva proprietà e altri in comunione con la moglie. La banca deduceva di essere creditrice del coniuge conferente quale fideiussore di una società debitrice; nel giudizio intervenivano anche un’altra banca e poi le società cessionarie dei rispettivi crediti, che coltivavano la domanda revocatoria. I convenuti chiedevano la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., eccepivano il difetto di interesse ad agire e contestavano la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria. La Corte d’appello rigettava l’appello dei coniugi. In cassazione i ricorrenti proponevano quattro motivi: 1) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. per asserito difetto di legittimazione attiva e passiva e di interesse ad agire delle cessionarie, perché avrebbero prodotto solo l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale senza provare i contratti di cessione; 2) violazione degli artt. 2901 c.c. e 2697 c.c. per mancanza di prova della titolarità del credito; 3) violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio revocatorio in attesa della definizione di un separato giudizio sul credito, nel quale si contestavano gli addebiti e si deducevano anatocismo e usura; 4) violazione degli artt. 2901, 1283, 1284 c.c., 644 c.p. e 2697 c.c., oltre a vizio di motivazione apparente, per avere la sentenza ritenuto provato il credito nonostante le contestazioni sulla legittimità di interessi e condizioni economiche applicate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato improcedibile il controricorso di una delle cessionarie per tardivo deposito. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la questione della titolarità dei crediti non era stata esaminata dalla sentenza impugnata ed era proposta per la prima volta in cassazione, con necessità di accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla mancata sospensione ex art. 295 c.p.c., perché il credito litigioso è idoneo a fondare la legittimazione all’azione revocatoria e non determina sospensione necessaria né rischio di conflitto di giudicati. Ha ritenuto infondato il motivo relativo a usura, anatocismo e addebiti illegittimi, osservando che, anche se fondate, tali contestazioni avrebbero potuto al più ridurre l’esposizione debitoria, non eliminarla integralmente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore della sola controricorrente ritualmente costituita, oltre all’obbligo del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    non si applica quando il credito litigioso è solo contestato in altro giudizio, perché l’accertamento del credito non è antecedente logico-giuridico indispensabile della revocatoria e non vi è rischio di giudicati contrastanti

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato come norma sulla legittimazione ad agire, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché la questione non era stata trattata in sentenza e implicava accertamenti di fatto

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in tema di interesse ad agire, ma la relativa questione è stata dichiarata inammissibile in cassazione per le stesse ragioni relative alla novità e al fatto

  • art. 2901 c.c.

    il credito litigioso, anche se contestato, può sorreggere l’azione revocatoria ordinaria contro l’atto dispositivo del debitore

  • art. 2697 c.c.

    invocato in tema di prova della titolarità del credito; la censura è stata però dichiarata inammissibile o infondata per novità della questione e per l’insussistenza di una totale eliminazione del debito

  • art. 1283 c.c.

    richiamato per contestare anatocismo e illegittimità degli interessi, ma la Corte ha rilevato che tali contestazioni, anche se fondate, inciderebbero semmai sull’ammontare del debito

  • art. 1284 c.c.

    richiamato insieme alle norme sugli interessi, senza incidere sull’esito perché non idoneo a escludere integralmente la qualità di creditore

  • art. 644 c.p.

    richiamato in relazione alla dedotta usura, ma la Corte ha escluso che la contestazione di usurarietà valesse a negare in toto la sussistenza del credito

  • art. 380bis, 1° co. c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

Massime di principio

  • Il credito litigioso, anche se fondato su un rapporto contrattuale contestato o su un atto ritenuto illecito in separato giudizio, è sufficiente a integrare la qualità di creditore ai fini dell’azione revocatoria ordinaria.
  • La pendenza di un giudizio di accertamento del credito non impone la sospensione necessaria del giudizio revocatorio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., perché l’accertamento del credito non è antecedente logico-giuridico indispensabile della revocatoria e non determina conflitto di giudicati.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di titolarità del credito o di prova della cessione che richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
  • La contestazione di addebiti illegittimi, anatocismo o usura può incidere sulla misura del credito, ma non vale di per sé a escludere integralmente la sussistenza della ragione di credito rilevante per la revocatoria.
  • Quando una censura prospetta un difetto di legittimazione o interesse non esaminato nella sentenza impugnata, la doglianza è inammissibile in cassazione se richiede una nuova indagine fattuale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoOpposizioni esecutive
RamiObbligazioniEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.