Cassazione Civile, Ordinanza n. 25448/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001. Nel giudizio presupposto il ricorrente aveva ottenuto un decreto di condanna del Ministero della giustizia al pagamento di euro 500,00. In sede di opposizione/decisone successiva la Corte d'appello ha accolto la domanda e ha liquidato l'indennizzo in euro 500,00, oltre interessi, nonché le spese del monitorio e dell'opposizione. Il ricorrente ha proposto nove motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla liquidazione del danno non patrimoniale e dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente assunto come tetto massimo il solo capitale di euro 500,00 senza considerare gli interessi legali maturati sul credito nel processo presupposto, che al momento della decisione erano pari a euro 506,41; con gli altri motivi ha contestato, per vizi motivazionali e violazioni di legge, la liquidazione dei compensi e delle spese del procedimento monitorio e di opposizione, nonché la mancata attribuzione della maggiorazione per il deposito telematico degli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, ha cassato il decreto impugnato limitatamente al quantum dell'indennizzo e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito. Ha quindi condannato il Ministero della giustizia a corrispondere al ricorrente euro 506,41 a titolo di indennizzo, oltre interessi dalla domanda al saldo. I motivi dal secondo al nono sono stati dichiarati assorbiti. Sono state inoltre rideterminate le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità secondo i minimi tariffari, senza riconoscere la maggiorazione per il deposito telematico, in ragione della semplicità e serialità della controversia.
Norme richiamate
richiamato insieme alle norme sulla liquidazione del danno non patrimoniale per contestare il criterio seguito nella quantificazione dell'indennizzo
richiamato come parametro di liquidazione del danno, in combinazione con l'art. 2059 c.c.
richiamato per la liquidazione del danno non patrimoniale
art. 2-bis, commi 1 e 3, L. 24 marzo 2001, n. 89
il limite massimo dell'indennizzo non può superare il diritto accertato dal giudice nel processo presupposto; nel caso concreto, tale limite andava commisurato all'importo effettivo del credito comprensivo degli interessi maturati
richiamato per affermare che il credito pecuniario produce interessi di pieno diritto
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato nei motivi relativi ai vizi di motivazione sulla liquidazione delle spese
invocato nei motivi relativi alla sufficienza e pertinenza della motivazione
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi di nullità per anomalia motivazionale
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
base processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
richiamato in tema di condanna alle spese
richiamato per la liquidazione dei compensi professionali
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato per la disciplina dei compensi dell'avvocato e della maggiorazione invocata per il deposito telematico
art. 2, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per i criteri di liquidazione dei compensi
art. 4, comma 1-bis, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato in relazione alla maggiorazione per il deposito degli atti con modalità telematiche
tabella 8 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamata per la quantificazione dei compensi del procedimento monitorio
richiamato per la determinazione del valore della causa ai fini delle spese
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, comma 1
richiamata nel motivo sulle spese del procedimento di opposizione
tabella 12 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamata per la quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, il limite massimo dell'indennizzo non può essere determinato in modo astratto sul solo capitale riconosciuto, quando il credito del processo presupposto sia pecuniario e produca interessi di diritto: occorre considerare il diritto accertato nella sua effettiva consistenza al momento rilevante.
- Se il giudice di merito liquida l'indennizzo entro il tetto massimo previsto dalla L. n. 89/2001, ma omette di includere gli interessi maturati sul credito presupposto, la liquidazione è censurabile per violazione del parametro normativo che commisura il limite al diritto accertato.
- Quando l'accoglimento di un motivo investe il solo quantum dell'indennizzo e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e rideterminare direttamente l'importo dovuto.
- La cassazione della statuizione principale sul quantum dell'indennizzo travolge per effetto espansivo le statuizioni accessorie sulle spese, che possono essere riliquidate dalla Corte.
- In controversie semplici e seriali, la liquidazione delle spese può avvenire ai minimi tariffari e non è dovuta la maggiorazione per il deposito telematico quando la Corte ritenga non applicabile, per le caratteristiche del caso, il relativo aumento
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