Cassazione Civile, Ordinanza n. 25450/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ai sensi della L. n. 89/2001. La Corte d'appello aveva parzialmente accolto l'opposizione del Ministero della giustizia, riducendo l'indennizzo liquidato per la durata non ragionevole del processo presupposto e determinandolo in euro 800, oltre a compensare le spese del giudizio di opposizione. Il ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto pari a circa due anni il periodo irragionevole, pur avendo essa stessa accertato che il procedimento era durato più di cinque anni; con il secondo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 L. n. 89/2001 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la mancata revoca del decreto opposto e la compensazione integrale delle spese del giudizio di opposizione senza una regolazione complessiva delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la quantificazione del periodo irragionevole: accertata una durata non ragionevole di trentuno mesi, l'indennizzo andava parametrato a tre annualità, non a due. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'opposizione del Ministero della giustizia. Ha liquidato in favore del ricorrente un indennizzo di euro 1.150, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di merito e di legittimità, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
Richiamato come norma fondante il diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo.
anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Il parametro temporale per la liquidazione dell'indennizzo va calcolato in base ad anni o frazioni di anno superiori a sei mesi; nel caso concreto, una durata irragionevole di trentuno mesi imponeva la considerazione di tre annualità, non di due.
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001
La somma liquidata nel giudizio di equa riparazione viene assunta quale base per la quantificazione dell'indennizzo dovuto all'esito della decisione nel merito.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'opposizione e alla regolazione delle spese.
Richiamato nel secondo motivo sulla regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
Richiamato nel secondo motivo in tema di compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, la durata irragionevole del processo va tradotta, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, secondo il criterio legale dell'anno o della frazione di anno superiore a sei mesi, senza arbitrarie approssimazioni per difetto o per eccesso.
- Se il giudice di merito accerta una durata non ragionevole espressa in mesi, deve operare la corretta riconduzione alle annualità previste dall'art. 2-bis L. n. 89/2001; una durata di trentuno mesi corrisponde a tre annualità indennizzabili.
- Quando, cassato il decreto impugnato, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e rideterminare direttamente l'indennizzo dovuto.
- Nel regime dell'equa riparazione, la soccombenza dell'Amministrazione comporta la condanna alle spese del giudizio, salvo diversa disciplina legalmente giustificata.
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