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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25451/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una rete d'impresa, costituita per realizzare e gestire un impianto fotovoltaico in una determinata località, aveva convenuto in giudizio la Regione e l'Autorità di bacino chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata realizzazione dell'impianto. Secondo la prospettazione attorea, l'opera non era stata realizzata perché non era stato ottenuto nei tempi utili il nulla osta necessario all'esecuzione dei lavori; tale ritardo/inerzia avrebbe impedito di accedere agli incentivi del GSE previsti dal V conto energia, in scadenza nel primo semestre 2013. La mancata adozione tempestiva del provvedimento era stata collegata a un silenzio inadempimento dell'amministrazione, già accertato dal giudice amministrativo. In ricorso per cassazione la società ha censurato la sentenza d'appello per avere erroneamente attribuito la controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: a suo dire, la domanda non riguardava il mero ritardo nell'esercizio del potere amministrativo, ma un comportamento omissivo lesivo del legittimo affidamento maturato in capo al privato, quindi una responsabilità da comportamento illecito devoluta al giudice ordinario ex art. 2043 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, dalla stessa prospettazione contenuta nell'atto di citazione, il danno fosse causalmente ricollegato al silenzio inadempimento dell'amministrazione sul procedimento volto al rilascio del nulla osta, cioè all'omesso esercizio di un potere autoritativo discrezionale. Ne consegue che la domanda risarcitoria, anche se proposta autonomamente, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7, comma 4, c.p.a. La Corte ha escluso che, nel giudizio instaurato davanti al giudice ordinario, potesse essere riqualificato il medesimo fatto come mero comportamento lesivo del legittimo affidamento, poiché tale diversa ricostruzione non emergeva dall'atto introduttivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto se previsto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per denunciare l'errore sul riparto di giurisdizione.

  • art. 386 c.p.c.

    richiamato per il criterio del petitum sostanziale, da individuarsi in base alla causa petendi e ai fatti allegati.

  • art. 2043 c.c.

    la domanda era formalmente qualificata dalla parte come azione risarcitoria aquiliana, ma la qualificazione nominale non è decisiva ai fini della giurisdizione.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo)

    la controversia risarcitoria connessa al silenzio inadempimento e all'omesso esercizio del potere amministrativo resta devoluta al giudice amministrativo.

  • artt. 30, comma 4, e 133 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo)

    invocati dalla resistente per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 353 c.p.c.

    invocato in appello per la rimessione della causa al primo giudice in caso di declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    richiamato per la memoria con cui la ricorrente aveva ribadito la propria prospettazione fattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ha fondato la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale, individuato dalla causa petendi e dai fatti allegati nell'atto introduttivo, non dalla qualificazione giuridica formalmente attribuita dalla parte alla domanda.
  • Se il danno risarcito è fatto derivare dal silenzio inadempimento dell'amministrazione nell'ambito di un procedimento volto all'adozione di un provvedimento autoritativo discrezionale, la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando la domanda sia proposta autonomamente come azione risarcitoria.
  • Non è consentito, davanti al giudice adito in via ordinaria, riqualificare il medesimo fatto come mero comportamento lesivo del legittimo affidamento quando tale diversa base fattuale non risulti dall'atto di citazione; la giurisdizione si determina sui fatti allegati e non su ricostruzioni successive o difensive.
  • L'aver già ottenuto un accertamento di silenzio inadempimento da parte del giudice amministrativo conferma la riconduzione della condotta nell'alveo del procedimento amministrativo e dell'omesso esercizio del potere, con conseguente attrazione della domanda risarcitoria nella giurisdizione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileInternazionale privato
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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