Cassazione Civile, Ordinanza n. 25443/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una lite ereditaria dopo la morte del de cuius. Un figlio aveva chiesto l'accertamento della massa ereditaria, la determinazione della propria quota di legittima e l'eventuale reintegrazione, sostenendo che alcuni beni e somme residui facessero parte dell'asse. Le controparti avevano proposto in riconvenzionale domande di simulazione/donazione indiretta con riferimento a due atti di acquisto immobiliare stipulati anni prima, assumendo che il prezzo fosse stato pagato con denaro del de cuius e chiedendo la collazione dei beni acquistati. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda dell'attore e aveva accolto le domande riconvenzionali sulla collazione; la corte d'appello, in parziale riforma, aveva limitato la collazione al solo erede acquirente, escludendola per la moglie estranea alla successione, e aveva rideterminato alcuni addebiti accessori. Il ricorso per cassazione articolava sette motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per erronea composizione monocratica del tribunale, nonostante la riconvenzionale di riduzione implicasse la composizione collegiale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte ravvisato una donazione indiretta e disposto la collazione senza previa declaratoria di simulazione, oltre a omessa pronuncia sul petitum; 3) violazione delle norme sulla simulazione e sulla prova testimoniale, sostenendo l'inammissibilità della prova per testi in quanto le attrici in riconvenzionale erano eredi e non terzi; 4) violazione dell'onere della prova, perché la testimonianza non sarebbe stata idonea a provare che il denaro del de cuius fosse stato impiegato integralmente per gli acquisti; 5) violazione delle norme su collazione e legittima, perché sarebbe dovuta essere collazionata l'intero immobile e non solo la quota; 6) violazione delle norme sulla riduzione e sulla disponibile, perché le domande riconvenzionali avrebbero dovuto essere qualificate come azioni di riduzione; 7) omesso esame di alcuni beni asseritamente ancora presenti nell'asse (buoni postali e attrezzature agricole).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla moglie del ricorrente principale per difetto di interesse, poiché la corte d'appello aveva escluso nei suoi confronti qualsiasi obbligo di collazione. Quanto al ricorso del coerede, ha rigettato tutti i motivi. In particolare, ha chiarito che la violazione delle regole sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale integra una nullità della sentenza deducibile come motivo di impugnazione, ma non comporta rimessione al primo giudice, sicché il giudice d'appello, se giudice anche del merito, deve decidere direttamente e può utilizzare gli atti istruttori di primo grado. Ha inoltre ritenuto che non vi fosse violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la domanda riconvenzionale era diretta proprio all'accertamento di una donazione indiretta, presupposto della collazione. Ha escluso i limiti probatori della simulazione, osservando che nella donazione indiretta l'attribuzione gratuita si realizza mediante il negozio oneroso e che non si applicano i limiti della prova testimoniale propri della simulazione del negozio tipico. Ha reputato inammissibile la censura sulla prova perché mirava a un riesame del merito. Ha confermato che la collazione riguardava il bene immobile acquistato con denaro del de cuius, ma, essendo la moglie comproprietaria estranea alla successione, doveva essere riferita alla sola quota del coerede. Ha ribadito la distinzione tra collazione e riduzione, ritenendo corretta la sequenza logica seguita dalla corte territoriale. Infine, ha dichiarato inammissibile la doglianza sui beni residui perché la corte d'appello aveva espressamente escluso, sulla base della c.t.u., l'esistenza di ulteriori beni da dividere. Il ricorso è stato quindi respinto nel merito per il ricorrente principale e dichiarato inammissibile per la co-ricorrente; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La dedotta violazione delle regole sulla composizione del tribunale integra, se sussistente, una nullità della sentenza ma non determina di per sé la rimessione al primo giudice.
Il vizio sulla composizione monocratica/collegiale è autonoma causa di nullità della decisione e si converte in motivo di impugnazione.
La nullità derivante dalla composizione del giudice non travolge gli atti precedenti, che conservano validità.
La connessione tra domanda principale e riconvenzionale non comporta automaticamente la devoluzione ad altro giudice per effetto della sola domanda riconvenzionale.
In presenza di domande connesse, il giudice istruttore avrebbe dovuto rimettere la causa al collegio per la decisione su tutte le domande o disporre separazione, secondo i presupposti di legge.
I casi di rimessione al primo giudice sono tassativi e non ricorrono nel caso di nullità per composizione del giudice di primo grado.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il fatto dedotto in giudizio consente la qualificazione giuridica operata dal giudice.
Richiamato in tema di simulazione, ma ritenuto non dirimente rispetto alla donazione indiretta accertata.
I limiti alla prova testimoniale della simulazione non si applicano alla donazione indiretta realizzata mediante acquisto di bene con denaro altrui per spirito di liberalità.
È richiamato come limite probatorio della simulazione, ritenuto non operante nella fattispecie di donazione indiretta.
La doglianza sull'insufficienza della prova è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio.
Richiamato in tema di determinazione della massa ereditaria e tutela della legittima, ma non decisivo per l'accoglimento del ricorso.
Richiamato con riferimento alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima.
Richiamato in relazione alla riduzione delle disposizioni testamentarie o donative lesive della quota di riserva.
Richiamato in tema di collazione tra coeredi.
La collazione obbliga i coeredi a conferire nell'asse i beni ricevuti per liberalità, per l'equilibrio tra le quote ereditarie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione delle regole sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale determina una nullità della sentenza che si converte in motivo di impugnazione, ma non impone la rimessione al primo giudice; il giudice dell'impugnazione, se anche giudice del merito, deve decidere la controversia nel merito e gli atti istruttori compiuti restano validi.
- La competenza e la composizione del giudice si valutano con riguardo alla domanda come proposta, al petitum e alla causa petendi al momento della lite, non secondo l'esito finale del giudizio.
- La collazione presuppone l'allegazione e l'accertamento di una liberalità fatta in vita dal de cuius; quando l'attribuzione gratuita è realizzata tramite acquisto di un bene con denaro del disponente, l'oggetto della liberalità è il bene acquistato, non il denaro, e la collazione opera per imputazione del valore.
- Nella donazione indiretta realizzata mediante acquisto con denaro altrui, non si applicano i limiti probatori propri della simulazione del negozio tipico usato come strumento formale, perché il fatto giuridicamente rilevante è la liberalità indiretta e non la simulazione in sé.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice qualifica giuridicamente il fatto dedotto dalle parti in modo coerente con l'allegazione sostanziale, anche se la qualificazione non coincide con l'etichetta giuridica usata dai litiganti.
- La collazione e l'azione di riduzione hanno funzioni diverse: la collazione serve al riequilibrio tra coeredi nella formazione della massa ereditaria, mentre la riduzione mira a reintegrare la quota di riserva contro disposizioni lesive; le due azioni possono coesistere e la riduzione non esclude la collazione.
- Le censure che mirano a contestare la sufficienza o attendibilità delle prove, senza un reale vizio motivazionale nei limiti consentiti, sono inammissibili in cassazione perché sollecitano un nuovo giudizio di merito.
- In presenza di comproprietà tra coerede e soggetto estraneo alla successione, la collazione può riguardare solo la quota riferibile al coerede, non l'intero bene.
- La mancata indicazione di ulteriori beni nell'asse è censurabile in cassazione solo se effettivamente omessa dal giudice di merito; se la corte d'appello ha esaminato la questione e l'ha risolta in fatto, la doglianza è inammissibile.
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