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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25444/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione immobiliare avviata dalla coniuge separata per il recupero di somme dovute a una banca per rate di mutuo insolute, somme che egli sosteneva di dover pagare in forza della sentenza di separazione. Nel procedimento era intervenuto anche un ulteriore creditore per un credito verso una società partecipata dai coniugi. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo esistente un idoneo titolo esecutivo e non applicabile il limite di cui all'art. 170 c.p.c. Avverso tale sentenza il debitore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma il testo della decisione non ne specifica il contenuto puntuale, salvo il primo, relativo alla dedotta nullità della sentenza d'appello per mancanza di firme nella copia prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, ritenendolo improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c., perché non era stata depositata una copia conforme della sentenza impugnata. La copia versata in atti era priva di attestazione di conformità; la sola firma digitale dell'avvocato sul file PDF non è stata ritenuta sufficiente, e neppure è stata considerata idonea la deduzione, contenuta nel primo motivo, circa la provenienza della sentenza dal fascicolo telematico. Non è stata disposta condanna alle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito di una copia autentica o comunque idoneamente attestata conforme del provvedimento impugnato costituisce un adempimento essenziale: la sua mancanza determina improcedibilità del ricorso.
  • La semplice apposizione della firma digitale dell'avvocato su una copia informatica della sentenza non equivale, di per sé, a un'attestazione di conformità idonea a soddisfare l'art. 369 c.p.c.
  • La mera allegazione, nel motivo di ricorso, che il documento provenga dal fascicolo telematico non sostituisce l'esplicita attestazione di conformità richiesta per rendere certo il contenuto dell'atto impugnato.
  • Quando il ricorso è improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito e il soccombente processuale resta tenuto, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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