Cassazione Civile, Ordinanza n. 25444/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione immobiliare avviata dalla coniuge separata per il recupero di somme dovute a una banca per rate di mutuo insolute, somme che egli sosteneva di dover pagare in forza della sentenza di separazione. Nel procedimento era intervenuto anche un ulteriore creditore per un credito verso una società partecipata dai coniugi. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo esistente un idoneo titolo esecutivo e non applicabile il limite di cui all'art. 170 c.p.c. Avverso tale sentenza il debitore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma il testo della decisione non ne specifica il contenuto puntuale, salvo il primo, relativo alla dedotta nullità della sentenza d'appello per mancanza di firme nella copia prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, ritenendolo improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c., perché non era stata depositata una copia conforme della sentenza impugnata. La copia versata in atti era priva di attestazione di conformità; la sola firma digitale dell'avvocato sul file PDF non è stata ritenuta sufficiente, e neppure è stata considerata idonea la deduzione, contenuta nel primo motivo, circa la provenienza della sentenza dal fascicolo telematico. Non è stata disposta condanna alle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c.
impone, a pena di improcedibilità, il deposito di idonea copia conforme della sentenza impugnata, quale presidio della certezza del contenuto del provvedimento oggetto di impugnazione
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012 conv. in L. 221/2012
consente al difensore di attestare la conformità degli atti o documenti estratti dal fascicolo telematico, anche se in formato PDF
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'adunanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
citato nella ricostruzione della decisione di merito, in relazione all'asserita inapplicabilità del limite all'esecuzione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito di una copia autentica o comunque idoneamente attestata conforme del provvedimento impugnato costituisce un adempimento essenziale: la sua mancanza determina improcedibilità del ricorso.
- La semplice apposizione della firma digitale dell'avvocato su una copia informatica della sentenza non equivale, di per sé, a un'attestazione di conformità idonea a soddisfare l'art. 369 c.p.c.
- La mera allegazione, nel motivo di ricorso, che il documento provenga dal fascicolo telematico non sostituisce l'esplicita attestazione di conformità richiesta per rendere certo il contenuto dell'atto impugnato.
- Quando il ricorso è improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito e il soccombente processuale resta tenuto, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25443/2023 del 30/08/2023
- ordinanza_civile · 30 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25445/2023 del 30/08/2023
- ordinanza_civile · 30 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25447/2023 del 30/08/2023
- ordinanza_civile · 30 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25448/2023 del 30/08/2023
- ordinanza_civile · 30 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25450/2023 del 30/08/2023
- ordinanza_civile · 30 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25451/2023 del 30/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →