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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17825/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I lavoratori avevano ottenuto, con sentenze passate in giudicato, il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Caremar aveva chiesto la reiscrizione dei lavoratori al "turno particolare" e, per la mancata presentazione, applicato sanzioni e proceduto alla cancellazione dal turno particolare, rifiutando poi l'imbarco. Iannuzzi e Scotto di Covella hanno agito per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate nei periodi in cui erano stati esclusi dall'imbarco e ritenuti disponibili. Caremar ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva disposto il ripristino del rapporto e condannato la società al pagamento delle retribuzioni, sostenendo che lo sbarco/avvicendamento e il rifiuto di iscriversi al turno particolare legittimassero la sospensione/risoluzione del rapporto o quantomeno la non corresponsione delle retribuzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Caremar. Ha confermato che nel lavoro nautico il contratto a tempo indeterminato può prevedere sbarchi e successivi reimbarchi senza che lo sbarco equivalga automaticamente alla risoluzione del rapporto. L'iscrizione al turno particolare è un istituto di collocamento/avviamento che non crea un diritto soggettivo all'imbarco e non può derogare alle tutele inderogabili della qualificazione a tempo indeterminato; pertanto il rifiuto dei lavoratori di reiscriversi al turno non era idoneo, di per sé, a giustificare la risoluzione del rapporto o la sospensione delle retribuzioni. La Corte ha inoltre rilevato l'assenza di allegazioni probatorie adeguate e la genericità di alcune censure dell'azienda. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) - artt. 83 e 84

    La Corte ha ritenuto che le disposizioni contrattuali sul "turno particolare" (e sulle modalità di avvicendamento) non possano derogare alla disciplina legale inderogabile sulla qualificazione e tutela del rapporto a tempo indeterminato; il turno particolare è strumento di avviamento, non titolo per risolvere il rapporto.

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) - artt. 68, 69, 70

    Quelle norme caratterizzano l'istituto del turno particolare come finalizzato a semplificare il reclutamento e garantire priorità nell'imbarco, senza conferire diritto soggettivo alla stipula del contratto di imbarco.

  • D.M. 13 ottobre 1992 n. 584

    Richiamato come disciplina regolamentare del collocamento: esonera dall'obbligo del collocamento i marittimi in regime di CRL e conferma che il turno particolare attiene al collocamento, non alla qualificazione del rapporto.

  • Codice della Navigazione - art. 325

    Richiamato per la distinzione tra contratto di arruolamento e singoli imbarchi; il contratto a tempo indeterminato può essere caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi.

  • Codice della Navigazione - art. 343

    Menzi onato in relazione alle cause di risoluzione del rapporto di lavoro marittimo; la Corte segnala che le cause di risoluzione previste devono conciliarsi con le tutele di legge applicabili al personale marittimo.

  • Legge n. 604/1966 - art. 6 comma 1

    Richiamata dalla ricorrente ma la Corte osserva che la materia della tutela del rapporto a tempo indeterminato e dei termini per impugnare atti va letta in raccordo con la qualificazione del rapporto marittimo e la giurisprudenza che ne estende le tutele.

  • Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) - art. 18

    La Corte ricorda la piena applicabilità all'equipaggio delle tutele previste, in virtù della giurisprudenza costituzionale; la Corte territoriale non ha qualificato il caso come licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 18, ma ha disposto il ripristino e il pagamento delle retribuzioni.

  • Legge n. 183/2004 - art. 32

    Richiamata dalla ricorrente in relazione a termini e impugnazioni, ma la Corte ha ritenuto la censura inconferente rispetto alla decisione impugnata.

  • Legge n. 92/2012 - art. 1

    Richiamata dalla ricorrente nell'atto di impugnazione; la Corte non ha ritenuto che il richiamo mutasse la qualificazione dei fatti oggetto della decisione impugnata.

  • Costituzione - sentenza Corte Costituzionale n. 96/1987

    Cita la pronuncia che ha esteso l'applicabilità di talune tutele del lavoro ai marittimi, rendendo applicabili al personale marittimo alcune discipline ordinarie del lavoro.

  • Codice di Procedura Civile - art. 324 e art. 360 nn. 3 e 5

    Art. 324 menzionato in relazione ai mezzi di impugnazione; art. 360 nn. 3 e 5 richiamati per vizio di motivazione e violazione di norme, censure ritenute generiche o inconferenti.

  • D.P.R. n. 115/2002 - art. 13 comma 1 quater e comma 1 bis

    Applicato per l'indicazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente in caso di specifici presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel lavoro nautico il contratto di lavoro a tempo indeterminato può comportare sbarchi e successivi reimbarchi: lo sbarco non coincide automaticamente con la risoluzione del rapporto.
  • L'iscrizione al "turno particolare" è un meccanismo di collocamento/avviamento che dà priorità nell'imbarco ma non costituisce, di per sé, un diritto soggettivo all'imbarco né strumento per derogar e alle garanzie del rapporto a tempo indeterminato.
  • L'eventuale rifiuto del lavoratore a reiscriversi al turno particolare non giustifica automaticamente il licenziamento disciplinare o la sospensione delle retribuzioni: l'armatore deve dimostrare la legittima ed efficace risoluzione del rapporto conformemente alle norme inderogabili.
  • Per contestare la decisione di merito in Cassazione è necessario proporre censure specifiche e ben documentate: deduzioni generiche e mancanza di allegazione probatoria possono portare all'inammissibilità o al rigetto del ricorso.
  • Le tutele ordinarie del lavoro (es. limiti al potere di recesso, tutela reintegratoria o risarcitoria) sono applicabili anche al personale marittimo nei termini chiariti dalla giurisprudenza costituzionale e della Cassazione; la contrattazione collettiva non può rimuovere quelle tutele inderogabili.
  • In controversie sul rapporto marittimo è essenziale documentare e produrre le lettere, comunicazioni e il CCNL richiamato in modo integrale per consentire alla Corte di valutare la correttezza delle argomentazioni dell'impresa.

Testo integrale

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