Cassazione Civile, Sentenza n. 17791/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza n. 108/2020 della Corte d'Appello di Bologna, che aveva riformato il primo grado condannando Industrie Valentini S.p.A. al ripristino del rapporto di lavoro con Mario La Rocca e al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal 29/06/2018 fino al ripristino, detratto l'aliunde perceptum rappresentato dalle retribuzioni percepite dalla Prime Srl nel medesimo periodo.
La decisione
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo e hanno depositato un atto congiunto di rinuncia al ricorso; la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. in ragione della rinuncia formulata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Poiché la parte controricorrente ha aderito alla rinuncia, non si è proceduto sulla liquidazione delle spese (art. 391, comma 4 c.p.c.). La Corte ha altresì escluso l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1‑quater del d.P.R. n.115/2002 (come modificato dalla l. n.228/2012), ritenendo infondato il presupposto per il raddoppio in ipotesi di estinzione per rinuncia e non di inammissibilità ordinaria.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
Individuato come la norma che disciplina la rinuncia al gravame: la rinuncia del ricorrente ha determinato la cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio.
art. 391 c.p.c.
Applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia; il comma 4 è stato invocato per motivare l'assenza di statuizione sulle spese data l'adesione della controparte.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n.115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.228/2012)
Richiamato in ordine alla possibile applicazione del raddoppio del contributo unificato; la Corte ha stabilito che il raddoppio non si applica nell'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia e non per inammissibilità ordinaria.
art. 23, comma 8‑bis D.L. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176
Menziato relativamente al deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; non ha inciso sulla decisione di estinzione risultante dall'accordo conciliativo tra le parti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione, se valida e formulata nei termini dell'art. 390 c.p.c., determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Se la controparte aderisce alla rinuncia (art. 391, comma 4 c.p.c.), il giudice non è tenuto a decidere sulle spese processuali; pertanto le parti possono concordare di compensarle integralmente.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia o per accordo conciliativo non equivale a una pronuncia sul merito; non produce un 'vincitore' sostanziale sul piano della decisione di merito, ma la parte che ha rinunciato al gravame perde la possibilità di ottenere il riesame della decisione impugnata.
- Le norme sul raddoppio del contributo unificato (art. 13 d.P.R. n.115/2002 e succ.) trovano applicazione in casi specifici (es. inammissibilità ordinaria) e non sono automaticamente applicabili quando il giudizio si estingue per rinuncia/conciliato.
- Per ottenere l'estinzione concordata è necessario che le parti depositino formalmente l'atto di conciliazione/rinuncia e richiedano l'estinzione processuale; il deposito di memorie o conclusioni del Pubblico Ministero non impedisce l'estinzione se le parti hanno validamente rinunciato.
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