Cassazione Civile, Ordinanza n. 14663/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico (redditometro) per l'anno d'imposta 2008, contestando al contribuente un reddito complessivo superiore a quello dichiarato. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo difetto di motivazione e erronea applicazione dei coefficienti moltiplicatori relativi ai beni-indice; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2728 c.c., lamentando l'erronea applicazione delle regole sull'accertamento sintetico. Nel frattempo il contribuente depositava memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 5 l. 130/2022 e producendo domanda e quietanza di pagamento; l'Ufficio non aveva comunicato diniego né chiesto la trattazione del giudizio.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato l'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5 l. 130/2022. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre affermato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto/inammissibilità, non si applica l'obbligo del c.d. doppio contributo unificato; le spese restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi della disciplina speciale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato come norma regolatrice dell'accertamento sintetico/redditometro
richiamati come norme sulla ripartizione dell'onere della prova e sulle presunzioni legali/semplici nell'accertamento
costituisce la base normativa della definizione agevolata e determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio
art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022
le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
ritenuto non applicabile quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, in quanto la fattispecie è estranea alle ipotesi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il c.d. doppio contributo unificato
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria è stata definita mediante adesione a una disciplina di definizione agevolata prevista dalla legge, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La cessazione della materia del contendere per definizione agevolata produce un esito diverso dal rigetto o dall'inammissibilità: perciò non opera il meccanismo sanzionatorio del c.d. doppio contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta o non scrutinata nel merito per ragioni processuali equivalenti.
- In presenza di documentazione attestante domanda di adesione e pagamento dovuto, e in assenza di diniego dell'Amministrazione o di richiesta di prosecuzione del giudizio, il processo va dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione.
- Le norme eccezionali o lato sensu sanzionatorie, come quelle sul doppio contributo unificato, sono di stretta interpretazione e non si applicano oltre i casi espressamente previsti.
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