Cassazione Civile, Ordinanza n. 08837/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso per l'anno d'imposta 2009 un avviso di accertamento nei confronti di una società e di due persone fisiche, ritenute soci occulti e amministratori di fatto, recuperando materia imponibile e irrogando maggiori IRES, IRAP e IVA e sanzioni, a seguito di un'indagine della Guardia di finanza che aveva fatto emergere un sistema di interposizione di società schermo, prive di mezzi e amministrate da prestanomi, attraverso cui sarebbe stata fornita manodopera ad imprese edili con utilizzo di costi e crediti IVA inesistenti, poi compensati con ritenute IRPEF e contributi previdenziali. I destinatari dell'atto hanno impugnato l'accertamento davanti al giudice tributario; dopo il rigetto in primo e in secondo grado, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) erronea notifica dell'atto a loro personali, in quanto emesso contro la società ma notificato come se fossero amministratori di fatto senza pretesa specifica anche per le sanzioni; 2) erronea applicazione dell'art. 2639 c.c., sostenendo che non vi fosse prova di un'attività corrispondente alle funzioni degli amministratori di diritto e che le risultanze indicassero solo compiti tecnici di cantiere; 3) violazione degli artt. 2247 c.c. e 2462 c.c., per avere la CTR attribuito alle medesime circostanze rilievo sia ai fini della qualifica di amministratori di fatto sia ai fini della qualità di soci occulti, figure che i ricorrenti consideravano distinte; 4) violazione dell'art. 2 d.lgs. 472/1997 e dell'art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, perché, essendo estranei alla società, non avrebbero dovuto rispondere delle violazioni tributarie imputate alla società.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi e infondato il quarto. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che esso si fondava su una lettura errata dell'atto impugnato e non considerava che la CTR aveva accertato la notificazione ai ricorrenti non quali rappresentanti della società, ma in proprio, come amministratori di fatto chiamati a rispondere delle sanzioni. Quanto al secondo motivo, ha osservato che il richiamo all'art. 2639 c.c. era inconferente perché relativo alla responsabilità penale dell'amministratore di fatto; inoltre il motivo contrastava con l'accertamento di merito della CTR, secondo cui i ricorrenti svolgevano in modo sistematico e continuativo ogni attività decisionale e gestivano gli aspetti economici, operativi e finanziari della società. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che la CTR non avesse confuso amministratore di fatto e socio occulto, ma avesse solo valorizzato le medesime emergenze probatorie anche ai fini dell'eventuale qualifica di socio occulto, precisando che, comunque, la responsabilità personale per le violazioni tributarie non richiedeva l'accertamento di tale qualità. Sul quarto motivo, la Corte ha ribadito che la regola dell'art. 7 d.l. 269/2003, che pone le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica esclusivamente a carico della persona giuridica, non opera quando risulti che il rappresentante o amministratore, anche di fatto, abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando la società come schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio vantaggio; in tale ipotesi torna applicabile la regola generale della sanzione personale a carico dell'autore dell'illecito. Poiché la CTR aveva accertato che i ricorrenti erano chiamati a rispondere di sanzioni per condotte proprie e non per conto della società, la decisione di merito è stata confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha però dichiarato inammissibili o infondati i motivi per errore di prospettazione o perché contrastanti con gli accertamenti di merito.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
È richiamato dai ricorrenti per sostenere che non vi fosse responsabilità personale per le sanzioni; la Corte non accoglie la censura perché, nel caso concreto, i ricorrenti erano stati chiamati a rispondere per condotte proprie.
È invocato nel primo motivo sulla notifica dell'atto; la Corte ritiene corretta la notifica personale ai soggetti indicati come amministratori di fatto.
È invocato nel primo motivo in tema di notificazione; la Corte non ravvisa violazioni poiché l'atto era stato notificato in proprio e non quale rappresentanza della società.
Il richiamo è considerato inconferente perché la norma riguarda la responsabilità penale dell'amministratore di fatto, non la questione oggetto del giudizio tributario.
È invocato per sostenere la distinzione tra società e persona fisica; la Corte osserva che la sentenza impugnata non ha confuso le figure, ma ha valorizzato le stesse circostanze probatorie per qualifiche diverse.
È richiamato nel terzo motivo; la Corte non accoglie la doglianza perché la responsabilità personale per le violazioni tributarie non dipende dalla qualifica di socio occulto.
art. 7 d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003
"le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"
La regola della imputazione esclusiva alla persona giuridica non opera se il rappresentante o amministratore, anche di fatto, agisce nel proprio esclusivo interesse e utilizza la società come schermo; in tal caso le sanzioni colpiscono la persona fisica autrice dell'illecito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale di una società con personalità giuridica sono, in via generale, a carico della persona giuridica; tuttavia tale regola non si applica quando l'amministratore o rappresentante, anche di fatto, abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente come schermo per commettere illeciti a proprio vantaggio.
- La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da un'ingerenza sistematica e continuativa nella gestione societaria, con esercizio di attività decisionale e direzione degli aspetti economici, operativi e finanziari; non sono sufficienti attività episodiche o meramente tecniche.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se si fonda su una lettura dell'atto o della sentenza impugnata incompatibile con quanto effettivamente accertato dal giudice di merito.
- Il richiamo a una norma è inconferente quando essa disciplina un ambito diverso da quello controverso, come nel caso della responsabilità penale dell'amministratore di fatto invocata per una questione di responsabilità tributaria.
- La responsabilità personale per le violazioni tributarie commesse nell'interesse della società non richiede necessariamente l'accertamento della qualifica di socio occulto, ove sia già accertata la condotta personale dell'autore dell'illecito.
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