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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22256/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di rimborso del 90% delle imposte dirette versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 da un soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia orientale. La CTP aveva accolto la domanda; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo infondata la dedotta decadenza. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo l'inammissibilità dell'originario ricorso per carenza di indicazione del quantum e di prova del versamento; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 9, comma 17, l. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, l. 190/2014, della disciplina UE sugli aiuti di Stato e della decisione della Commissione UE 2015/5549, assumendo che la CTR avesse omesso di verificare la compatibilità dell'agevolazione con il diritto dell'Unione, trattandosi di redditi di partecipazione in società di persone, quindi di redditi d'impresa; (3) violazione dell'art. 1, comma 665, l. 190/2014 come modificato nel 2017, sostenendo che il rimborso sarebbe comunque limitato alle risorse stanziate e che la norma si applicherebbe anche ai giudizi pendenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha rigettato il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al giudice di merito affinché verifichi se il rimborso richiesto sia compatibile con i principi del diritto dell'Unione europea, in particolare con la disciplina sugli aiuti di Stato e con l'eventuale applicazione del regolamento de minimis. La Corte ha precisato che l'onere della prova su tali presupposti grava sul contribuente. Le spese sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'eccezione di inammissibilità per difetto di indicazione del quantum e di prova del versamento non poteva essere esaminata in cassazione perché introduceva questioni di fatto non trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente localizzate nel ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per dedurre violazioni di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova della compatibilità del beneficio con il diritto UE, in rinvio, è posto a carico del contribuente.

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Il beneficio del 90% del versamento non si applica ai soggetti che svolgono attività d'impresa, perché per essi integra un aiuto di Stato incompatibile salvo verifica di compatibilità UE o de minimis.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    "I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ... hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, ... al rimborso di quanto indebitamente versato ..."

    La norma riconosce il diritto al rimborso ma esclude i soggetti esercenti attività d'impresa, il cui beneficio resta sospeso in attesa della verifica di compatibilità con l'ordinamento UE.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123

    Lo ius superveniens limita le modalità di erogazione nei limiti delle risorse stanziate, ma non incide sul diritto sostanziale al rimborso, che resta da accertare nel giudizio di cognizione.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Le misure fiscali agevolative sono state considerate aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, salvo le verifiche di compatibilità previste dal diritto UE.

  • Decisione della Commissione europea (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015

    La decisione è vincolante per il giudice nazionale e impone la disapplicazione delle norme interne incompatibili; ha qualificato le misure agevolative come aiuti di Stato incompatibili, salvo verifiche di compatibilità e de minimis.

  • Regolamento CE n. 1407/2013

    Richiamato come parametro per la verifica dell'eventuale disciplina de minimis.

  • Regolamento CE n. 717/2014

    Richiamato come parametro per la verifica dell'eventuale disciplina de minimis.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Indicano la trattazione in camera di consiglio del ricorso in Cassazione.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato solo in via mediata dalla ricorrente come possibile parametro per la disapplicazione o il contrasto con il diritto UE.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato solo in via mediata dalla ricorrente come parametro di conformazione al diritto UE.

  • art. 24 Cost.

    Il limite delle risorse stanziate non incide sul diritto di difesa né sul diritto sostanziale al rimborso.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude profili di disparità di trattamento derivanti dallo ius superveniens in relazione al diritto sostanziale al rimborso.

  • art. 2261 c.c.

    Citato per evidenziare il potere e l'onere di controllo del socio nelle società di persone.

  • art. 2320 c.c.

    Citato per evidenziare il potere e l'onere di controllo del socio nelle società di persone.

Massime di principio

  • La questione della compatibilità di un'agevolazione fiscale con la disciplina UE sugli aiuti di Stato può comportare la necessità di verificare, anche in sede di rinvio, se il beneficiario rientri tra i soggetti esclusi dalla norma nazionale o tra quelli per i quali l'aiuto è sospeso in attesa del vaglio europeo.
  • Nei rimborso relativi ai benefici per il sisma Sicilia del 1990, i redditi di partecipazione in società di persone vanno considerati, ai fini del regime agevolativo, come redditi riconducibili ad attività d'impresa, per l'immedesimazione tra società e soci e per l'imputazione per trasparenza del reddito.
  • Un beneficio fiscale qualificabile come aiuto di Stato non può essere riconosciuto automaticamente al contribuente che svolga attività d'impresa; occorre verificare la sua compatibilità con il mercato interno o la ricorrenza dei presupposti del regime de minimis.
  • Ai fini dell'accoglimento della domanda di rimborso nei casi di aiuto di Stato sospetto, l'onere di provare i presupposti di compatibilità con il diritto dell'Unione grava sul contribuente che invoca il beneficio.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto, come la mancanza di specificazione del quantum o la mancata prova del pagamento, se non risultano trattate nella sentenza impugnata e se il ricorso non indica specificamente dove tali questioni siano state dedotte nei gradi di merito.
  • Lo ius superveniens che disciplina i limiti di spesa e la sequenza procedimentale di erogazione dei rimborsi non incide sull'an e sul quantum del diritto sostanziale, ma solo sulla fase di attuazione ed eventuale ottemperanza.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione interpretativa sia già chiarita o quando il significato della norma UE sia evidente e non sussista un ragionevole dubbio interpretativo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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