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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10221/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2017 emesso da un Comune nei confronti di un ente proprietario/gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con recupero dell'imposta per complessivi euro 52.521,00, sul presupposto del mancato versamento e del diniego dell'esenzione. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dell'ente, mentre il giudice di appello aveva riformato la decisione riconoscendo l'esenzione, ritenendo che gli immobili in questione avessero le caratteristiche di alloggi sociali ai sensi del d.m. 22 aprile 2008. In cassazione il Comune ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, sostenendo che l'esenzione non spetterebbe a tutti gli immobili dell'ente, ma solo a quelli effettivamente qualificabili come alloggi sociali, mentre per gli altri opererebbe soltanto la detrazione prevista dal comma 10; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la prova dei requisiti di alloggio sociale dovesse essere fornita dall'ente, immobile per immobile, e che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto provata la gestione diretta comunale e l'assimilazione generalizzata; (3) violazione delle norme sulle spese di lite, per avere il giudice di appello liquidato spese elevate senza compensazione nonostante un contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità dell'esenzione agli ATER. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio già affermato secondo cui l'esenzione IMU spetta agli alloggi sociali anche se appartenenti a enti di edilizia residenziale pubblica, ma solo previa prova concreta dei requisiti del d.m. 22 aprile 2008; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva desunto la prova dagli atti e dalla mancata allegazione di elementi contrari da parte del Comune, in coerenza con il principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e ente impositore; ha infine rigettato il terzo motivo, affermando che la compensazione delle spese è discrezionale e che la quantificazione resta insindacabile in cassazione se entro i parametri legali. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese, a una ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente impositore. Ha confermato la decisione di appello che aveva riconosciuto l'esenzione IMU per gli immobili qualificabili come alloggi sociali, ribadendo che non tutti gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica sono automaticamente esenti, ma che l'esenzione spetta quando il contribuente dimostri in concreto i requisiti normativi dell'alloggio sociale; nel caso concreto, la censura sul riparto dell'onere probatorio è stata ritenuta non calibrata sulla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità processuale aggravata a favore della controparte, alla sanzione di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147

    L'IMU non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. 22 aprile 2008; l'esenzione non opera automaticamente per tutti gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica, ma solo per quelli che in concreto presentano tali caratteristiche.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dei requisiti per l'esenzione ricade sul contribuente, ma la prova può emergere anche dagli atti di causa e non è richiesta una produzione duplicativa di documenti già in possesso dell'amministrazione.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite, senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la decisione sulle spese resta in linea di principio rimessa al giudice di merito nei limiti di legge.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione totale o parziale delle spese è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito nei casi consentiti.

  • art. 366, n. 4), c.p.c.

    Il ricorso che non si confronta specificamente con la ratio decidendi è assimilabile alla mancanza di specifici motivi e va dichiarato inammissibile.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La manifesta infondatezza/inammissibilità del ricorso può giustificare la condanna del soccombente a una somma equitativamente determinata in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende in presenza dei presupposti di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel rito accelerato, la mancata adesione alla proposta poi confermata può integrare il presupposto per le statuizioni sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica non è generalizzata: occorre verificare in concreto che il singolo fabbricato presenti i requisiti di alloggio sociale previsti dalla normativa speciale.
  • L'onere di provare i presupposti dell'esenzione fiscale grava sul contribuente, ma tale onere può ritenersi assolto anche mediante elementi già emergenti dagli atti di causa e non contestati specificamente dall'ente impositore.
  • In sede di legittimità, le censure devono colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi che si confrontano solo indirettamente o in modo astratto con la motivazione sono inammissibili.
  • La valutazione sulla compensazione delle spese di lite, quando entro i limiti di legge, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non vi sia violazione del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può esserne gravata.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, la Corte può applicare le misure sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c., anche in assenza di difese della parte intimata, ove ricorrano i presupposti di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoResponsabilità precontrattuale

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