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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24146/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La lite nasce dal trattenimento di un cittadino tunisino giunto via mare a Lampedusa e poi condotto nel CPR di Torino dopo un decreto di respingimento e un contestuale decreto di trattenimento. In un primo momento il Giudice di Pace di Torino aveva convalidato il trattenimento disposto ai fini dell'esecuzione del respingimento; successivamente il Tribunale di Torino aveva convalidato un ulteriore trattenimento ai sensi del d.lgs. 142/2015; infine lo stesso Tribunale aveva respinto l'istanza di riesame della misura ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE. Il ricorrente ha proposto tre ricorsi per cassazione riuniti: nel ricorso avverso la convalida del respingimento/trattenimento ex art. 14 d.lgs. 286/1998 ha dedotto la violazione delle norme sull'informativa al migrante circa la possibilità di chiedere protezione internazionale e, in subordine, la natura seriale/collettiva del respingimento in violazione del divieto di espulsioni collettive; nel ricorso avverso la convalida del trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015 ha denunciato, ancora, la mancata informativa preventiva sulla protezione internazionale e l'illegittimità derivata del decreto di respingimento; nel ricorso avverso il rigetto del riesame ha sostenuto che i termini della procedura accelerata per l'esame della domanda di protezione internazionale erano stati superati, con tardività dell'audizione e omissione di informazione sul ritardo. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso contro il decreto del Giudice di Pace, affermando che al migrante accolto nei punti di crisi deve essere sempre fornita, al momento dell'accoglienza, l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che abbia indicato di cercare lavoro o che non abbia ancora presentato domanda; la mancata informazione rende illegittimo il respingimento e si riflette sul successivo trattenimento. Accolto quel motivo, la Corte ha dichiarato assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso e ha cassato senza rinvio il decreto di convalida, rilevando anche che il processo non poteva proseguire per scadenza del termine perentorio di convalida. Per effetto del venir meno del primo trattenimento e dei suoi presupposti, la Corte ha cassato senza rinvio anche il successivo decreto di convalida del Tribunale e l'ordinanza sul riesame, perché privi di base giuridica autonoma.

La decisione

La Corte ha riunito i tre ricorsi e li ha accolti. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata informativa sulla protezione internazionale e ha affermato che tale omissione comporta la nullità del decreto di respingimento e del conseguente trattenimento. Ha quindi cassato senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di Pace di Torino del 2 settembre 2022, dichiarando assorbito il secondo motivo del relativo ricorso. Per effetto dell'annullamento del primo trattenimento e del suo presupposto, ha cassato senza rinvio anche il decreto di convalida del Tribunale di Torino del 14 settembre 2022 e l'ordinanza del 10 ottobre 2022 che aveva respinto il riesame del trattenimento. Non ha regolato le spese per la presenza del patrocinio a spese dello Stato e per la soccombenza di un'amministrazione statale, rinviando la liquidazione al giudice competente ai sensi del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma invocata come parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge nei tre ricorsi

  • art. 8 Direttiva 2013/32/UE

    impone agli Stati membri di fornire informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale quando vi siano indicazioni in tal senso

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998

    richiamato dal ricorrente come norma collegata all'informativa sul diritto di chiedere protezione internazionale

  • art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 286/1998

    prevede che nei punti di crisi sia assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, senza condizioni ulteriori

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale

  • art. 3 d.lgs. 142/2015

    disciplina modalità e tempi di informazione del richiedente sulle condizioni di accoglienza

  • art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. 286/1998

    regola la convalida del trattenimento e il relativo termine perentorio; la sua scadenza impedisce la prosecuzione del processo

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015

    base del trattenimento nei confronti del richiedente protezione internazionale, qui travolto per carenza del presupposto del precedente trattenimento

  • art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE

    richiamato quale base dell'istanza di riesame del trattenimento

  • art. 27 d.lgs. 25/2008

    richiamato nel motivo sul superamento dei termini della procedura accelerata di protezione internazionale

  • art. 28-bis d.lgs. 25/2008

    richiamato per dedurre il superamento dei termini della procedura accelerata di esame della domanda

  • art. 4 Protocollo n. 4 CEDU

    invocato per denunciare la natura seriale del respingimento e il divieto di espulsioni collettive

  • art. 5, par. 1, CEDU

    richiamato per l'esigenza che la privazione della libertà a fini espulsivi avvenga secondo una procedura regolare

  • art. 382, comma 2, c.p.c.

    fondamento della cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    indica il giudice competente a liquidare le spese nel giudizio di cassazione in presenza di patrocinio a spese dello Stato

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    non si applica, secondo la Corte, all'ipotesi di soccombenza di un'amministrazione statale

Massime di principio

  • Nei punti di crisi e nei centri di trattenimento l'autorità competente deve fornire sempre e comunque, al momento dell'accoglienza, l'informazione sulla possibilità e sulla procedura per chiedere protezione internazionale; tale dovere non dipende dalle dichiarazioni rese dallo straniero sul motivo del viaggio né dalla mancata presentazione immediata della domanda.
  • La mancanza dell'informativa sulla protezione internazionale rende illegittimo il decreto di respingimento e travolge, per illegittimità derivata, il successivo trattenimento disposto in esecuzione di quel provvedimento.
  • Nel giudizio di convalida del trattenimento il giudice può e deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto di espulsione o respingimento, poiché la detenzione a fini espulsivi è legittima solo se inserita in una procedura regolare.
  • La scelta dello straniero di non chiedere protezione internazionale può dirsi valida solo se preceduta da un'informazione effettiva e completa sui diritti di asilo e sugli strumenti procedimentali per attivarli.
  • Quando venga meno il primo titolo di trattenimento o il suo presupposto legittimante, anche i successivi provvedimenti di convalida o di riesame fondati su quella base devono essere cassati senza rinvio per difetto originario di presupposto.
  • In materia di trattenimento amministrativo dello straniero, la scadenza del termine perentorio per la convalida impedisce la prosecuzione del procedimento e conduce alla cassazione senza rinvio.
  • L'omessa informazione sulla protezione internazionale non può essere sanata dal fatto che lo straniero abbia dichiarato finalità diverse dall'asilo, perché la norma mira proprio a consentire una scelta informata sul possibile esercizio del diritto di chiedere protezione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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