Cassazione Civile, Ordinanza n. 11640/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione in relazione a più cartelle riguardanti contributi INPS e premi INAIL. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte; in appello il contribuente otteneva il riconoscimento della prescrizione per alcune cartelle, mentre per il resto la decisione veniva confermata. In Cassazione il ricorrente principale articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c. per mancata prova della rituale notificazione di una cartella spedita per raccomandata; 2) violazione dell'art. 4 d.l. 119/2018 sulla c.d. pace fiscale, per mancata applicazione dell'annullamento automatico dei carichi inferiori a mille euro; 3) nullità per omessa pronuncia sull'illegittimità di spese esecutive addebitate; 4) nullità per difetto di motivazione sul medesimo capo delle spese esecutive; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese anche nei confronti dell'INPS. L'agente della riscossione proponeva ricorso incidentale, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente trattato l'opposizione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., mentre, essendo diretta a far valere la prescrizione dopo una notificazione ritenuta nulla, avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. 46/1999, soggetta al termine decadenziale di 40 giorni dal primo atto esecutivo validamente notificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché rivolto a contestare un accertamento di fatto della Corte d'appello, che aveva ritenuto la cartella comunque consegnata al destinatario sulla base dell'avviso di ricevimento sottoscritto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo osservando che, pur essendo l'estinzione automatica dei carichi prevista ex lege, la censura era formulata in modo non autosufficiente e, nel merito, ha richiamato il principio per cui il limite di mille euro va riferito alla sommatoria dei carichi omogenei, non ai singoli carichi isolatamente considerati. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo perché il credito, comprese le spese esecutive, era ormai irretrattabile per mancata impugnazione della cartella e la motivazione sul punto era desumibile dal complessivo rigetto dell'appello. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità, non essendo indicate le cartelle INPS asseritamente annullate. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato inammissibile perché l'agente della riscossione non era legittimato a dolersi della pretesa contributiva nei rapporti con l'ente impositore, trattandosi di opposizione recuperatoria in materia di crediti previdenziali, in cui la legittimazione passiva spetta al solo ente titolare del credito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale nei confronti dell'INAIL e compensate tra ricorrente principale e agente della riscossione.
Norme richiamate
Richiamato per la disciplina della notificazione della cartella esattoriale; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a contestare un accertamento di fatto sulla consegna dell'atto al destinatario.
Invocato sul riparto dell'onere della prova della notificazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro un accertamento fattuale della sentenza impugnata.
La Corte ha ribadito che, ai fini dell'annullamento automatico dei debiti affidati alla riscossione, il limite di mille euro si riferisce alla sommatoria dei carichi omogenei e non ai singoli carichi isolati.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119/2018.
Richiamato in relazione alla doglianza di omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione di conferma delle cartelle implicava il rigetto della censura sulle spese.
Invocato per denunciare il difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse desumibile dal complesso della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato a fondamento della censura di motivazione apparente o mancante, poi respinta.
Invocati contro la compensazione delle spese; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la qualificazione dell'opposizione; la Corte ha escluso che l'agente della riscossione fosse legittimato a proporre tale censura nel caso concreto.
Citato nel ricorso incidentale come norma alternativa di inquadramento dell'opposizione.
La Corte ha ricordato che, nelle opposizioni recuperatorie avverso iscrizione a ruolo in materia contributiva, la tutela è soggetta al termine decadenziale di 40 giorni e la legittimazione a contraddire spetta al solo ente titolare del credito.
Richiamato per escludere l'applicazione dei meccanismi di chiamata o integrazione del contraddittorio nella controversia considerata.
Richiamato nel medesimo passaggio sulla legittimazione passiva dell'ente impositore.
Usato per qualificare l'agente della riscossione come mero destinatario del pagamento, non titolare del rapporto sostanziale contributivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- La censura in cassazione che, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile, specie quando la sentenza abbia desunto la regolarità della notificazione dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento o da elementi equivalenti di effettiva conoscenza dell'atto.
- In materia di annullamento automatico dei carichi affidati alla riscossione, il parametro di valore previsto dalla normativa speciale va riferito alla sommatoria dei carichi omogenei e non al singolo importo di ciascuna cartella considerata isolatamente.
- Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione mancante non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza soffermarsi espressamente su uno specifico capo, lo rigetti implicitamente attraverso una motivazione incompatibile con l'accoglimento della censura.
- Le doglianze sulle spese di lite richiedono un'assoluta specificità nell'indicazione dei capi e delle posizioni contestate; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Nelle controversie di riscossione di crediti previdenziali in cui il debitore contesti l'inesistenza del credito per mancata notificazione o prescrizione, la legittimazione a contraddire spetta al solo ente titolare del credito, mentre l'agente della riscossione non è parte sostanziale del rapporto e non può utilmente proporre l'impugnazione su quel capo.
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