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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11685/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da una decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto a un lavoratore il diritto a includere la tredicesima mensilità in godimento nel calcolo dell'indennità di incentivo all'esodo. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi avverso tale sentenza. Prima della decisione, però, entrambe le parti hanno depositato memoria congiunta chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese, perché nel frattempo avevano sottoscritto una scrittura privata che regolava diversamente il rapporto controverso e sostituiva l'assetto derivante dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta scrittura privata successiva al ricorso, ritenendo che essa avesse sostituito la regolamentazione data dalla sentenza impugnata e determinato la cessazione della materia del contendere. Ha escluso che il caso potesse essere qualificato come inammissibilità sopravvenuta del ricorso e ha richiamato il principio per cui, in tale evenienza, la sentenza impugnata resta travolta e caducata. Ha inoltre rilevato che le parti avevano concordato la compensazione delle spese. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e, in base al medesimo assetto pattizio, ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La stipula, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, di una scrittura privata che regoli in modo sostitutivo il rapporto controverso determina la cessazione della materia del contendere, perché il nuovo assetto negoziale sostituisce quello stabilito dalla sentenza impugnata.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la sentenza impugnata viene travolta e caducata, ma la definizione del processo non integra una inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Se le parti regolano espressamente nella scrittura privata anche le spese di lite, il giudice prende atto di tale accordo e ne recepisce la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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