Cassazione Civile, Ordinanza n. 11685/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da una decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto a un lavoratore il diritto a includere la tredicesima mensilità in godimento nel calcolo dell'indennità di incentivo all'esodo. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi avverso tale sentenza. Prima della decisione, però, entrambe le parti hanno depositato memoria congiunta chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese, perché nel frattempo avevano sottoscritto una scrittura privata che regolava diversamente il rapporto controverso e sostituiva l'assetto derivante dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta scrittura privata successiva al ricorso, ritenendo che essa avesse sostituito la regolamentazione data dalla sentenza impugnata e determinato la cessazione della materia del contendere. Ha escluso che il caso potesse essere qualificato come inammissibilità sopravvenuta del ricorso e ha richiamato il principio per cui, in tale evenienza, la sentenza impugnata resta travolta e caducata. Ha inoltre rilevato che le parti avevano concordato la compensazione delle spese. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e, in base al medesimo assetto pattizio, ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
menzionato per escludere che la fattispecie rientrasse nelle tipologie di decisione ivi previste
menzionato per escludere che la fattispecie rientrasse nelle tipologie di decisione ivi previste
menzionato per escludere che la fattispecie rientrasse nelle tipologie di decisione ivi previste
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si definisce con cessazione della materia del contendere, perché tale esito non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato ordinario
Massime di principio
- La stipula, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, di una scrittura privata che regoli in modo sostitutivo il rapporto controverso determina la cessazione della materia del contendere, perché il nuovo assetto negoziale sostituisce quello stabilito dalla sentenza impugnata.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la sentenza impugnata viene travolta e caducata, ma la definizione del processo non integra una inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Se le parti regolano espressamente nella scrittura privata anche le spese di lite, il giudice prende atto di tale accordo e ne recepisce la compensazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11635/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11639/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11640/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11661/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11663/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11673/2023 del 04/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →