Cassazione Civile, Ordinanza n. 11639/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un addetto volontario discontinuo dei Vigili del Fuoco per € 3.793,30 a titolo di trattamento di fine rapporto asseritamente maturato per attività prestata dal 2002 al 2012 presso il Comando Provinciale di Roma, sulla base di numerosi richiami in servizio di durata superiore a quindici giorni. Il Ministero aveva proposto opposizione al decreto monitorio, ma il giudice d’appello l’aveva respinta ritenendo che il rapporto con i vigili del fuoco volontari avesse natura sostanzialmente subordinata e che il TFR rientrasse nel trattamento economico spettante ex art. 10 d.lgs. n. 139/2006. In cassazione il Ministero deduceva: (1) violazione degli artt. 6, 8 e 10 d.lgs. n. 139/2006 e dell’art. 10 d.lgs. n. 368/2001 come modificato dalla l. n. 183/2011, sostenendo che il rapporto dei vigili del fuoco volontari non è di impiego ma solo di servizio/funzionale, con conseguente esclusione del diritto al TFR; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale, riproposta in appello dopo essere stata assorbita in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo consolidato l’orientamento secondo cui il rapporto tra Amministrazione e personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco non integra un rapporto di impiego, ma un rapporto di servizio/funzionale. Da ciò consegue che il TFR non è dovuto, perché l’art. 10 d.lgs. n. 139/2006 riconosce solo le voci espressamente previste e non può essere interpretato come parificazione piena al personale di ruolo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda del resistente. Le spese dell’intero processo sono state integralmente compensate per la complessità della questione e per il consolidarsi successivo dell’orientamento di legittimità. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
È stato utilizzato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale sulla natura del rapporto e sul diritto al TFR.
È stato utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione.
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia.
Richiamato per l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito azionato.
"Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’Amministrazione"
Conferma espressa dell’assenza di un rapporto di impiego tra volontari e Amministrazione.
Richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme del sistema del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La Corte lo interpreta come norma che riconosce al personale volontario solo il trattamento economico e le voci espressamente indicate, non un pieno trattamento di fine rapporto.
Richiamato nella versione modificata dalla l. n. 183/2011 per escludere l’applicabilità della disciplina del contratto a termine ai richiami in servizio dei volontari.
art. 4, comma 12, l. n. 183/2011
Ha inserito tra le esclusioni i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
art. 1, comma 3, d.P.R. n. 76/2004
"Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l’Amministrazione"
È richiamato come conferma normativa dell’assenza di un rapporto di impiego.
art. 29, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 81/2015
Richiamato quale norma che esclude l’applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato ai richiami in servizio del personale volontario.
art. 97 Cost.
Evocato per rilevare che il rapporto di impiego pubblico richiede procedure concorsuali, assenti nel caso dei volontari.
art. 98, comma 1, Cost.
Evocato per sottolineare l’assenza del regime di esclusività tipico dell’impiego pubblico.
Usato per richiamare i precedenti di legittimità conformi.
Ha consentito la decisione nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, anche per il meccanismo della prenotazione a debito.
clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE
Richiamata nei precedenti conformi per escludere che i richiami in servizio dei volontari integrino abuso della reiterazione di contratti a termine.
Massime di principio
- Quando la legge qualifica espressamente un rapporto come non di impiego, non è consentito riconfiguralo in via interpretativa come rapporto di lavoro subordinato al solo fine di estendere istituti tipici dell’impiego, salvo una chiara base normativa.
- Nei rapporti di servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il trattamento economico va riconosciuto solo nei limiti delle voci espressamente previste dalla disciplina speciale; non è automaticamente estensibile il trattamento di fine rapporto.
- L’espressa esclusione del rapporto di impiego, reiterata dal legislatore, prevale sulla mera analogia con il personale di ruolo e impedisce di fondare diritti ulteriori su una presunta assimilazione totale.
- Se il motivo di ricorso che investe la qualificazione del rapporto è accolto e risulta assorbente, le ulteriori censure restano assorbite e la Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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