Cassazione Civile, Ordinanza n. 11673/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni dipendenti di una provincia, assunti dopo il 31 dicembre 2000, avevano agito per ottenere la cessazione della trattenuta del 2,50% sulla retribuzione lorda, applicata dall’ente in base al d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e all’Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999, nonché la restituzione delle somme già trattenute negli ultimi cinque anni. La domanda era stata respinta in primo grado e in appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 3 e 36 Cost. in relazione all’art. 26, comma 19, l. 448/1998, sostenendo che la norma, demandando a un d.P.C.M. la definizione della struttura retributiva e contributiva del personale pubblico transitato dal TFS al TFR, avrebbe imposto irragionevolmente l’invarianza della retribuzione netta; (2) violazione degli artt. 3 e 36 Cost. da parte del d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e dell’Accordo Nazionale Quadro, per l’illegittima estensione della trattenuta anche ai nuovi assunti; (3) violazione della l. 448/1998, perché il principio di invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici dovrebbe valere solo per i dipendenti coinvolti nel passaggio dal TFS al TFR; (4) ulteriore violazione della medesima legge, poiché per i nuovi assunti la trattenuta non sarebbe compensata dai vantaggi del passaggio di regime; (5) violazione dell’art. 45 d.lgs. 165/2001, assumendo che la trattenuta consentirebbe al datore pubblico di percepire un importo non previsto dalla contrattazione collettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi dedotti. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 213/2018, che aveva già dichiarato infondata la questione di legittimità dell’art. 26, comma 19, l. 448/1998, evidenziando che la riduzione retributiva si inserisce in un percorso negoziale volto a garantire la parità di trattamento tra dipendenti con medesimo inquadramento e mansioni, senza che la retribuzione muti per un dato accidentale quale l’applicazione del TFR o del TFS. Ha poi ribadito il proprio orientamento consolidato secondo cui, esclusa l’illegittimità della norma di legge, è legittima la riduzione del trattamento retributivo operata dai datori di lavoro pubblici in conformità al d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e all’Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di irragionevolezza della trattenuta; la Corte, tramite il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale, ne conferma il rispetto in funzione della parità di trattamento.
art. 36 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per lamentare la compressione della retribuzione; la Corte lo considera non violato alla luce del principio di parità retributiva e dell’assetto negoziale recepito.
art. 26, comma 19, L. 448/1998
È la norma che ha previsto il meccanismo di riequilibrio retributivo nel passaggio dal TFS al TFR; la Corte ne ribadisce la legittimità costituzionale e applicativa.
art. 1, commi 3 e 4, d.P.C.M. 20 dicembre 1999
Disposizione attuativa che ha recepito l’Accordo Nazionale Quadro e legittimato la trattenuta del 2,50%.
art. 6, comma 3, Accordo Nazionale Quadro 29 luglio 1999
Base contrattuale del meccanismo di decurtazione e recupero figurativo della retribuzione.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte, in linea con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, lo legge nel senso che impone parità di trattamento retributivo a parità di inquadramento e mansioni.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento processuale per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamato come antecedente normativo del contributo obbligatorio a carico del lavoratore nel regime TFS.
art. 11 L. 152/1968
Richiamato come antecedente normativo del contributo obbligatorio a carico dei dipendenti degli enti locali nel regime TFS.
Massime di principio
- Quando una norma di raccordo tra vecchio e nuovo regime di fine rapporto pubblico è stata costruita per garantire la parità di trattamento retributivo a parità di inquadramento e mansioni, la trattenuta sulla retribuzione è legittima anche se il lavoratore non abbia personalmente beneficiato del precedente regime contributivo, purché il sistema persegua un riequilibrio complessivo non irragionevole.
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il principio di parità di trattamento retributivo ex art. 45 d.lgs. 165/2001 impedisce che il trattamento economico vari in ragione di elementi accidentali come l’applicazione del TFS o del TFR, se la disciplina negoziale e regolamentare è orientata a mantenere l’equivalenza complessiva delle retribuzioni.
- Una volta esclusa l’illegittimità costituzionale della norma di legge che sorregge il meccanismo retributivo, non è più possibile contestare in via derivata la legittimità dell’atto attuativo e della trattenuta applicata dal datore di lavoro pubblico in conformità ad essi.
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