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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11663/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il prelievo del 2,5% operato dal Comune sulla retribuzione di una educatrice di asilo nido assunta con contratto di lavoro pubblico a tempo determinato per il periodo 25 settembre 2006 - 30 giugno 2007. La lavoratrice aveva chiesto la restituzione delle somme trattenute; il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la riduzione retributiva prevista dal d.P.C.M. 20 dicembre 1999, art. 1, commi 3 e 4, non si applicasse ai rapporti a termine, per la speciale disciplina dell’art. 7 dell’Accordo quadro 29 luglio 1999 e del comma 9 dell’art. 1 del d.P.C.M., che regolano il TFR per i periodi di lavoro a tempo determinato senza richiamo alla trattenuta. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’A.Q.N. 29 luglio 1999, del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, dell’art. 45 d.lgs. 165/2001, dell’art. 3 Cost. e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che la riduzione della retribuzione lorda per garantire l’invarianza di spesa si applichi a tutti i dipendenti assunti dopo l’entrata in vigore del decreto, senza distinguere tra tempo determinato e indeterminato; (2) ulteriore violazione delle stesse norme, con l’argomento che l’art. 7 dell’accordo quadro disciplinerebbe solo il calcolo del TFR dei contratti a termine, senza incidere sulla trattenuta previdenziale; (3) omesso esame e vizio motivazionale, per non aver colto la diversa questione relativa alla quantificazione del TFR rispetto alla trattenuta; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c., oltre che degli artt. 3 Cost. e 45 d.lgs. 165/2001, per la pretesa disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine; (5) omesso esame della riserva di legge in materia previdenziale, sempre sostenendo che la trattenuta avrebbe natura previdenziale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando la disciplina normativa del passaggio al TFR nel pubblico impiego contrattualizzato e la propria giurisprudenza: la riduzione della retribuzione lorda serve a neutralizzare l’effetto della soppressione del contributo del 2,5% solo per gli assunti a tempo indeterminato transitati al TFR, mentre per i rapporti a termine opera una disciplina speciale autonoma, che non richiama quella riduzione; inoltre, non vi è violazione dell’art. 45 d.lgs. 165/2001 né dell’art. 3 Cost., perché il trattamento differenziato non riguarda posizioni totalmente assimilabili ed è consentito dalla contrattazione collettiva, mentre la clausola di non discriminazione tutela contro il peggioramento del lavoratore a termine, non esclude trattamenti di miglior favore. La Corte ha dichiarato inammissibili il terzo e il quinto motivo, perché il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., nei giudizi di appello instaurati dopo la riforma del 2012, è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare questioni giuridiche o elementi istruttori; ha inoltre escluso la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., ritenendo la motivazione sintetica ma chiara e non apparente. Il ricorso è stato quindi rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso del Comune. Ha confermato la decisione di merito che aveva ordinato la restituzione alla dipendente dell’importo trattenuto sulla retribuzione per il periodo di lavoro a tempo determinato, ritenendo corretta la qualificazione della disciplina applicabile ai contratti a termine e non estensibile a essi la trattenuta del 2,5% prevista per gli assunti a tempo indeterminato. I motivi centrati sulla pretesa natura previdenziale della trattenuta e sulla disparità di trattamento sono stati giudicati infondati; i motivi di vizio motivazionale sono stati dichiarati inammissibili; è stata inoltre esclusa la nullità della motivazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell’intimata; è stato dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra violazioni di legge, nullità della sentenza e vizio di omesso esame di fatto storico; il n. 5 non consente la censura di questioni giuridiche o di elementi istruttori.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Per gli appelli proposti dopo l’entrata in vigore della riforma del 2012, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. è deducibile solo nei limiti previsti dalla norma, non ricorrenti nel caso.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione sussiste solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; la motivazione sintetica ma chiara è sufficiente.

  • art. 3 Cost.

    Non è violato quando il diverso trattamento riguarda categorie non totalmente assimilabili, come rapporti di lavoro pubblico a tempo indeterminato e a tempo determinato.

  • art. 12 preleggi

    Invocato dal ricorrente per l’interpretazione sistematica delle norme; la Corte, sulla base del quadro normativo complessivo, esclude la sua violazione.

  • art. 45 d.lgs. 165/2001

    Vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto alla contrattazione collettiva, ma non impedisce le differenziazioni operate dalla contrattazione stessa.

  • art. 6 A.Q.N. 29 luglio 1999

    Per i dipendenti che transitano al TFR viene meno il contributo previdenziale del 2,5%, ma la retribuzione lorda viene ridotta per garantire l’invarianza della retribuzione netta; la disciplina si applica anche ai dipendenti assunti successivamente all’entrata in vigore del d.P.C.M.

  • art. 7 A.Q.N. 29 luglio 1999

    Per i periodi di lavoro a tempo determinato si applica la disciplina del TFR prevista per il settore privato, senza rinvio alla riduzione retributiva prevista per gli assunti a tempo indeterminato.

  • art. 1 d.P.C.M. 20 dicembre 1999

    Recepisce l’accordo quadro; il comma 4 estende la riduzione ai dipendenti assunti dopo l’entrata in vigore del decreto per assicurare parità di trattamento, mentre il comma 9 disciplina autonomamente il TFR per i rapporti a termine.

  • art. 26, comma 19, L. 448/1998

    È la norma di raccordo che impone l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali, giustificando la riduzione della retribuzione lorda nei casi previsti.

  • art. 2, commi 5, 6 e 7, L. 335/1995

    Costituisce il fondamento legislativo del passaggio del pubblico impiego contrattualizzato al regime del TFR e del successivo intervento attuativo mediante d.P.C.M.

  • art. 59, comma 56, L. 449/1997

    Prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di optare per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto.

  • art. 37 d.P.R. 1032/1973

    Richiamato come parametro del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% previsto per la buonuscita.

  • art. 1, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 6 d.lgs. 368/2001

    Recepisce la clausola di non discriminazione del lavoro a termine, che impedisce trattamenti deteriore ma non quelli di miglior favore.

  • art. 25 d.lgs. 81/2015

    Ribadisce il principio di non discriminazione per i lavoratori a termine, interpretato nel senso sopra indicato.

  • clausola 4 Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Vieta discriminazioni a sfavore del lavoratore a termine, ma non impedisce trattamenti più favorevoli giustificati dalla non stabilità del rapporto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la trattenuta del 2,5% collegata al pregresso regime di fine servizio non si applica automaticamente ai rapporti a tempo determinato quando la disciplina speciale del TFR per tali rapporti non la richiama.
  • La disciplina del passaggio al TFR va letta in modo sistematico: la riduzione della retribuzione lorda è funzionale a preservare l’invarianza della retribuzione netta e della quota utile previdenziale, ma opera solo nei casi e per le categorie espressamente contemplate dalla fonte attuativa.
  • Il principio di non discriminazione del lavoro a termine vieta un trattamento deteriore rispetto al lavoratore comparabile, ma non impedisce che la contrattazione collettiva o la disciplina speciale prevedano un trattamento di miglior favore giustificato dalla diversa natura del rapporto.
  • L’art. 45 d.lgs. 165/2001 non è parametro per censurare le differenziazioni stabilite dalla contrattazione collettiva; esso impedisce solo trattamenti individuali peggiorativi o migliorativi rispetto a quelli contrattuali.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare la valutazione di questioni giuridiche o di singoli elementi istruttori.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo in presenza di assenza radicale o di motivazione obiettivamente incomprensibile; una motivazione sintetica ma coerente è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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