Cassazione Civile, Ordinanza n. 11661/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente benefici)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e in secondo grado, della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica di vittima del dovere o di soggetto equiparato, con i conseguenti benefici previsti dalla normativa speciale. Il fatto generatore risale a un'esercitazione svolta nel 1968 in un corso per sottufficiali. La Corte d'appello aveva ritenuto che sia il diritto all'accertamento dello status sia i diritti e benefici economici correlati fossero soggetti a prescrizione decennale, facendo decorrere il termine dall'entrata in vigore della legge che ha introdotto la categoria delle vittime del dovere, o comunque dal regolamento attuativo del 2006, e dichiarando così estinto il diritto per tardiva proposizione della domanda. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2934, comma 2, c.c., in relazione alla disciplina speciale, sostenendo che non fosse prescrittibile l'azione di accertamento della condizione di vittima del dovere, in quanto qualificabile come status.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il proprio precedente del 2022 secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla legge, ha natura di status: ne consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, mentre restano soggetti a prescrizione i soli benefici economici o ratei assistenziali che trovano in quello status il proprio presupposto. Per effetto di tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 2934 c.c.
invocato per sostenere che l'azione di accertamento dello status di vittima del dovere non sia soggetta a prescrizione.
art. 1, commi 563-564, L. n. 266 del 2005
fonte della tipizzazione della condizione di vittima del dovere e della disciplina dei benefici correlati.
D.P.R. n. 243 del 2006
regolamento attuativo richiamato per la disciplina applicativa della categoria e dei benefici.
art. 132 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. per il recepimento dei precedenti motivi e della motivazione della Corte.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il recepimento dei precedenti motivi e della motivazione della Corte.
Massime di principio
- La condizione di vittima del dovere, quando è tipizzata dalla legge come status, è imprescrittibile quanto all'azione di mero accertamento della qualità soggettiva.
- La prescrizione può colpire i soli effetti patrimoniali o assistenziali che presuppongono quello status, ma non l'accertamento della sua esistenza.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito la natura di uno status e il relativo regime prescrizionale, la Corte deve assicurare continuità a tale principio salvo specifiche ragioni di discostamento.
- La qualificazione giuridica della domanda è decisiva: occorre distinguere tra azione di accertamento dello status e azione volta al conseguimento dei benefici economici conseguenti.
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