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Sentenza

Sentenza del 30/07/2019 n. 20473 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni - Imposta sostitutiva ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 - Presupposto - Capacità edificatoria dei terreni - Esclusione - Proprietà o possesso dei terreni - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva versato un'imposta sostitutiva per la rivalutazione della propria quota di un primo terreno e, dopo essere divenuta comproprietaria di un diverso terreno edificabile in sostituzione del primo, aveva versato una seconda imposta sostitutiva. Chiedeva il rimborso della prima somma, sostenendo che entrambe le rivalutazioni riguardassero la medesima capacità edificatoria e che, pertanto, il mancato rimborso determinasse una doppia imposizione. Deduceva inoltre l'erroneità della prima rivalutazione, ritenendo l'errore essenziale e riconoscibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il presupposto dell'imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione dei terreni è la proprietà o il possesso dello specifico terreno, non la sua astratta capacità edificatoria o cubatura. Poiché le due imposte riguardavano due particelle diverse, non vi era duplicazione dello stesso tributo. La Corte ha inoltre ritenuto implicitamente respinta dalla CTR la tesi dell'errore essenziale e riconoscibile. La contribuente è stata condannata al pagamento di 1.200 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 448 del 2001, art. 7

    Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze ... per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore ... determinato sulla base di una perizia giurata di stima ... a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva

    La rivalutazione e la relativa imposta sostitutiva sono collegate al possesso o alla proprietà dello specifico terreno indicato nella perizia, non alla sola capacità edificatoria astrattamente riferibile all'area.

  • Decreto-legge n. 282 del 2002, art. 2, comma 2

    Le disposizioni della L. 28 dicembre 2001, n. 448, artt. 5 e 7 ... si applicano anche ... ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2005

    La norma estende la possibilità di rideterminare il valore dei terreni posseduti alla data prevista, confermando che il riferimento è al bene posseduto.

  • Decreto-legge n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 4

    Ha ulteriormente prorogato o modificato i termini temporali per l'accesso alla rivalutazione dei terreni.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163

    La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi

    Il divieto di doppia imposizione opera quando i versamenti dipendono dal medesimo presupposto impositivo. Non si applica quando le imposte sostitutive riguardano terreni fisicamente e giuridicamente distinti.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Disciplina il rimborso dei versamenti diretti non dovuti. Non consente, di regola, di revocare una scelta fiscale volontaria, salvo un errore essenziale e riconoscibile o l'inesistenza dell'obbligazione.

  • Decreto-legge n. 70 del 2011, art. 7, convertito dalla legge n. 106 del 2011

    Ha introdotto la possibilità di detrarre dalla nuova imposta sostitutiva quella già versata in precedenza, nei casi previsti dalla legge. Per il periodo precedente, la tutela poteva fondarsi sul principio generale del divieto di doppia imposizione, ma solo in presenza dello stesso presupposto.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 5

    Ai fini delle imposte sul reddito le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento

    La norma può rilevare per la tassazione di diritti autonomi, ma non dimostra che un'imposta sostitutiva versata per un terreno possa essere trasferita a un altro terreno.

  • Codice civile, art. 1428

    L'errore può incidere sulla validità di una manifestazione di volontà soltanto se essenziale e riconoscibile. La scelta di rivalutare un bene è normalmente irretrattabile, salvo la prova di tali requisiti.

Massime di principio

  • Nella rivalutazione fiscale dei terreni, occorre identificare con precisione il bene, la particella e il diritto posseduto: l'imposta sostitutiva segue lo specifico terreno e non la cubatura o la capacità edificatoria considerata separatamente.
  • Il pagamento di imposte sostitutive su due terreni diversi non costituisce, di per sé, doppia imposizione, anche se i terreni hanno la stessa destinazione urbanistica o una capacità edificatoria equivalente.
  • L'imposta sostitutiva deriva da una scelta volontaria del contribuente e, una volta effettuata, non è normalmente rimborsabile per un semplice ripensamento o per una valutazione successivamente rivelatasi non conveniente.
  • Il rimborso può essere riconosciuto solo in presenza di un pagamento effettivamente non dovuto, di un errore materiale o di un errore essenziale e riconoscibile; l'onere di dimostrare tali circostanze grava sul contribuente.
  • Quando una pronuncia rigetta una domanda sulla base di una motivazione incompatibile con l'accoglimento di un'eccezione preliminare, il rigetto di tale eccezione può risultare implicito e non integrare omessa pronuncia.
  • In caso di sostituzione o trasferimento del terreno, non si deve presumere che la rivalutazione precedente si trasferisca automaticamente al nuovo bene: occorre verificare la disciplina vigente e gli eventuali meccanismi legali di detrazione o compensazione.

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