Sentenza del 30/07/2019 n. 322 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Operazioni inesistenti - Prova presuntiva da parte dell'Amministrazione - Sussistenza - Prova contraria del contribuente - Regolarità formale scritture e strumenti di pagamento - Sufficienza - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione contestava l'indicazione in dichiarazione di costi relativi a prestazioni di autotrasporto ritenute oggettivamente inesistenti, con conseguente indebita deduzione dei costi e detrazione dell'IVA. Le fatture riguardavano rapporti con una società riconducibile ai figli del contribuente. L'Ufficio aveva valorizzato, tra gli altri elementi, la genericità delle fatture, l'incoerenza tra date dei pagamenti e date dei trasporti, l'assenza di riscontri bancari per l'anno 2012, i rapporti tra imprese aventi la stessa sede e la difficoltà di giustificare l'esecuzione dei trasporti dopo la cessazione dei rapporti di lavoro con gli autisti. Il contribuente sosteneva invece l'effettività delle prestazioni, richiamando contratti, documenti di trasporto, bonifici e il processo di passaggio generazionale dell'attività.
La decisione
La Commissione ha applicato il principio secondo cui l'Amministrazione deve prima dimostrare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'inesistenza delle operazioni; solo dopo tale dimostrazione spetta al contribuente fornire la prova contraria. La mera regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente, perché tali elementi possono essere falsificati. Per l'anno 2012 il complesso degli indizi, rafforzato dall'assenza di effettivi accrediti bancari riconducibili alle fatture, è stato ritenuto idoneo a provare l'inesistenza delle operazioni: il ricorso è stato rigettato e la sanzione di 49.724 euro è stata confermata. Per l'anno 2013, invece, gli indizi non erano sufficientemente gravi, precisi e concordanti: mancava il riscontro bancario specificamente allegato per il 2012, alcuni elementi risultavano contraddittori e i rapporti di sub-trasporto erano documentati. Il ricorso è stato quindi accolto e la sanzione di 23.616 euro annullata. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, convertito nella legge n. 44 del 2012
"spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati"
La norma sanziona l'indicazione in dichiarazione di costi relativi a beni o servizi inesistenti, prevedendo una sanzione amministrativa dal 25% al 50% dell'importo dei componenti negativi non ammessi in deduzione.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, comma 1, lettera d), e 40
Consentono all'Amministrazione di fondare l'accertamento anche su presunzioni, purché gli elementi utilizzati siano valutati secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
In materia di IVA, consente la rettifica sulla base di elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
Gli indizi possono fondare la decisione anche senza una prova diretta, ma devono condurre con adeguata probabilità e coerenza al fatto ignoto e risultare compatibili con gli altri elementi probatori.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 219 e 226, punti 6 e 7
Le fatture devono indicare natura, entità e data delle prestazioni, ma l'Amministrazione deve considerare anche documenti o informazioni complementari forniti dal contribuente che integrino o specifichino la fattura.
Massime di principio
- In caso di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve prima fornire una prova presuntiva seria e coerente dell'inesistenza; non può limitarsi a rilevare irregolarità formali isolate.
- Una volta raggiunta tale soglia probatoria, il contribuente deve dimostrare concretamente l'effettività dell'operazione, attraverso documenti di trasporto, contratti, corrispondenza commerciale, tracciabilità dei pagamenti, disponibilità di mezzi e personale e collegamento con le commesse ricevute.
- La regolarità contabile e il pagamento tramite bonifico, considerati da soli, non provano l'effettività del servizio, poiché possono rappresentare mere apparenze documentali.
- Gli indizi devono essere valutati nel loro complesso: rapporti familiari, sede comune, fatture generiche o carenze organizzative non sono automaticamente decisivi, ma possono assumere rilievo se convergono con altri elementi oggettivi.
- Elementi contraddittori o non adeguatamente documentati dall'Amministrazione possono impedire il raggiungimento della prova presuntiva necessaria e comportare l'annullamento della sanzione.
- L'inesistenza di alcune operazioni non si estende automaticamente ad altre operazioni dello stesso rapporto commerciale: ogni fattura o gruppo di prestazioni deve essere valutato autonomamente, considerando anche eventuali rapporti di subappalto o sub-trasporto documentati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 160 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 2801 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 20456 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 20457 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 20458 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 20468 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →