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Sentenza

Sentenza del 30/07/2019 n. 322 - Comm. Trib. Prov. Campobasso

Operazioni inesistenti - Prova presuntiva da parte dell'Amministrazione - Sussistenza - Prova contraria del contribuente - Regolarità formale scritture e strumenti di pagamento - Sufficienza - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione contestava l'indicazione in dichiarazione di costi relativi a prestazioni di autotrasporto ritenute oggettivamente inesistenti, con conseguente indebita deduzione dei costi e detrazione dell'IVA. Le fatture riguardavano rapporti con una società riconducibile ai figli del contribuente. L'Ufficio aveva valorizzato, tra gli altri elementi, la genericità delle fatture, l'incoerenza tra date dei pagamenti e date dei trasporti, l'assenza di riscontri bancari per l'anno 2012, i rapporti tra imprese aventi la stessa sede e la difficoltà di giustificare l'esecuzione dei trasporti dopo la cessazione dei rapporti di lavoro con gli autisti. Il contribuente sosteneva invece l'effettività delle prestazioni, richiamando contratti, documenti di trasporto, bonifici e il processo di passaggio generazionale dell'attività.

La decisione

La Commissione ha applicato il principio secondo cui l'Amministrazione deve prima dimostrare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'inesistenza delle operazioni; solo dopo tale dimostrazione spetta al contribuente fornire la prova contraria. La mera regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente, perché tali elementi possono essere falsificati. Per l'anno 2012 il complesso degli indizi, rafforzato dall'assenza di effettivi accrediti bancari riconducibili alle fatture, è stato ritenuto idoneo a provare l'inesistenza delle operazioni: il ricorso è stato rigettato e la sanzione di 49.724 euro è stata confermata. Per l'anno 2013, invece, gli indizi non erano sufficientemente gravi, precisi e concordanti: mancava il riscontro bancario specificamente allegato per il 2012, alcuni elementi risultavano contraddittori e i rapporti di sub-trasporto erano documentati. Il ricorso è stato quindi accolto e la sanzione di 23.616 euro annullata. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, convertito nella legge n. 44 del 2012

    "spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati"

    La norma sanziona l'indicazione in dichiarazione di costi relativi a beni o servizi inesistenti, prevedendo una sanzione amministrativa dal 25% al 50% dell'importo dei componenti negativi non ammessi in deduzione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, comma 1, lettera d), e 40

    Consentono all'Amministrazione di fondare l'accertamento anche su presunzioni, purché gli elementi utilizzati siano valutati secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    In materia di IVA, consente la rettifica sulla base di elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate.

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.

    Gli indizi possono fondare la decisione anche senza una prova diretta, ma devono condurre con adeguata probabilità e coerenza al fatto ignoto e risultare compatibili con gli altri elementi probatori.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 219 e 226, punti 6 e 7

    Le fatture devono indicare natura, entità e data delle prestazioni, ma l'Amministrazione deve considerare anche documenti o informazioni complementari forniti dal contribuente che integrino o specifichino la fattura.

Massime di principio

  • In caso di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve prima fornire una prova presuntiva seria e coerente dell'inesistenza; non può limitarsi a rilevare irregolarità formali isolate.
  • Una volta raggiunta tale soglia probatoria, il contribuente deve dimostrare concretamente l'effettività dell'operazione, attraverso documenti di trasporto, contratti, corrispondenza commerciale, tracciabilità dei pagamenti, disponibilità di mezzi e personale e collegamento con le commesse ricevute.
  • La regolarità contabile e il pagamento tramite bonifico, considerati da soli, non provano l'effettività del servizio, poiché possono rappresentare mere apparenze documentali.
  • Gli indizi devono essere valutati nel loro complesso: rapporti familiari, sede comune, fatture generiche o carenze organizzative non sono automaticamente decisivi, ma possono assumere rilievo se convergono con altri elementi oggettivi.
  • Elementi contraddittori o non adeguatamente documentati dall'Amministrazione possono impedire il raggiungimento della prova presuntiva necessaria e comportare l'annullamento della sanzione.
  • L'inesistenza di alcune operazioni non si estende automaticamente ad altre operazioni dello stesso rapporto commerciale: ogni fattura o gruppo di prestazioni deve essere valutato autonomamente, considerando anche eventuali rapporti di subappalto o sub-trasporto documentati.

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