Sentenza del 30/07/2019 n. 20456 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento e il ruolo, sostenendo principalmente che, durante il giudizio sull'atto impositivo, non potesse essere riscosso l'intero importo dei dazi e delle sanzioni, invocando il D.Lgs. n. 546/1992, art. 68. Ha inoltre contestato la propria responsabilità solidale, la validità della pretesa sanzionatoria, la legittimazione territoriale dell'agente della riscossione e la mancata o insufficiente motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 disciplina la riscossione frazionata successiva alla decisione giudiziale e non impedisce, prima della sentenza di primo grado, l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dei dazi doganali. In materia doganale, inoltre, il ricorso non sospende automaticamente l'esecuzione dell'atto impositivo, salvo specifica sospensione amministrativa o giudiziale. Le contestazioni riguardanti il merito della pretesa erano comunque inammissibili perché l'atto presupposto non era stato tempestivamente impugnato. È stata ritenuta infondata anche la censura sulla competenza territoriale dell'agente della riscossione, determinata dal domicilio fiscale del contribuente e non dalla sede dell'ufficio doganale accertatore. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
Nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio, il tributo deve essere pagato secondo gli importi collegati all'esito dei diversi gradi di giudizio.
La disposizione opera nella fase successiva alla pronuncia giudiziale e solo per i tributi per i quali la legge prevede la riscossione frazionata; non impedisce, prima della decisione di primo grado, l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dei diritti doganali.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 19
La disciplina dell'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 si applica, nei casi previsti, anche alle sanzioni amministrative tributarie.
Il richiamo non rende automaticamente applicabile la riscossione frazionata alle sanzioni doganali se manca il presupposto normativo della riscossione frazionata.
Regolamento CEE n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, artt. 7, 218, 220, 232 e 244
Il ricorso amministrativo o giurisdizionale non sospende l'esecuzione del provvedimento impositivo, salvo sospensione disposta dall'autorità competente.
La disciplina doganale europea privilegia la riscossione immediata dei dazi; la sospensione deve essere richiesta e motivata, eventualmente mediante garanzia.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12 e 24
In ciascun ruolo sono iscritte le somme dovute dai contribuenti con domicilio fiscale nei comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.
La competenza dell'agente della riscossione è collegata al domicilio fiscale del contribuente, non alla competenza territoriale dell'ufficio doganale che ha emesso l'accertamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47
Il contribuente può chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
La tutela contro gli effetti immediati della riscossione deve essere perseguita mediante una specifica istanza cautelare, non facendo affidamento sulla sola proposizione del ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale o di inammissibilità dell'impugnazione, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Il rigetto del ricorso per cassazione comporta, quando ne ricorrono i presupposti temporali e processuali, il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso doganale, la semplice impugnazione dell'atto impositivo non sospende automaticamente la riscossione: l'amministrazione può iscrivere a ruolo l'intero importo prima della sentenza di primo grado.
- La riscossione frazionata prevista dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 opera dopo una decisione giudiziale e non costituisce una regola generale applicabile a ogni tributo indipendentemente dalla relativa disciplina speciale.
- Per contestare il merito della pretesa contenuta in una cartella occorre normalmente impugnare tempestivamente l'atto impositivo o sanzionatorio presupposto; la cartella è di regola contestabile solo per vizi propri.
- Se la riscossione immediata può arrecare un pregiudizio grave, il contribuente deve chiedere una sospensione cautelare all'autorità doganale o al giudice tributario, eventualmente prestando garanzia.
- La competenza territoriale dell'agente della riscossione si determina, in linea generale, in base al domicilio fiscale del contribuente e non in base alla sede dell'ufficio che ha accertato il tributo.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, riferiti a una delle ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c. e corredati dall'indicazione puntuale degli atti e dei fatti rilevanti; censure generiche o riferite a questioni non adeguatamente documentate sono inammissibili.
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