Sentenza del 30/07/2019 n. 160 - Comm. Trib. Prov. Novara
Impugnazione estratto di ruolo - Difetto di procedura esecutiva attivata - Interesse ad agire - Non sussiste - Precedente notifica della cartella - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire. È stato affermato che, in assenza di una procedura esecutiva attivata, non è possibile impugnare l'estratto di ruolo se la cartella esattoriale era già stata notificata. L'estratto di ruolo può essere contestato autonomamente soltanto nei casi in cui la cartella non sia stata notificata al contribuente, ricorrendo le condizioni previste dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'estratto di ruolo in assenza di una procedura esecutiva già attivata dall'Amministrazione, presumibilmente per far valere vizi relativi alla cartella esattoriale o alla pretesa tributaria. Tuttavia, la cartella di pagamento risultava già precedentemente notificata al contribuente. In tale situazione, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è stata ritenuta priva di interesse ad agire, poiché l'estratto non costituisce, di regola, un autonomo atto lesivo quando la cartella è stata regolarmente notificata.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, in linea generale, non è autonomamente impugnabile se la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata: il contribuente deve contestare direttamente la cartella nei termini di legge.
- L'impugnazione richiede un interesse ad agire concreto e attuale; non è sufficiente contestare un atto meramente interno o conoscitivo in assenza di una lesione effettiva.
- La mancata attivazione di una procedura esecutiva può comportare il difetto di interesse a impugnare l'estratto di ruolo, salvo che ricorrano specifiche condizioni che rendano immediatamente lesiva la posizione del contribuente.
- L'estratto di ruolo può assumere rilevanza impugnabile soprattutto quando il contribuente non abbia mai ricevuto la notifica della cartella e venga a conoscenza della pretesa attraverso altri atti o circostanze giuridicamente rilevanti.
- Prima di proporre ricorso è necessario verificare quale atto sia stato effettivamente notificato, la data della notifica e l'esistenza di un atto successivo che produca una lesione concreta, poiché tali elementi incidono sull'ammissibilità e sulla tempestività dell'impugnazione.
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